Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19163 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 17/07/2019), n.19163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO A. Maria – Presidente –

Dott. NONNO G. Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14765/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

Fresco Ship’s Agency e Forwarding s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Remo

Dominici e Francesco D’Ayala Valva, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultimo, sito in Roma, viale Parioli, 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 121, depositata il 3 dicembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio

2019 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 3 dicembre 2012, di reiezione dei – riuniti – appelli dalla medesima proposti avverso due sentenze di primo grado che avevano accolto i ricorsi della Fresco Ship’s Agency e Forwarding s.r.l. per l’annullamento di due avvisi di rettifica degli accertamenti dei diritti doganali richiesti in relazione ad altrettante operazioni di importazione, poste in essere dalla contribuente quale rappresentante indiretto dell’importatore;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che gli atti impositivi traggono origine dal disconoscimento della riduzione daziaria in ragione dell’utilizzo, asseritamente improprio, dei titoli cd. AGRIM, da parte degli importatori;

– il giudice di appello ha confermato la decisione gravata, evidenziando che la contribuente era intervenuta solamente alle operazioni di sdoganamento della merce e, dunque, non poteva esser considerata responsabile delle attività poste in essere al di fuori del suo controllo, anche in considerazione del fatto che la stessa non aveva avuto alcun beneficio dalla riduzione daziaria, che il giudizio penale instaurato nei confronti dei soggetti coinvolti nell’utilizzo del titolo cd. AGRIM si era concluso con l’assoluzione degli imputati e che non ricorrevano i presupposti della fattispecie dell’abuso del diritto;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso la Fresco Ship’s Agency e Forwarding s.r.l., la quale deposita memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 201, comma 3, Regolamento CEE n. 2913/92, per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilità della contribuente, soggetto che, quale

2 la rappresentante indiretto dell’importatore, aveva effettuato la dichiarazione in dogana;

– il motivo è fondato;

– l’art. 201, par. 3, Reg. CEE n. 2913/92, applicabile al caso in esame ratione temporis, stabilisce, in tema di obbligazione doganale all’importazione, che “Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana” e che “Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 (immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione oppure vincolo di tale merce al regime dell’ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione) è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali”;

– pertanto, quando una dichiarazione doganale per i regimi doganali di cui trattasi è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi dovuti per legge, sono debitori dell’obbligazione doganale il dichiarante o, in caso di rappresentanza indiretta, la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione doganale, oltre che, in ragione della finalità della norma di estendere la nozione di debitore a persone, diverse dal dichiarante, la cui azione abbia indotto le autorità doganali a fissare erroneamente l’importo dei dazi dovuti per legge in base a dati erronei, le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione (cfr., sul punto, Corte Giust., 19 ottobre 2017, A);

– in linea con la regolamentazione comunitaria, il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 38, vincola all’obbligazione doganale, generalizzatamente, tutti coloro si sono comunque ingeriti nell’operazione e, dunque, considerando obbligato al versamento dei dazi non solo l’importatore, ma anche l’eventuale suo rappresentante indiretto, a ciò tenuto quale sottoscrittore della dichiarazione o, comunque, “cooperante” al perfezionamento dell’operazione (cfr. Cass. 2 marzo 2012, n. 3285; Cass. 3 febbraio 2012, n. 1577);

– la responsabilità del rappresentante indiretto dichiarante è logica conseguenza della nozione stessa della rappresentanza indiretta, la quale concerne i rapporti interni fra ausiliario e preponente, ma non determina, in rapporto ai terzi (compreso l’ufficio doganale), alcuna sostituzione (cfr. Cass. 19 settembre 2014, n. 19749; Cass. 27 marzo 2013, n. 7720);

– da ciò consegue che la contribuente, in quanto incontrovertitamente affiancata al proprietario/destinatario delle merci nella dichiarazione doganale (seppur con l’indicazione di rappresentante indiretto), non può essere considerata estranea alla conseguente responsabilità per i diritti daziari, atteso che, all’uopo, rileva anche la mera fattuale ingerenza nel perfezionamento dell’operazione d’importazione;

– orbene, la Commissione regionale, nell’escludere la responsabilità della contribuente in ragione della sua estraneità alle operazioni poste in essere prima e dopo lo sdoganamento, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto;

– all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento dei motivi residui aventi ad oggetto il “difetto” di motivazione della sentenza di appello, in relazione all’asserita assoluzione dei soggetti coinvolti nell’operazione di importazione dai reati loro ascritti (secondo motivo);

– con l’ultimo motivo di ricorso l’Agenzia si duole dell’insufficiente motivazione della sentenza medesima, nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della fattispecie dell’abuso del diritto senza indicare le valide ragioni economiche che giustificherebbero l’operazione e trascurando l’analisi del vantaggio economico che la contribuente avrebbe dalla stessa conseguito;

– il motivo è fondato;

– la Commissione regionale perviene alla conclusione dell’insussistenza della fattispecie dell’abuso del diritto in ragione della regolarità dei contratti di vendita;

– tale argomentazione appare viziata – anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., nella L. 7 agosto 2012, n. 134 -,in quanto omette di prendere in considerazione le richiamate circostanze di fatto, la cui ricorrenza – necessaria, per le riferite ragioni, ad escludere la ricorrente dell’abuso del diritto – è contestata dall’Amministrazione finanziaria;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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