Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19162 del 19/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 19162 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA

sul ricorso 22367-2016 proposto da:
SEAC SPA , in persona del Presidente del CdA Sig.
GIOVANNI BORT, elettivamente domiciliata in ROMA, V.
ALBENGA 45, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO
COLINI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO
AMADORI giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

2018
1078

SPILLER GIANFRANCO in proprio ed in qualità di legale
rappresentante di ASSOWELFARE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENZE

SERVIZI

WELFARE

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo

1

ffi

Data pubblicazione: 19/07/2018

studio dell’avvocato RANIERI RODA, rappresentato e
difeso dall’avvocato ELENA CAINELLI giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 63/2016 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. ANNA
MOSCARINI;

2

di TRENTO, depositata il 01/03/2016;

FATTI DI CAUSA
Seac S.p.A. convenne dinanzi al Tribunale di Trento la Assowelfare
associazione di consulenza e assistenza in materia di previdenza
assumendo: 1) di aver stipulato nel 2009 con la convenuta un
contratto per servizi informatici in ambiente “Server Farm”, triennale

credenziali di accesso per 51 login e attivazione del programma “calcolo
pensioni” al prezzo di C 17.100 oltre ad un canone annuale di
manutenzione e aggiornamento di C 17.097,96; 3) che la Assowelfare
aveva versato un acconto di C 5.000 ma aveva omesso di saldare il
corrispettivo già interamente fatturato, rimanendo debitrice della
somma di C 27.135,55.
Ciò premesso la Seac chiese, dichiarata la risoluzione del contratto, la
condanna della convenuta Assowelfare e del Presidente Gianfranco
Spiller al pagamento del suddetto importo oltre alla penale prevista dal
contratto. La società si costituì eccependo la nullità del contratto per
indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1418 c.c.; dedusse che il
programma aveva manifestato numerosi problemi, mancando della
necessaria personalizzazione per ognuno degli studi professionali
interessati, del logo dell’associazione e della documentazione
illustrativa, tanto che i 51 login avevano registrato pochissimi accessi.
Chiese il rigetto delle avverse domande, la risoluzione del contratto per
fatto e colpa dell’attrice o, in via subordinata, per “reciproco
inadempimento” e, in via riconvenzionale, la condanna della Seac al
risarcimento del danno per C 50.000.
Il Tribunale dichiarò la nullità del contratto per indeterminatezza del
corrispettivo, condannò l’attrice alla restituzione, in favore della
convenuta, di C 12.361,00 e rigettò la domanda riconvenzionale.
La Corte d’Appello di Trento, con la sentenza del 1/3/2016, ha accolto
il motivo di appello proposto dalla Seac relativo alla nullità del contratto

3

con accesso diretto on line da parte dell’utente; 2) di aver rilasciato

per indeterminatezza del corrispettivo, affermando che esso fosse
invece determinato avuto riguardo al costo di attivazione, a quello di
manutenzione e al costo unitario dei login ma, nel merito, ha accertato
il malfunzionamento del programma e l’inesatto adempimento del
creditore eccepito da Assowelfare ex art. 1460 c.c. ed ha rigettato

sentenza, Seac S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato a due
motivi. Resiste Gianfranco Spiller, in proprio e nella qualità di legale
rappresentante della Assowelfare, con controricorso illustrato da
memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denuncia “l’art. 360 n. 3 c.p.c.: Errata
applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1372 cc., 1176,
1362 c.c., in relazione agli obblighi derivanti dal contratto sottoscritto
dalle parti ed alla interpretazione del contratto”.
Ad avviso détkricorrente la sentenza avrebbe errato nell’interpretare il
contratto, anche in relazione ai comportamenti tenuti dalle parti
successivamente alla stipulazione del medesimo, nel senso di ritenere
accertato l’inadempimento della Seac invece di rilevare, come
sostenuto da essa ricorrente, che non era stato stipulato, né era
pertanto esigibile, un accordo di personalizzazione del servizio ma la
mera prestazione del software di base, e che la causa del contratto si
era pienamente realizzata. Il motivo è inammissibile in quanto la
sentenza motiva in ordine all’inadempimento di Seac in modo adeguato
ed esaustivo e la censura, pur prospettata come di violazione di legge,
consiste in un vizio motivazionale, inammissibile. La sentenza ha
accertato, con adeguata motivazione, che il mancato pagamento di
Assowelfare sia conseguenza dell’inadempimento di Seac.
Con il secondo motivo denuncia “l’art. 360 n. 5 c.p.c. omesso esame di
un fatto storico, principale, la cui esistenza risulti dagli atti avente
carattere decisivo”. La sentenza è censurata nella parte in cui avrebbe

4

l’appello, condannando l’appellante alle spese del grado. Avverso la

omesso di considerare: la mancanza di contestazioni da parte di
Assowelfare o di Spiller prima che Seac decidesse di rivolgersi
all’autorità giudiziaria; il riconoscimento da parte di Assowelfare del
proprio inadempimento, tale da non contestare la risoluzione per
inadempimento comunicata da Seac; in generale la portata del

motivo è inammissibile perché di merito.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con le
conseguenze sulle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo e sul raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle
spese del giudizio, liquidate in C 2.200 (più C 200 per esborsi), più
accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 5/4/2018

5

comportamento di Assowelfare e delle sue dichiarazioni negoziali. Il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA