Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19162 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26180-2018 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO POMPA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197,

presso lo studio dell’avvocato MAURO MEZZETTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA

PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – R.L. ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma del 3 luglio 2018 e vertente sulla domanda proposta da B.L., diretta ottenere la determinazione della quota del trattamento pensionistico di reversibilità relativo al defunto Troili Alfredo, con cui ella aveva contratto matrimonio il 28 giugno 1969 e da cui era successivamente divorziata, giusta sentenza del 20 gennaio 1996. Il Tribunale ha ripartito il trattamento di reversibilità riconoscendo che a B.L. spettasse il 60% e a R.L. il 40%.

2. – Il ricorso si fonda su di un solo motivo. Resiste con controricorso B.L.. Ha notificato controricorso pure l’INPS, che ha concluso rimettendosi alla pronuncia che questa Corte intenderà adottare.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente oppone la nullità della sentenza ovvero del procedimento per violazione dei principi del contraddittorio ex artt. 101,112,113,149 e 153 c.p.c., ed ex artt. 155 c.p.c., comma 4 e in relazione all’art. 24 Cost. ed all’art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5. Il motivo verte sul rigetto dell’eccezione di nullità dell’atto introduttivo per tardività della sua notifica: eccezione sollevata dall’odierna istante all’udienza del 6 giugno 2018. La ricorrente rimarca, in sintesi, come il Tribunale non abbia colto il senso della propria doglianza, la quale aveva ad oggetto il vizio processuale determinato dal mancato rispetto del termine di comparizione: infatti l’udienza di comparizione era stata fissata per il giorno 4 aprile 2018, mentre la notifica del ricorso doveva aver luogo, secondo quanto prescritto dal giudice di prime cure, entro il 3 marzo 2018; tale notifica era stata invece eseguita dopo tale data. La contestazione investe pure l’attività processuale posta in essere, prima della sentenza, dal giudice di prima istanza, il quale, dopo aver rilevato, il 4 aprile 2018, che la notifica del ricorso era tardiva, aveva dato atto, con provvedimento del 29 maggio 2018, su semplice istanza della controparte, e senza instaurare il contraddittorio sul punto, che tale notifica doveva ritenersi tempestiva.

2. – Il ricorso è inammissibile.

L’impugnazione riguarda una sentenza appellabile, senza che sia stato dedotto e documentato l’accordo delle parti per omettere l’appello: condizione, questa, necessaria perchè la pronuncia di primo grado sia impugnabile per cassazione, oltretutto per sola violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro (art. 360 c.p.c., comma 2).

Poichè la sentenza è appellabile è poi palesemente errato ipotizzare, per essa, il rimedio impugnatorio del ricorso straordinario per cassazione. Sul punto, la ricorrente invoca, in memoria, Cass. Sez. U. 30 luglio 1953, n. 2593, la quale enunciò il principio per cui “a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 111 Cost., tutti i provvedimenti decisori, ancorchè siano dichiarati sentenze non impugnabili o siano definiti ordinanze dalle leggi anteriori, sono impugnabili con ricorso alla Cassazione per violazione di legge”. L’istante mostra però di trascurare la premessa da cui muoveva la detta pronuncia: e cioè che la regola, oggi contenuta nell’art. 111 Cost., comma 7 – secondo cui contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge -, ha la finalità di ammettere tale mezzo di impugnazione “contro i provvedimenti rispetto ai quali la legge esclude ogni impugnazione o esclude il solo ricorso per cassazione, ovvero lo limita, non consentendolo per violazione di legge” (sent. cit., in motivazione). E’ evidente, dunque, che, ove il provvedimento sia appellabile, il controllo di legittimità possa investire la sola pronuncia resa in sede di gravame, sicchè la mancata proposizione dell’appello non giustifica in alcun modo l’esperimento del rimedio contemplato dall’art. 111 Cost., comma 7.

3. – Sulla ricorrente gravano le spese sostenute dai controricorrenti B. e INPS; va disposta la distrazione in favore del procuratore della prima, che è antistatario.

4. – Reputa infine il Collegio che ricorrano le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, che è stata sollecitata dalla stessa B. (ma che è suscettibile di essere pronunciata anche d’ufficio), dovendosi ritenere che la condotta processuale della ricorrente, che ha proposto una impugnazione processuale palesemente inammissibile, sia connotata da colpa grave, intesa come carenza della spendita dell’ordinaria diligenza nella valutazione dell’esperibilità del rimedio fatto valere (in termini generali, sulla condanna ex art. 96, comma 3 cit., Cass. Sez. U. 13 settembre 2018, n. 22405).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del difensore di B.L., antistatario, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; condanna la stessa ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; a norma dell’art. 96 c.p.c., comma 3, condanna inoltre R.L. al pagamento degli ulteriori importi di Euro 900,00 in favore di B.L. e di Euro 500,00 in favore dell’INPS; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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