Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19163 del 19/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 19163 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: SESTINI DANILO

cron.

ORDINANZA

(rQ,

Rep.

sul ricorso 17961-2014 proposto da:
Ud. 13/04/2018

GARZITTO IVO, considerato domiciliato ex lege in
CC

ROMA,

presso

la

CANCELLERIA

DELLA

CORTE

DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ALESSANDRO BELTRAME giusta procura a margine del
ricorso;
Or

– ricorrente contro
2018
1169

GIVADA FINANZIARIA ED IMMOBILIARE DI RUHNKE & C SAS,
in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.
FEDERICO MARZOLA,. elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA

DI

PIETRALATA

dell’avvocato

GIGLIOLA

320-D,
MAZZA

1

presso
RICCI,

lo

studio
che

la

Data pubblicazione: 19/07/2018

rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

GIULIANO SCIALINO giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente nonchè contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 440/2013 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 06/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/04/2018 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;

2

SCHWAIGER YACHTING GES. M.B.H. ;

Rilevato che:
Ivo Garzitto agì per il risarcimento dei danni subiti dalla propria
imbarcazione che, mentre si trovava allocata presso la Marina Tenuta
di Primero, aveva riportato vaste e diffuse macchie di ruggine a
seguito dei lavori di carenaggio e riverniciatura eseguiti su un natante
di proprietà della Schwaiger Yachting Ges.M.B.H.; a tal fine,

Finanziaria ed Immobiliare di Ruhnke Karen & C. s.a.s. (titolare della
Marina) per sentirle condannare in solido;
in parziale accoglimento della domanda, il Tribunale di Gorizia
condannò le convenute, in solido, al risarcimento dei danni
nell’importo di 2.500,00 euro, oltre rivalutazione monetaria, con
compensazione delle spese di lite;
la Corte di Appello ha accolto parzialmente il gravame del
Garzitto, riconoscendogli gli interessi legali maturati sulla somma
capitale di 2.500,00 euro; ha invece disatteso sia la domanda di
rimborso dell’IVA (sul rilievo che l’imbarcazione non era stata riparata
e non avrebbe potuto esserlo in futuro, in quanto nel frattempo era
stata venduta) che la domanda di risarcimento dell’ulteriore danno
per deprezzamento del natante;
il Garzitto ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre
motivi; ha resistito la Givada Finanziaria ed Immobiliare con
controricorso.
Considerato che:
col primo motivo (che deduce la violazione dell’art. 91 cod. proc.
civ.), il ricorrente si duole che, riformando parzialmente la sentenza
di primo grado, la Corte non abbia provveduto a modificare la
pronuncia di integrale compensazione delle spese processuali emessa
dal primo giudice, ponendo le spese in tutto o in parte a carico delle
appellate;
la censura è infondata, in quanto, a fronte dell’accoglimento
parziale del gravame avverso una sentenza che aveva accolto solo in
3

convenne in giudizio la predetta Schwaiger Yachting e la Givada

parte la domanda attorea, può ritenersi -in difetto di elementi univoci
in senso contrario- che il giudice di appello, pur omettendo di
provvedere espressamente sulle spese del primo giudizio, abbia
inteso implicitamente confermare la precedente statuizione di
compensazione (cfr. Cass. n. 20894/2014);
il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1227 cod. civ.

impugnata per avere escluso che il risarcimento dovesse essere
maggiorato dell’importo dell’IVA e assume che la somma
corrispondente all’imposta deve essere riconosciuta «poiché fa parte
integrante ex lege della somma occorrente alla riparazione del mezzo
e quindi deve essere computata indipendentemente dal fatto che la
riparazione sia stata o meno effettuata»;
il motivo è infondato: la funzione riparatoria del risarcimento
comporta la necessità che il danno di cui si richiede il ristoro si sia
effettivamente verificato, sicché non può risarcirsi un pregiudizio
meramente ipotetico o che risulti -come nel caso- addirittura escluso
in radice per il fatto che il bene lesionato sia stato alienato dal
proprietario senza procedere a preventiva riparazione (con ciò
risultando pertanto esclusa la certezza o, almeno, la ragionevole
prevedibilità di un esborso futuro per IVA, ricorrente invece nei casi
considerati da Cass. n. 10023/1997, Cass. n. 8035/2009, Cass. n.
1688/2010 e Cass. n. 8199/2013);
il terzo motivo censura la sentenza (sotto il profilo del vizio di
omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c. o, in subordine, dell’omesso
esame di un punto decisivo o, in ulteriore subordine, della violazione
di legge) per non avere riconosciuto il risarcimento del danno
conseguente al deprezzamento del natante (che il c.t.u. aveva
quantificato nella misura del 3% del valore dell’imbarcazione);
risarcimento che è stato escluso dalla Corte di merito in base alla
considerazione che «difetta in toto […] la prova che le macchie di
ruggine prodottesi nel natante (quelle appunto in relazione alle quali
4

e dell’art. 18 D.P.R. n. 633/1972: il Garzitto censura la sentenza

gli è stato accordato il ristoro del danno) ne abbiano causato un
effettivo deprezzamento», considerato che non era stato
documentato il prezzo di vendita ottenuto dal Garzito;
anche tale motivo va rigettato: la Corte ha evidentemente
esaminato il motivo di appello relativo al deprezzamento del natante
(ne ha dato atto a pag. 7 e lo ha dichiara infondato a pagg. 8 e 9

censurata con i motivi proposti “in subordine” e «in ulteriore
subordine», che non attingono la ratio decidendi sopra richiamata: il
ricorrente si è infatti limitato a ribadire che il c.t.u. aveva quantificato
il deprezzamento nella misura del 3% del valore del natante, ma nulla
ha specificamente dedotto in merito al difetto di prova che le ragioni
considerate dal consulente (ossia il rischio che le parti riverniciate
mantenessero per minor tempo la tinta chiara, con conseguente
difformità di tonalità) abbiano concretamente inciso nella
quantificazione del prezzo di vendita;
sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite,
ai sensi dell’art. 92, 2° co. c.p.c., nel testo (applicabile

ratione

temporis, trattandosi di causa introdotta nell’anno 2004) anteriore
alle modifiche apportate a partire dalla I. n. 263/2005;
sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1
quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.
Roma, 13.4.2018

della sentenza) e la statuizione resa non risulta adeguatamente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA