Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19162 del 19/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19162 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 3836-2008 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro p.t.,
domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è
difeso per legge;
– ricorrente contro

CATENARO ROCCO, BIAGI BARTOLI GINA, BIAGI ALESSANDRO,
BIAGI DANTE, BIAGI MAURO, EVANGELISTI ERMANNO, NEGRINI
CARLA, ASSITALIA S.P.A.;
– intimati –

Data pubblicazione: 19/08/2013

avverso la sentenza n. 47/2007 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 09/01/2007, R.G.N.
1342/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/06/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

2

MARIA CIRILLO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In data 21 aprile 1983 si verificava un tragico
incidente lungo la S.S. Porrettana, che vedeva coinvolti tre
veicoli. La vettura condotta da Ermanno Evangelisti,
assicurata dall’Assitalia s.p.a., nell’effettuare un sorpasso

marcia, entrando in urto frontale con un’autopompa dei Vigili
del fuoco, condotta nell’occasione da Leonildo Bencivenni ed
assicurata pure dalla s.p.a. Assitalia. A seguito dell’urto,
l’autopompa sbandava ed andava a scontrarsi frontalmente
contro la vettura condotta da Rocco Catenaro, a bordo della
quale viaggiava come trasportato Maurizio Biagi.
Nell’incidente il Biagi perdeva la vita e il Catenaro
riportava gravissime lesioni.
Il giudizio civile veniva intrapreso dal Catenaro davanti
al Tribunale di Bologna, nei confronti dell’Evangelisti,
dell’Assitalia s.p.a. e del Ministero dell’interno.
Intervenivano successivamente anche gli eredi del defunto
Maurizio Biagi.
Con sentenza del 6 maggio 2003 il Tribunale riconosceva
che la responsabilità esclusiva dell’incidente era da
addebitare all’Evangelisti, che aveva effettuato un sorpasso
in curva sotto una pioggia battente, mentre nessuna colpa era
ascrivibile al conducente dell’autopompa dei Vigili del
fuoco.

3

in prossimità di una curva, invadeva l’opposta corsia di

2. La pronuncia veniva appellata da Rocco Catenaro, dal
Ministero dell’interno e dagli eredi Biagi; la Corte
d’appello di Bologna, con sentenza del 9 gennaio 2007,
confermava la pronuncia in punto di esclusiva attribuzione di
responsabilità a carico dell’Evangelisti e la modificava in

dell’Assitalia una responsabilità per mala gestio.
In ordine all’appello del Ministero dell’interno – che
ancora interessa in questa sede – la Corte territoriale
rilevava che lo stesso era infondato, perché il calcolo
effettuato dal Tribunale era corretto in punto di
rivalutazione ed interessi, sicché il credito residuo del
Ministero era stato giustamente determinato in euro 8.196,46
anziché in euro 10.687,35 (come richiesto dalla parte
appellante).
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna
propone ricorso il Ministero dell’interno, con atto affidato
ad un unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in
questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi
dell’art.

360,

n.

primo comma,

violazione dell’art.

4),

112 cod. proc.

pronuncia su un motivo di appello.

4

cod.

proc.

civ.,

civ., per omessa

ordine alla liquidazione dei danni, riconoscendo a carico

Rileva il Ministero ricorrente di aver proposto fin dal
giudizio di primo grado – nei confronti dell’Evangelisti e
dell’Assitalia s.p.a. – una domanda di risarcimento dei danni
causati nell’incidente all’autopompa dei Vigili del fuoco. Il
Tribunale, pur avendo riconosciuto in motivazione l’entità

liquidando in favore del Ministero la somma di euro 8.196,46,
da porre a carico dell’Evangelisti – non aveva poi inserito
il relativo capo nel dispositivo.
Il punto era stato sottoposto al giudice del gravame,
proponendo due motivi d’appello; ma la Corte d’appello si era
pronunciata solamente sul secondo – avente ad oggetto il
conteggio del

quantum

dei danni da risarcire alle parti lese – in particolare

,-,-/
da risarcire, sotto il profilo del (

calcolo di interessi e rivalutazione – omettendo di
pronunciarsi sul primo. La sentenza impugnata, quindi,
sarebbe viziata per omessa pronuncia poiché, «pur
nell’incontestato riconoscimento in parte motiva del
risarcimento posto a carico dell’Evangelisti ed a favore del
Ministero», la mancanza della condanna nel dispositivo rende
impossibile all’odierno ricorrente di conseguire il pagamento
della somma dovuta.
2. Il motivo è fondato.
Come questa Corte ha in più occasioni affermato, il
principio secondo il quale la portata precettiva di una
pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non
soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova

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applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque
una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di
contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad
integrazione; ma non quando il dispositivo manchi del tutto,
giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa

sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., non potendo la relativa
decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da
affermazioni contenute nella sola parte motiva (così la
sentenza 8 luglio 2010, n. 16152, in linea, fra le altre, con
la precedente sentenza 24 maggio 2007, n. 12084).
Nel caso specifico risulta dagli atti processuali – ai
quali questa Corte può accedere in virtù del tipo di censura
formulata – che effettivamente la sentenza di primo grado
aveva riconosciuto, a favore del Ministero dell’interno, un
credito di euro 8.198,46, da porsi a carico del soccombente
Evangelisti; tale statuizione, presente nella motivazione,
non era stata riprodotta nel dispositivo. Il Ministero, nel
proporre l’atto di appello, non si è limitato a censurare il
merito della decisione in ordine alla determinazione della
somma, ma ha in via preliminare rilevato (p. 6) che nel
dispositivo della sentenza impugnata mancava la pronuncia di
condanna già formulata nella motivazione; e la Corte
d’appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, ha
respinto la censura sotto il profilo dell’erroneo conteggio,

6

pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai

rigettando l’appello e non integrando la carenza del
dispositivo della pronuncia di primo grado.
È evidente, quindi, che la Corte d’appello è incorsa nel
vizio di omessa pronuncia censurato dall’odierno ricorrente,
il che impone l’accoglimento del ricorso.

cassata nei limiti dell’accoglimento del presente ricorso e
il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Bologna, in
diversa

composizione,

la

quale

deciderà

alla

luce

dell’omissione di pronuncia accertata da questa Corte.
Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione
delle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso,

cassa la sentenza impugnata

nei limiti dell’accoglimento e rinvia alla Corte d’appello di
Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Terza Sezione Civile, il 7 giugno 2013.

3. All’esito del giudizio, la sentenza impugnata

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