Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19164 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. I, 06/07/2021, (ud. 04/06/2021, dep. 06/07/2021), n.19164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 4173/2017 r.g. proposto da:

MODU S.R.L., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona della legale rappresentante pro tempore R.F.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla

comparsa di costituzione di nuovo difensore del 25 maggio 2021,

dall’Avvocato Luigi Manzi, presso il cui studio elettivamente

domicilia in Roma, alla via Fedele Confalonieri n. 5.

– ricorrente –

contro

C.C.U., (cod. fisc. (OMISSIS)), M.P., (cod.

fisc. (OMISSIS)) e V.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), tutti

difensori di sè stessi, ed ulteriormente rappresentati e difesi,

giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avvocato

Mario Ettore Verino, presso il cui studio elettivamente domiciliano

in Roma, alla via Barnaba Tortolini n. 13.

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA depositata il

27/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 04/06/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Con ricorso notificato il 9 marzo 2016, gli Avvocati C.C.U., M.P. e V.M., premettendo di aver deciso, in qualità di arbitri, una lite insorta tra la (OMISSIS) s.r.l. (dichiarata fallita il 21 ottobre 2015) e la Modu s.r.l., in relazione ad un contratto di appalto tra esse intercorso, e di aver già ricevuto acconti per complessivi Euro 45.000,00, chiesero al Tribunale di Venezia, ex art. 814 c.p.c., la liquidazione dei loro compensi nella misura da essi stessi quantificata nel pronunciato lodo ed al netto degli acconti ricevuti, oltre al rimborso delle spese (di segreteria e di c.t.u.) sostenute, pure come determinate al netto degli acconti, ed agli interessi legali ex art. 1284 c.c., comma 4.

1.1. Instauratosi il contraddittorio con la Modu s.r.l., il presidente di quel tribunale, tenuto conto delle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 2014, utilizzato, quale scaglione di riferimento, quello delle controversie da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00, e riconosciuto l’aumento fino all’80%, determinò in Euro 12.753,00 il compenso di ciascun arbitro, pari ad Euro 38.259,00 per l’intero collegio, oltre contributo forfetario del 15%, altresì precisando che “il che copre l’acconto già versato”.

2. La Corte di appello di Venezia, con ordinanza del 27 dicembre 2016, n. 4977, accolse parzialmente il reclamo promosso contro quel provvedimento dagli originari ricorrenti e liquidò “le spese e competenze del Collegio arbitrale e del c.t.u.” nella misura sancita “nel dispositivo del lodo 29 ottobre 2015 e, pertanto, in Euro 120.000,00 per compensi degli arbitri, al lordo degli acconti, oltre rimborso per spese generali ed accessori di legge, in Euro 26.500, quanto alle spese di c.t.u., oltre accessori di legge”. Determinò, infine, “le spese di segreteria in Euro 400,00, oltre alle spese di bollo”.

2.1. Per quanto qui residuo interesse, quella corte: i) ritenne fondato il primo motivo di reclamo (volto a contestare l’avvenuto utilizzo, da parte del presidente del tribunale, dello scaglione di riferimento predetto) “…perchè (OMISSIS) s.r.l. aveva chiesto, sin dall’instaurazione del giudizio arbitrale, la risoluzione del contratto intercorso per inadempimento della committente, così come del pari Modu s.r.l. aveva replicato con analoga richiesta di risoluzione per inadempimento dell’appaltatore”. Dedusse che “nessuna delle parti ha mai rinunciato alla richiesta di risoluzione ed infatti il lodo arbitrale l’ha pronunciata per inadempimento di Modu s.r.l. dopo avere verificato il complessivo andamento dei lavori ed avere appurato, sia dal punto di vista contenutistico sia della successione temporale, i reciproci addebiti così da constatare che era stata legittima, da parte di (OMISSIS) s.r.l., prima la minacciata sospensione dei lavori e poi la diffida ad adempiere. E’ stata necessaria una articolata istruttoria con prove orali, (..), e una consulenza tecnica tanto complessa da obbligare le difese delle parti ad instare per una proroga dei termini concessi per osservazioni. Tuttavia essa era strumentale e non risolutiva nel senso che le risultanze tecniche raccolte dal c.t.u. costituivano solo il materiale presupposto per la valutazione giuridica testè ricordata. Va rammentato che l’appalto concerneva lavori di ristrutturazione di un immobile ad uso albergo per un compenso complessivo in tesi spettante a (OMISSIS) s.r.l. di Euro 1.837.289,47 e, pertanto, il valore della causa va commisurato ad un tanto. La circostanza che l’appaltatore abbia “ridotto la propria domanda di pagamento somma dagli iniziali Euro 544.641,97 a 298.916,00 Euro e quella di risarcimento danni dagli iniziali Euro 820.957,11 a 250.000,00 Euro” dipende dal pagamento di alcune fatture, nonchè dell’addebito di modesti importi in riduzione per la verificata esistenza di alcuni vizi, ma non elide il dato iniziale a cui va commisurato il valore della causa senza che risulti alcuna discrepanza tra valore presunto e valore reale tanto, più che Modu aveva chiesto la risoluzione del contratto ed un risarcimento del danno per importo superiore e vicino ai 2 milioni di Euro. Pertanto appare corretta la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri così come da loro stessi determinata”; ii) confermò la congruità delle spese di c.t.u., riconoscendo il raddoppio del compenso del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 52, denegato, invece, dal presidente del tribunale.

3. Per la cassazione di questa ordinanza ha proposto ricorso la Modu s.r.l., ex art. 111 Cost., comma 7, affidandosi ad otto motivi. Hanno resistito, con unico controricorso, gli Avvocati C.C.U., M.P. e V.M..

Considerato che:

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Difetto di motivazione”, ascrivendosi alla corte territoriale di “non aver dato conto degli elementi di diritto in base ai quali ha ritenuto il valore presunto della controversia pari ad Euro 1.837,289,47, di poi equiparandolo al valore effettivo.

Risultano, pertanto, ignote le disposizioni processualistiche (artt. 10 c.p.c. e segg.) fondanti la decisione della Corte in punto di “valore presunto”. Il provvedimento è pertanto viziato da carenza di motivazione in quanto non dà conto dei motivi di diritto sui quali la decisione si basa”;

Il) “Violazione o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 1 (decreto richiamato dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6) Violazione dei criteri generali di liquidazione di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 1”, lamentandosi la mancata applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 5, il cui comma 1 ha “sancito la prevalenza, rispetto a quanto previsto dal codice di procedura civile”, dei criteri da esso previsti, “primo fra tutti quello secondo il quale si ha riguardo, di norma, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”. La corte territoriale, dunque, avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della determinazione del compenso invocato dagli arbitri, della condanna monetaria da essi inflitta alla Modu s.r.l. (comprensiva della “somma residua” di Euro 100.974,09 e del “risarcimento danni” quantificati in Euro 53.700.00), oppure, per la non creduta ipotesi in cui avesse considerato inapplicabile quel criterio, del “valore effettivo” della controversia, sempre, peraltro, da rapportarsi al decisum, perchè è quest’ultimo “che dà la misura dell’effettiva portata della controversia e, quindi, del suo valore, oltre ad esprimere una generale esigenza di adeguatezza delle spese di lite all’effettiva importanza della lite stessa…”;

III) “Violazione o falsa applicazione dell’art. 10 c.p.c.”, per avere la corte lagunare “difeso il cosiddetto “dato iniziale”, ovverosia il prezzo complessivo dell’appalto – considerato quale valore presunto (.4 – adducendo che lo stesso non sarebbe stato divergente rispetto a quello “reale”, dato che anche Modu s.r.l. aveva chiesto la risoluzione del contratto ed un risarcimento del danno per importo superiore e vicino a 2 milioni di Euro”. Motivazione, questa, in contrasto con l’art. 10 c.p.c., posto che le domande riconvenzionali di Modu s.r.l. non potevano considerarsi al fine della determinazione del valore della controversia, riferendosi la norma predetta alla domanda o alle domande proposte contro il medesimo soggetto convenuto;

IV) “Difetto di motivazione per omessa indicazione delle ragioni in base alle quali la Corte territoriale ha ritenuto il valore effettivo della controversia pari a quello delle domande riconvenzionali – Violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità degli onorari all’attività professionale svolta”, censurandosi l’omessa indicazione delle ragioni di diritto in base alle quali la corte distrettuale aveva ritenuto di equiparare il valore cosiddetto reale alle domande riconvenzionali della odierna ricorrente, violando, come già espostosi nel secondo e terzo motivo, il principio secondo cui il valore della controversia è determinato non sulla base di quanto richiesto dalle parti, ma da quanto liquidato con la decisione, ed il principio di adeguatezza e proporzionalità degli onorari all’effettiva importanza della lite. La corte, peraltro, nemmeno aveva indicato le ragioni per cui aveva ritenuto irrilevanti gli elementi in base ai quali il presidente del tribunale aveva determinato il valore effettivo della controversia;

V) “Violazione o falsa applicazione degli artt. 10,12 e 14 c.p.c. – Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 1458 c.c. e del regime di retroattività degli effetti ivi contemplato”, per non avere la corte distrettuale considerato che, nella specie, era in contestazione non l’intero rapporto scaturito dal contratto di appalto intercorso tra le parti ma solo una parte di esso, e che gli arbitri non erano stati chiamati ad esaminare alcuna questione relativa all’esistenza e/o validità del contratto predetto;

VI) “Violazione o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 (decreto richiamato dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6) – Omessa motivazione circa il riconoscimento della maggiorazione del 50%”, assumendosi che, in assenza di questioni giuridicamente complesse, la corte di appello erroneamente, e senza argomentare alcunchè, aveva riconosciuto la maggiorazione del 50% considerata dagli arbitri nella determinazione del proprio compenso.

VII) “Violazione o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 2 (decreto richiamato dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6) – Omessa motivazione circa il riconoscimento del rimborso spese forfettarie”, contestandosi alla corte veneziana di aver erroneamente riconosciuto ai reclamanti anche il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%;

VIII) “Violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52”, imputandosi alla corte territoriale di aver erroneamente attribuito ai reclamanti anche il raddoppio del compenso da loro riconosciuto al c.t.u. malgrado non fossero configurabili, nell’operato di quest’ultimo, i presupposti di importanza, complessità e difficoltà richiesti dalla citata norma.

ritenuto che:

1. Nessun dubbio sussiste circa l’ammissibilità dell’odierno ricorso straordinario (cfr. Cass., SU, n. 25045 del 2016), altresì ricordandosi che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., u.c. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), “le disposizioni di cui al comma 1 ed al comma 3 si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge” (sicchè l’opposto convincimento dei controricorrenti – cfr. pag. 2 del loro controricorso – non merita seguito).

2. Tuttavia, opina il Collegio che la peculiarità delle questioni oggi complessivamente prospettate nei descritti motivi dal secondo al settimo (concernenti la individuazione delle concrete modalità determinazione del valore della lite decisa dagli arbitri, nella specie tutti avvocati; l’applicabilità, o non, con riferimento alla prestazione arbitrale, del limite del decisum, in luogo del disputatum, già utilizzabile per la liquidazione giudiziale del compenso dell’avvocato, a carico della controparte soccombente, per i soli procedimenti aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro; la riconoscibilità, o non, agli arbitri medesimi, ove avvocati, del rimborso forfetario delle spese generali spettante all’esercente la professione legale: tema, quest’ultimo, su cui mancano precedenti recenti di questa Corte, l’unico risalendo a Cass. n. 1673 del 2003, vigente, dunque, una disciplina diversa da quella utilizzabile nella odierna controversia), la loro rilevanza (anche in relazione alla necessità di valutare la completa equiparabilità, o meno, dell’attività degli arbitri e di quella degli esercenti la professione legale al fine della quantificazione del compenso spettante ai primi) e la carenza di specifici precedenti, nella giurisprudenza di legittimità, quanto alla concreta determinazione del compenso arbitrale da effettuarsi alla stregua delle corrispondenti previsioni rinvenibili nel D.M. n. 55 del 2014, rendono opportuno disporre la trattazione della causa in pubblica udienza, a ciò non ostando l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15796 del 2020; Cass. n. 5082 del 2020; Cass. n. 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. n. 19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017).

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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