Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19162 del 20/09/2011

Cassazione civile sez. II, 20/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 20/09/2011), n.19162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14919/2010 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERCELLI

1, presso lo studio dell’avvocato MARCHESE MARIA RITA, rappresentato

e difeso dall’avvocato TESAURO Walter giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 1401/09 R.G. del GIUDICE DI PACE di AGRIGENTO

del 20/03/09, depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il 18 dicembre 2008 veniva notificato a F.A., spedendoti a mezzo posta, verbale di infrazione stradale rilevata dalla Polstrada di Agrigento.

L’opposizione, proposta con atto del 27 febbraio 2009, veniva dichiarata inammissibile, perchè tardiva, con ordinanza L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, depositata il 26 marzo 2009, dal giudice di pace di Agrigento.

F. ha proposto ricorso per cassazione, con unico motivo.

L’avvocatura dello Stato ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità per omessa formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

La comunicazione dell’avviso di udienza al difensore del ricorrente è stata effettuata in cancelleria, poichè il domiciliatario è risultato sconosciuto.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Nella prima parte del motivo e precisamente nei primi tre capoversi è presente una sintesi logico giuridica della questione posta, che contiene puntuale riassunto della fattispecie, esposizione del principio giuridico applicato dal “conciliatore” (recte giudice di pace) di Agrigento e precisazione del principio giuridico ritenuto esatto dal ricorrente.

Non rileva, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., nè che il quesito di diritto in tal modo formulato non si concluda con forma interrogativa, nè che si trovi topograficamente all’inizio anzichè alla conclusione del motivo, poichè comunque il quesito assolve pienamente allo scopo per il quale la norma è stata coniata.

Parte ricorrente ha prodotto in atti il plico postale contenente il verbale di contestazione nr. (OMISSIS), con il quale l’agente notificatore F. notificava l’atto, in data 18 dicembre 2008, a mezzo del servizio postale di Roma Fiumicino (il che spiega il lungo tempo trascorso per l’arrivo ad Agrigento), a F.A..

La busta reca, ben leggibile, la data del 7 febbraio 2009.

Il ricorso poteva pertanto essere proposto, ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., entro sessanta giorni da detta data.

Essendo stato depositato il 27 febbraio 2009, era perfettamente tempestivo.

Il giudice di pace ha errato nel prendere a riferimento, per il calcolo della decorrenza del termine, la data di inoltro della notifica in luogo di quella di ricevimento.

Il termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 (norma generale) e quello di cui all’art. 204 bis C.d.S. decorrono infatti dal ricevimento della notificazione da parte del trasgressore, il quale deve poter disporre di un congruo spatium deliberano per valutare se opporsi e per predisporre l’atto di opposizione al provvedimento sanzionatorio.

L’interpretazione data dal giudice di pace nega questo diritto e si pone in contrasto con la pacifica interpretazione data a queste norme dalla giurisprudenza.

La stessa Corte costituzionale, evocata in ricorso, ha precisato che in via generale, per ogni notifica, opera il principio della scissione tra il perfezionamento della attività di notificazione da parte del notificante e il compiersi della notifica per quanto concerne la posizione del destinatario.

I termini previsti nell’interesse di quest’ultimo decorrono pertanto dal ricevimento dell’ atto e non dalla data in cui il notificante ha espletato l’attività di spedizione.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La ordinanza di inammissibilità va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Agrigento per lo svolgimento del giudizio di opposizione e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Agrigento, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2011

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