Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19164 del 02/08/2017

Cassazione civile, sez. un., 02/08/2017, (ud. 04/07/2017, dep.02/08/2017),  n. 19164

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Pres. f. f. –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente Sezione –

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente Sezione –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13387-2011 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LORENZO PICOTTI e

GABRIELLA DE STROBEL;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE (già ISTITUTO

UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2686/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/05/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. MANNA ANTONIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA MARCELLO che ha concluso in via principale per

la rimessione del ricorso alla sezione ordinaria, in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato Lorenzo Picotti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 17.5.10 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza depositata il 10.11.06 dal Tribunale della stessa sede, ha dichiarato il diritto di D.B., cittadina britannica assunta dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope in qualità di lettrice e, successivamente, di collaboratrice linguistica, di percepire la retribuzione prevista per il ricercatore confermato a tempo definito parametrata ad un impegno lavorativo pari a 135 ore a far tempo dal gennaio 1995.

Per l’effetto, ha condannato l’Università al pagamento delle differenze retributive, quantificate sino al settembre 2009 in complessivi Euro 78.099,50.

La Corte territoriale ha premesso che con sentenza del Pretore di Napoli del 14.5.1999 era stata dichiarata la sussistenza fra le parti di un unico rapporto di lavoro subordinato decorrente dall’anno accademico 1986/1987 ed era stato accertato il diritto di D.B. a percepire la retribuzione prevista per i ricercatori confermati a tempo definito.

Ha aggiunto che la D. ha agito in giudizio lamentando l’illegittimità dell’unilaterale riduzione del monte ore annuo di lezioni operata dall’Università e chiedendo l’estensione delle statuizioni passate in giudicato anche al periodo successivo alla summenzionata pronuncia pretorile.

La Corte territoriale ha escluso l’applicabilità della L. 5 marzo 2004, n. 63, con la quale la retribuzione oraria era stata parametrata a 500 ore, perchè la sentenza passata in giudicato aveva riconosciuto un trattamento di miglior favore, trattamento che la stessa legge sopra richiamata aveva fatto salvo. La sentenza d’appello, peraltro, ha ritenuto che la D. non potesse pretendere di essere retribuita anche per le ore eccedenti il limite di 135 previsto dal contratto individuale concluso ai sensi della L. n. 236 del 1995, perchè la sentenza pretorile non conteneva alcuna statuizione in merito all’orario di lavoro e la ricorrente non ha allegato e provato l’esistenza d’un vizio della volontà che giustificasse l’annullamento della clausola relativa al tempo parziale.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.B. affidandosi a quattro motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

L’Università degli studi di Napoli Parthenope non ha svolto attività difensiva.

Con ordinanza interlocutoria n. 26935/16 la sezione lavoro di questa Corte, alla quale il ricorso era stato inizialmente assegnato, ha rilevato dei contrasti all’interno della giurisprudenza di legittimità e l’esistenza di questioni di massima particolare importanza tali da consigliare la rimessione del ricorso al Primo Presidente, il quale lo ha poi assegnato alle Sezioni unite.

8. La ricorrente ha depositato nuova memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo di ricorso ci si duole di violazione e falsa applicazione della L. n. 63 del 2004, art. 1, e delle sentenze 18.7.2006 e 15.5.2008 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, anche in relazione all’art. 2909 c.c.: sostiene la ricorrente che il principio del proporzionamento all’orario annuo di attività didattica svolta è stato introdotto dalla citata L. n. 63 del 2004, che, peraltro, ha fatto salvo ogni eventuale trattamento più favorevole, nel caso di specie consistente in quello riconosciuto a D.B. dalla sentenza del Pretore di Napoli, che le aveva riconosciuto il 100% della retribuzione prevista per il ricercatore confermato a tempo definito, sicchè il giudice di appello, che pure aveva rimarcato il principio della necessaria conservazione dei diritti quesiti, non poteva procedere ad una riduzione del quantum, rapportandolo alle ore di servizio effettivamente prestato.

1.2 – Il secondo motivo denuncia violazione di legge per mancata declaratoria di nullità, ex art. 1325 c.c., del contratto di collaboratore esperto linguistico (CEL) stipulato nell’anno accademico 1994/1995 e, comunque, per contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 39 Trattato CE (ora art. 12 e 13 TFUE) come interpretato nelle sentenze della CGCE 26.6.2001, 18.7.2006 e 15.5.2008, nonchè per violazione dell’art. 7 del regolamento CEE 1612/68; in proposito si sostiene in ricorso che il contratto stipulato ai sensi della L. n. 236 del 1995 doveva essere dichiarato nullo per mancanza di causa in quanto al momento della sua sottoscrizione si era già instaurato fra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con le decisioni sopra richiamate; inoltre prosegue la ricorrente – la nullità doveva essere dichiarata d’ufficio anche perchè l’applicazione della L. n. 236 del 1995 ai lettori assunti ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28, determina un’artificiosa divisione del rapporto unitario e, quindi, un’ingiustificata discriminazione rispetto al trattamento riservato ai lavoratori nazionali.

1.3 – Il terzo motivo prospetta violazione dell’art. 2103 c.c., in relazione alla L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2: premette il ricorso che la Corte territoriale ha accertato l’identità qualitativa delle mansioni svolte nel periodo antecedente e successivo al giudicato ed ha ritenuto che l’unica modifica avesse riguardato l’impegno orario complessivo; a sua volta il Pretore di Napoli – prosegue il motivo aveva accertato che l’attività espletata, per un monte ore compreso fra le 480 e le 300, era riconducibile a quella propria del ricercatore; pertanto – conclude sul punto il ricorso – la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare il diritto di D.B. a continuare a svolgere le medesime mansioni per un numero di ore pari a quello stabilito nel primo contratto, non potendo l’Università demansionarla nè ridurle unilateralmente l’orario.

1.4 – Con il quarto mezzo si lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione su un punto decisivo e controverso, relativo alla quantità oraria del lavoro svolto nel periodo anteriore al contratto CEL dell’anno accademico 1994/1995; sostiene a riguardo la ricorrente che la Corte territoriale, avendo affermato che la lex specialis del rapporto doveva essere individuata nel giudicato, non poteva poi negare il diritto allo svolgimento della prestazione nei medesimi termini già accertati dal Pretore di Napoli; il contratto stipulato ai sensi della L. n. 236 del 1995 – conclude il ricorso non poteva modificare, in quanto affetto da nullità, le pattuizioni contenute nell’originario contratto di lettorato, convertito in rapporto a tempo indeterminato; inoltre, le energie lavorative erano state offerte con la missiva del 31 luglio 2000, sicchè l’Università era tenuta a corrispondere la retribuzione anche per l’attività lavorativa ingiustamente impedita.

2.1. Preliminarmente deve esaminarsi d’ufficio la questione dell’applicabilità o non dell’estinzione del giudizio ai sensi della L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, ultimo periodo, entrato in vigore il 29.1.11, vale a dire in epoca posteriore a quella della sentenza in questa sede impugnata.

Ritengono queste S.U. che la risposta debba essere negativa.

La L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, ultimo periodo, là dove ha previsto che “Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”, non può che riferirsi ai giudizi aventi ad oggetto le pretese dei collaboratori ex lettori nei termini di cui al primo e al secondo comma dello stesso art. 26 (v. Cass. n. 19190/16; Cass. n. 10452/16). Essendo, dunque, imprescindibile un collegamento tra la previsione processuale di estinzione dei processi e la disposizione che disciplina le pretese sostanziali, non devono essere dichiarati estinti tutti i processi nei quali gli ex lettori avanzino domande nei confronti delle università, ma solo quelli nei quali rilevi il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia, senza che ne derivi una vanificazione dei diritti azionati (v. in tal senso, in motivazione, Corte Cost. 24.4.2013 n. 99).

L’intervento normativo del 2010, infatti, costituisce una sorta di transazione legislativa, diretta a dare pronta e certa esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia e a stabilire definitivamente il trattamento economico spettante ai collaboratori linguistici, fissando anche i parametri per il riconoscimento dei diritti pregressi maturati nei rapporti di lavoro precedenti.

Così inteso, L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, ultimo periodo, non viola il diritto di azione in quanto realizza – nella misura e con le modalità ritenute dal legislatore compatibili con i limiti consentiti dalle circostanze nelle quali esso si è trovato ad operare le pretese fatte valere dagli interessati (v. in tal senso Cass. n. 19992/14, Cass. n. 17824/14 e Cass. n. 16924/14).

Applicarlo – invece – ad un caso come quello odierno, in cui non si controverte nè della natura del rapporto lavorativo nè del parametro retributivo da adottare (che è quello del ricercatore confermato a tempo definito, ormai fissato dal summenzionato giudicato pretorile), ma solo del monte ore annuo della prestazione che la ricorrente ha diritto di espletare, sarebbe in contraddizione con la finalità della norma.

Inoltre, porrebbe evidenti problemi di legittimità costituzionale per violazione del diritto d’azione (art. 24 Cost., comma 1) della parte privata, non giustificato dall’accoglimento ope legis della sua domanda nè dal consolidamento d’un giudicato interno a lei favorevole (già formatosi, nella parte in cui la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente accolto il gravame di D.B. senza che poi l’Università degli Studi di Napoli Parthenope abbia interposto ricorso per cassazione).

In altre parole, essendo l’art. 26, comma 3, ultimo periodo, cit. una norma che può giocare solo a favore, non contro la parte privata, non è applicabile nel caso in esame.

3.1. Il primo e il quarto motivo di ricorso – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono infondati.

Con la citata sentenza 14.5.99 del Pretore di Napoli, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la sussistenza fra le parti di un unico rapporto di lavoro subordinato decorrente dall’anno accademico 1986/1987 ed è stato altresì accertato il diritto dell’odierna ricorrente di percepire la retribuzione prevista per i ricercatori confermati a tempo definito.

Ora, il D.P.R. n. 382 del 1980 (su cui si era basata la suddetta sentenza pretorile, considerato che il primo contratto tra D.B. e l’Università degli Studi di Napoli Parthenope risaliva all’anno accademico 1986/1987) è stato abrogato dal D.L. n. 120 del 1995, art. 4, u.c., convertito, con modificazioni, nella L. n. 236 del 1995.

Merita di essere condiviso quanto statuito da Cass. n. 19190/16: la continuità normativa e l’analogia tra la posizione degli ex lettori di lingua straniera e quella dei collaboratori linguistici non consente di configurare una sorta di ruolo ad esaurimento per il rapporto di lettorato.

Pertanto, ove l’ex lettore abbia ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ragione della nullità della clausola di durata, va comunque applicata la relativa disciplina di fonte legale da ultimo posta nel D.L. n. 2 del 2004, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 63 del 2004, resasi necessaria per adeguare l’ordinamento interno a quello dell’UE, che così recita: “In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C – 212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli Studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, di Roma “La Sapienza” e “l’Orientale” di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, abrogato dal D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all’impegno orario assolto, tenendo conto che l’impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l’esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.”.

E’ pur vero che la norma risulta formulata con riferimento agli ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli Studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, di Roma “La Sapienza” e “l’Orientale” di Napoli, ma la giurisprudenza di questa S.C., cui va data continuità, ha statuito che la L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, di interpretazione autentica del D.L. n. 2 del 2004, art. 1, comma 1, conv. con modif. nella L. n. 63 del 2004, si interpreta nel senso che, a favore dei collaboratori esperti linguistici, già assunti quali lettori di madre lingua straniera a norma del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28, è attribuito, ancorchè non dipendenti da una delle Università espressamente contemplate dal D.L. n. 2 del 2004, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato, in misura proporzionata all’impegno orario effettivamente assolto, con decorrenza dalla data di prima assunzione sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto, in forza del D.L. n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 236 del 1995, art. 4, sicchè, a tutela dei diritti maturati, hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l’eventuale maggior importo percepito in qualità di lettori (cfr. Cass. n. 21004/15).

Sostiene la ricorrente che nel proprio caso il trattamento economico più favorevole, fatto salvo dal citato D.L. n. 2 del 2004, art. 1, comma 1, risiederebbe nel suddetto giudicato pretorile, da cui deriverebbe il proprio diritto di eseguire (e vedersi, quindi, retribuire) un maggior numero di ore di lavoro.

L’assunto è infondato: la Corte territoriale ha motivatamente escluso che la citata sentenza pretorile abbia stabilito alcunchè a riguardo, essendosi limitata ad individuare il mero parametro retributivo (ossia quello del ricercatore confermato a tempo definito, che la pronuncia della Corte territoriale si è ben guardata dal mettere in dubbio), senza statuire che D.B. avesse il diritto di svolgere un determinato numero annuo di ore di lavoro anzichè un altro.

Il passaggio della motivazione della sentenza 14.5.99 del Pretore di Napoli trascritto a pag. 20 del ricorso (“Va inoltre rilevato che anche da un punto di vista quantitativo la istante ha svolto la sua attività per un numero di ore complessivo compreso tra le 480 ore dell’a.a. 86-87 e le 300 ore dell’a.a. 92-93…”), lungi dall’avere la natura di giudicato che la ricorrente gli attribuisce, ha una funzione meramente descrittiva delle concrete modalità di espletamento del lavoro nel corso degli anni precedenti e non già una valenza precettiva per il futuro.

D’altronde, il giudicato non si estende a qualunque asserzione contenuta nell’apparato descrittivo od argomentativo posto a corredo della sentenza.

Infatti, da lungo tempo la giurisprudenza di questa Corte Suprema (non diversamente dalla più avvertita dottrina), al fine di selezionare le questioni suscettibili di devoluzione e, per converso, di essere coperte da giudicato interno se non censurate in sede di impugnazione, utilizza la locuzione di “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno”, contraddistinta dalla sequenza logica “fatto – norma – effetto giuridico”, che individua la statuizione che affermi l’esistenza d’un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. Cass. S.U. n. 2217/16; Cass. n. 14670/15; Cass. n. 4572/13; Cass. n. 16583/12; Cass. 29.7.2011 n. 16808; Cass. n. 27196/06; Cass. 29.10.98 n. 10832; Cass. 10.7.98 n. 6769).

Pertanto, escluso che vi osti il giudicato, quanto al monte ore annuo dell’odierna ricorrente vale il contratto individuale stipulato tra le parti il 21.12.94, così come statuito dalla sentenza impugnata.

Nè in contrario può invocarsi una sorta di diritto quesito (relativamente al monte ore annuo di ore di lavoro) in capo all’odierna ricorrente in virtù del giudicato e ciò vuoi perchè quest’ultimo, come s’è detto, in realtà non ha disposto alcunchè a tal riguardo, vuoi perchè in un rapporto di durata come quello di lavoro si può parlare di diritti quesiti solo in relazione a prestazioni già rese o di una fase del rapporto già esaurita (in generale sui diritti quesiti nel rapporto di lavoro cfr., fra le numerose pronunce in tal senso, Cass. n. 19396/14; Cass. n. 3982/14; Cass. n. 11939/04; Cass. n. 4839/01; Cass. n. 2155/90; Cass. n. 3047/85; Cass. S.U. n. 1081/84).

3.2. Le considerazioni svolte nel paragrafo che precede danno conto anche dell’infondatezza del secondo motivo di ricorso.

Invero, non si vede perchè il contratto stipulato fra le parti il 21.12.94, nella parte in cui ha individuato un determinato monte ore annuo, debba considerarsi nullo per difetto di causa, ben potendo le parti d’un rapporto in corso liberamente accordarsi su una parziale modifica del regolamento pattizio, che però ha mantenuto ferma la natura di lavoro a tempo indeterminato del rapporto già in essere tra le parti e il parametro retributivo di riferimento, il tutto anche nel rispetto dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Nè il contratto del 21.12.94 collide con il successivo giudicato formatosi sulla predetta sentenza del 14.5.1999, che – come s’è detto – nulla disponeva in ordine al numero di ore di lavoro spettanti all’odierna ricorrente.

Neppure ne è ravvisabile una nullità perchè, determinando un’artificiosa divisione del rapporto unitario, esso avrebbe comportato un’ingiustificata discriminazione rispetto al trattamento riservato ai lavoratori nazionali (come si sostiene in ricorso): in realtà la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione in tal senso, neppure in via implicita.

A ciò si aggiunga che le osservazioni sopra svolte sulla continuità normativa tra la posizione degli ex lettori di lingua straniera assunti D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28, e quella dei collaboratori linguistici confermano che il rapporto lavorativo di D.B. resta pur sempre unitario e ininterrotto (a partire dall’anno accademico 1986/1987), oltre che caratterizzato da una retribuzione pari a quella prevista per i ricercatori confermati a tempo definito (come stabilito dal giudicato pretorile e ribadito dalla sentenza impugnata).

3.3. Va disatteso anche il terzo motivo, con il quale si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare il diritto di D.B. a continuare a svolgere le medesime mansioni per un numero di ore pari a quello stabilito nel primo contratto (quello di assunzione come lettrice di lingua straniera), non potendo l’Università demansionarla nè ridurle unilateralmente l’orario.

Quanto alla legittimità della riduzione dell’orario di lavoro s’è già detto nei due paragrafi che precedono.

In ordine, poi, ad un preteso demansionamento, si noti che l’assunto è smentito dallo stesso ricorso, che espressamente afferma che la ricorrente ha sempre svolto le medesime mansioni, sia prima che dopo l’anno accademico 1993-94 (v. pag. 3 del ricorso) e che tale identità di mansioni è stata correttamente accertata anche dalla sentenza impugnata (v. pag. 18 del ricorso).

Peraltro la ricorrente non ha avanzato domanda alcuna di ripristino di precedenti superiori mansioni o di risarcimento per dequalificazione professionale.

Nè, infine, una mera riduzione dell’orario annuo di lavoro determina di per sè (contrariamente a quanto sembra ventilato a pag. 20 del ricorso) una violazione del divieto di demansionamento.

4.1. In sintesi, il rapporto di lavoro della ricorrente resta unitario e ininterrotto a decorrere dall’anno accademico 1986/1987; ella ha il diritto di percepire la stessa retribuzione prevista per i ricercatori confermati a tempo definito, per un monte ore annuo pari a quello stabilito nel contratto stipulato il 21.12.94 con l’Università intimata, con applicazione di futuri (ed eventualmente assorbibili) miglioramenti stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore.

5.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo l’Università intimata svolto attività difensiva.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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