Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19162 del 02/08/2017

Cassazione civile, sez. un., 02/08/2017, (ud. 21/02/2017, dep.02/08/2017),  n. 19162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDOLF Renato – Primo Pres. f. f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente Sezione –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente Sezione –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18412-2016 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO COSTANTINO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

depositata in data 16/06/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal Presidente Dott. DI IASI CAMILLA;

udito l’Avvocato Giorgio COSTANTINO;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Matera Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La dottoressa L.P., giudice presso il Tribunale di Brindisi, è stata giudicata responsabile dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1,e art. 2, comma 1, lett. q), perchè, mancando ai propri doveri di diligenza e laboriosità, aveva, in modo reiterato, grave ed ingiustificato, ritardato il compimento di atti relativi alle proprie funzioni, in particolare depositando, nel periodo tra il primo aprile 2009 e il 31 marzo 2014, 4 sentenze civili collegiali e 33 sentenze civili monocratiche con ritardi superiori al triplo del termine previsto dalla legge, di cui 12 con tempi di deposito superiori all’anno (con una punta massima di ritardo di 1492 giorni) nonchè 3 ordinanze civili con ritardi superiori ai 200 giorni (con una punta massima di ritardo di 1.135 giorni).

I giudici disciplinari hanno sottolineato la particolare gravità dei ritardi contestati, avendo essi più volte superato – talora di molto – la durata di un anno, evidenziando che sarebbe stata necessaria la prova dell’esistenza di fattori eccezionali e proporzionati al prolungarsi dei medesimi ritardi per poterne ritenere la giustificabilità. In particolare, i giudici disciplinari hanno escluso che possa avere incidenza giustificativa dei suddetti ritardi la malattia che ha colpito a dottoressa L. -risalendo lo stato patologico al periodo precedente a quello in cui sono maturati i ritardi- ed hanno altresì escluso che possa assumere rilevo lo smarrimento di alcuni dei fascicoli interessati dal ritardo, posto che l’incolpata per periodi superiori all’anno non si era interessata delle sorti dei processi trattenuti in decisione nè si era accorta dello smarrimento dei fascicoli medesimi. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la dottoressa L. con quattro motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, deducendo nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q) e art. 17, comma 2, nonchè art. 429 c.p.p., comma 2, ai sensi dell’art. 606 lett. c) c.p.p. ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), la ricorrente si duole del fatto che: i ritardi sono stati posti a fondamento dell’illecito contestato sulla base di affermazioni generiche e di stile; il capo di incolpazione non contiene l’indicazione dei fatti considerati rilevanti ai fini della reiterazione e della gravità, risultando i provvedimenti depositati in ritardo indicati solo in base al rinvio agli atti di un’ispezione ordinaria; la mancanza di giustificazione dei ritardi, in quanto fatto costitutivo dell’illecito, avrebbe dovuto essere specificamente indicata nel capo di incolpazione, il quale avrebbe dovuto perciò indicare specificamente i fatti posti a fondamento non solo della reiterazione e gravità ma anche della mancanza di giustificazione dei ritardi contestati.

La censura è infondata.

Nel capo di incolpazione risultano esposti tutti gli elementi idonei ad individuare i provvedimenti in relazione ai quali è stata contestata la gravità, reiterazione e ingiustificatezza dei ritardi, in quanto di detti provvedimenti si precisa la natura (sentenze e ordinanze), il rispettivo numero, l’entità dei ritardi (superiore al triplo del termine previsto dalla legge), il numero e la natura dei provvedimenti in relazione ai quali i suddetti ritardi risultano notevolmente superiori alla soglia indicata, la circostanza che i fatti in questione sono stati accertati all’esito di un’ispezione ordinaria presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Brindisi ed infine l’arco temporale entro il quale i suddetti provvedimenti sono stati depositati. Non v’è dubbio pertanto che tali provvedimenti risultano compiutamente individuati sulla base di dati oggettivi (ancorchè indiretti) e che nel capo di incolpazione risultano altresì evidenziati i fatti costitutivi dell’illecito contestato, e in particolare la reiterazione dei ritardi (risultante dalla contestata pluralità dei medesimi) e la gravità degli stessi (trattandosi di ritardi tutti protratti oltre la soglia di rilevanza disciplinare e in alcuni casi, come sopra rilevato, anche oltre l’anno con punte massime di giorni 1492 per una sentenza e 1135 per una ordinanza).

Risulta altresì espressamente contestata la mancanza di giustificazione dei ritardi siccome individuati e circostanziati. Ed è appena il caso di aggiungere che queste sezioni unite (v. in proposito s.u. n. 2848 del 2016 -peraltro richiamata dallo stesso ricorrente-, alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene) hanno già avuto modo di affermare che, se è vero che l’incolpato deve essere messo a conoscenza dei fatti costitutivi dell’incolpazione e quindi è necessario che nel capo di incolpazione siano specificamente indicati a pena di nullità i fatti che costituiscono il fondamento degli elementi della fattispecie contestata, occorre rilevare che quando uno degli elementi costitutivi si sostanzia in un fatto negativo (nella specie: mancanza di giustificazione dei ritardi) non sono configurabili ulteriori “fatti” da contestare oltre quello negativo in sè (nè peraltro nella specie il ricorrente li individua), potendo la necessità di dettagliare e circostanziare la contestazione con l’indicazione di eventuali ulteriori fatti discendere solo da particolari caratteristiche, nella specie non riscontrabili, del fatto “negativo” costituente elemento della fattispecie disciplinare contestata (si pensi, a puro titolo di esempio, ad una omissione per commissione), non essendo per contro neppure ipotizzabile, attesa la relativa indeterminatezza, una preventiva “catalogazione” di situazioni ostative della non “giustificatezza” dei ritardi nè potendo la (s)valutazione di eventuali possibili giustificazioni collocarsi se non su di un piano diverso e successivo rispetto a quello della contestazione. Col secondo motivo, deducendo erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q) e art. 17, comma 2, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), la ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli atti del processo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), dolendosi del fatto che i giudici disciplinari non abbiano considerato nè le gravi condizioni di salute della dottoressa L. nel periodo interessato dai ritardi nè la circostanza che dei quaranta processi interessati dai suddetti ritardi ben 21 (proprio quelli relativi ai ritardi maggiori) erano andati smarriti e non erano nella materiale disponibilità dell’incolpata.

La censura è infondata sotto entrambi i profili.

In particolare, la ricorrente si duole del fatto che il giudice disciplinare abbia affermato che i citati problemi di salute riguardavano anni precedenti (2005/2009) rispetto a quelli in cui erano maturati i ritardi (2010, 2011 e 2012), affermazione che sarebbe falsa perchè i ritardi contestati riguardano provvedimenti emessi dalla dottoressa L. in qualità di giudice civile e la stessa è stata assegnata quale giudice penale alla sezione GIP/GUP a decorrere dal settembre 2009, con la conseguenza che i ritardi non potrebbero che riguardare il periodo 2005/2009, interessato dai problemi di salute dell’incolpata.

In tali termini la censura risulta per un verso assolutamente generica e, per altro verso, fondata su di un argomento suggestivo ma non dirimente.

Giova innanzitutto precisare che, atteso il protrarsi dei ritardi contestati in un arco temporale di considerevole estensione, la censura avrebbe dovuto essere assai più dettagliata e specifica sia nel collocare nel tempo l’estensione dei suddetti ritardi per consentire di apprezzare l’efficienza causale sugli stessi dello stato di salute dell’incolpata sia nell’evidenziare l’incidenza del suddetto stato di salute sulla capacità di lavoro e di organizzazione del medesimo da parte dell’incolpata, soprattutto perchè si fa riferimento ad un lungo arco temporale (2005/2009) -in cui peraltro non risulta che l’incolpata sia stata assente dal lavoro se non per brevi periodi- ed a ricoveri ospedalieri tra loro piuttosto distanti nel tempo.

Tanto premesso in generale sulla mancanza della necessaria specificità della censura, occorre rilevare che per ritenere che i ritardi siano maturati nel periodo (2005/2009) interessato dai problemi di salute dell’incolpata non è in ogni caso decisivo il rilievo che dal settembre 2009 la dottoressa L. era stata trasferita all’ufficio GIP onde i ritardi contestati, siccome relativi a provvedimenti civili, avrebbero potuto riguardare solo il periodo anteriore alla suddetta data.

Premesso infatti che il termine per depositare le sentenze del giudice civile monocratico (sono tali ben 33 delle sentenze indicate nel capo di incolpazione rispetto a sole quattro sentenze collegiali) comincia a decorrere solo a partire dalla data di scadenza del termine per il deposito delle memorie, occorre rilevare che il ritardo rilevante ai fini disciplinari è in ogni caso solo quello superiore al triplo del termine previsto dalla legge per il deposito (sessanta giorni decorrenti dallo spirare del termine suddetto per le sentenze monocratiche e dalla data della discussione per quelle collegiali), pertanto, considerato che il trasferimento della dottoressa L. all’ufficio GIP è intervenuto nel settembre 2009, per tutte le cause assunte in decisione a decorrere da oltre sei mesi prima del trasferimento (e fino alla data dello stesso) eventuali ritardi ben avrebbero potuto divenire disciplinarmente rilevanti nel periodo successivo al trasferimento. Senza contare che anche i ritardi divenuti disciplinarmente rilevanti in epoca precedente al suddetto trasferimento (e quindi in linea teorica interessati dai problemi di salute dell’incolpata) potrebbero comunque essersi protratti in epoca successiva ad esso (sono stati contestati non pochi ritardi anche superiori all’anno e persino superiori a tre anni) senza che venga meno l’obbligo di giustificazione dei medesimi, che, anzi, diviene, proprio in ragione del protrarsi della durata del ritardo, sempre più pregnante e specifico.

Quanto al dedotto smarrimento di 21 fascicoli (proprio quelli relativi ai ritardi maggiori) ed al rilievo della ricorrente secondo il quale i relativi incartamenti non erano nella sua materiale disponibilità in quanto rimasti in cancelleria in attesa del decorso dei termini per il deposito degli atti difensivi, occorre osservare, come peraltro evidenziato dal giudice disciplinare, che, decorso il termine per il deposito degli atti difensivi suddetti, la dottoressa L. per un lunghissimo periodo di tempo non si era interessata della sorte dei fascicoli relativi alle cause assunte in decisione e quindi non si era neppure accorta dello smarrimento dei medesimi provvedendo così con molto ritardo alla relativa ricostruzione.

Nè vale rilevare che in tali termini il giudice disciplinare finisce per attribuire alla ricorrente una colpa inesistente e comunque diversa da quella contestata nel capo di incolpazione, in quanto il giudice disciplinare, lungi dall’accollare alla ricorrente colpe inesistenti e non contestate, si è limitato a rilevare l’inconsistenza della giustificazione (smarrimento dei fascicoli) addotta in relazione ai ritardi contestati.

E ciò per due ordini di ragioni: 1)l’incolpata per periodi di tempo “di gran lunga superiori all’anno” -circostanza, questa, affermata nella sentenza impugnata e non censurata in questa sede dalla ricorrente – non si era interessata della sorte dei processi trattenuti in decisione quindi lo smarrimento aveva inciso solo relativamente su di un ritardo che era comunque già di grande consistenza quando l’incolpata si era posto il problema di ottenere la disponibilità dei fascicoli relativi alle cause introitate così accorgendosi del loro smarrimento; 2) l’incolpata non può addurre a giustificazione del ritardo una propria negligenza, posto che se si fosse preoccupata per tempo di informarsi sulla sorte dei fascicoli – non uno, ma ben 21 – giacenti presso la cancelleria e sul motivo per il quale i medesimi non le erano stati messi a disposizione per la redazione della sentenza dopo la scadenza del termine per il deposito degli scritti difensivi -come invece sarebbe stato necessario per mettersi in condizione di rispettare i termini previsti dalla legge per il deposito dei provvedimenti assunti in decisione e comunque per rendersi conto di eventuali problemi che avrebbero potuto dilatare i suddetti tempi- si sarebbe accorta dello smarrimento e sarebbe intervenuta più tempestivamente per avviare le ricerche o disporre la ricostruzione.

Col terzo motivo, deducendo erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q) e art. 17, comma 2, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli atti del processo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), la ricorrente si duole del fatto che il giudice disciplinare nel valutare l’elemento della reiterazione dei ritardi non abbia considerato anche il rapporto tra il numero di provvedimenti depositati in ritardo, l’arco temporale considerato ed il numero di provvedimenti depositati tempestivamente nel medesimo arco temporale, e si duole altresì del fatto che il giudice disciplinare, dopo aver affermato che ai fini della gravità dei ritardi occorre fare riferimento alla entità temporale di essi ed alla importanza dei relativi procedimenti, abbia poi di fatto considerato solo il primo elemento.

La ricorrente censura inoltre la sentenza impugnata perchè in motivazione si riferisce a tre procedimenti da ritenersi estranei al capo di incolpazione in quanto al momento dell’ispezione risultavano riservati per la decisione ma non ancora depositati, laddove il capo di incolpazione richiama unicamente sentenze ed ordinanze che all’epoca dell’ispezione risultavano depositate.

La ricorrente censura infine la sentenza impugnata per non aver considerato – ai fini del computo del ritardo contestato in relazione ai fascicoli smarriti – il tempo necessario per la ricerca e la ricostruzione dei medesimi.

Le censure esposte sono infondate.

Quanto alla dedotta insussistenza nella specie del requisito della reiterazione perchè per integrare tale elemento sarebbe stato necessario valutare il numero dei ritardi contestati in rapporto all’arco temporale di riferimento ed al numero dei provvedimenti depositati nello stesso periodo nei termini di legge, occorre rilevare che l’esplicita previsione della reiterazione dei ritardi come distinto ed autonomo presupposto per l’integrazione della condotta di illecito disciplinare in esame comporta la necessaria ricorrenza di una pluralità di episodi di ritardo senza che, tuttavia, (come peraltro evidenziato dalla giurisprudenza di queste sezioni unite, v. tra le altre su n. 2927 del 2012) ciò possa in alcun modo indurre a ritenere la natura “abituale” dell’illecito: la fattispecie prevista dall’art. 2, comma 1, lett. q) citato, richiede infatti come presupposto, oltre alla gravità ed alla ingiustificatezza, solo la reiterazione del ritardo, non (anche) l’abitualità di tale condotta, dovendo peraltro considerarsi, anche in ragione del fatto che la materia disciplinare è ispirata ai principi di tipicità e di legalità di matrice penalistica, che quando il legislatore ha inteso fare riferimento ad una condotta abituale, lo ha fatto espressamente, come nelle fattispecie di cui alle lett. d) ed n) che rispettivamente prevedono i comportamenti “abitualmente” scorretti del magistrato nei confronti delle parti (o di altri) e la sottrazione in modo “abituale” all’attività di servizio.

Inoltre queste sezioni unite (cfr. su n. 18696 del 2011) hanno già avuto modo di precisare espressamente che il presupposto della reiterazione previsto nella fattispecie di illecito disciplinare in esame deve ritenersi sussistente quando il ritardo si sia verificato più di una volta, ed hanno perciò cassato la sentenza della sezione disciplinare che, con riferimento ad un magistrato che più volte era incorso in gravi ritardi nel deposito di provvedimenti, aveva escluso l’illecito sul presupposto che il ritardo, ancorchè reiterato, non fosse “abituale”. Deve pertanto concludersi (anche alla luce della citata s.u. n. 2927 del 2012) che il presupposto della reiterazione dei ritardi si verifica sempre che vi siano più ritardi – cioè almeno due- senza che sia necessaria l’abitualità e senza che rilevi in alcun modo, ai fini del presupposto in esame, l’arco temporale di riferimento ed il rapporto percentuale tra il numero complessivo dei provvedimenti depositati dal magistrato ed il numero di essi depositati in ritardo nel medesimo lasso di tempo.

Quanto alla doglianza concernente il fatto che il giudice disciplinare, dopo aver affermato che ai fini della gravità dei ritardi occorre fare riferimento alla entità temporale di essi ed all’importanza dei relativi procedimenti, abbia poi di fatto considerato solo il primo elemento, occorre precisare che nella sentenza impugnata non si è affermato che per integrare il presupposto della gravità dei ritardi occorre sempre la presenza congiunta dei due elementi della entità temporale dei ritardi e dell’importanza dei relativi procedimenti.

Invero, la gravità dei ritardi riguarda essenzialmente l’entità temporale dei medesimi, come evincibile anche dal dettato del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q, oltre che eventualmente l’importanza dei procedimenti interessati, nel senso che l’eventuale “importanza” del procedimento, sotto diversi profili (ad esempio quello della urgenza), può (eventualmente) costituire ulteriore elemento di valutazione in aggiunta alla estensione temporale del ritardo, essendo ipotizzabile che l’estensione suddetta (configurabile, nella sua entità oggettiva, quale elemento necessario e sufficiente, alla stregua della disposizione normativa, ad integrare il presupposto della gravità) possa assumere particolare valenza in relazione alle peculiarità del relativo procedimento, non certo nel senso che una eventuale minore “importanza” del suddetto procedimento possa far ritenere non “gravi” e quindi non idonei ad integrare il requisito della gravità anche ritardi protrattisi oltre il limite normativamente previsto.

E’ peraltro da rilevare che in ogni caso, dopo la suddetta generale premessa relativa al rilievo dell’importanza dei procedimenti interessati, i giudici disciplinari (in assoluta sintonia con la contestazione effettuata e con la lettera della legge) hanno in concreto nella specie valutato la gravità dei ritardi esclusivamente in relazione alla estensione temporale dei medesimi.

Quanto al richiamo, nella motivazione della sentenza impugnata, a tre procedimenti estranei al capo di incolpazione, è sufficiente evidenziare che: nel capo di incolpazione, in relazione al periodo tra il 1 aprile 2009 e il 31 marzo 2014, si fa riferimento a quattro sentenze collegiali e 33 monocratiche depositate con ritardi gravi, delle quali depositate con ritardi superiori all’anno ed una punta massima di 1492 giorni, nonchè a 3 ordinanze depositate oltre i 200 giorni, con una punta massima di 1135 giorni; parte ricorrente non contesta il numero e la natura dei provvedimenti depositati nel periodo indicato e con i ritardi precisati nel capo di incolpazione, soltanto si duole del fatto che nella motivazione della sentenza si faccia cenno anche ai citati tre provvedimenti depositati con un notevole ritardo ma successivamente al periodo considerato nel capo di incolpazione; nella sentenza impugnata la dottoressa L. viene dichiarata colpevole dell’illecito ascrittole, cioè dell’illecito contestatole nel capo di incolpazione; il fatto che in sentenza si dia anche atto degli “intollerabili” ritardi relativi a tre ordinanze rimesse sul ruolo a causa dello smarrimento del relativo fascicolo benchè le stesse non siano comprese tra quelle che nel periodo in contestazione risultavano “depositate” costituisce affermazione che non incide nè sulla decisione – che resta limitata alla responsabilità per i ritardi indicati nel capo di incolpazione – nè sulla completezza della motivazione, che risulta in ogni caso compiutamente espressa in relazione ai fatti oggetto di contestazione.

Quanto infine alla censura di omessa considerazione, ai fini del computo del ritardo contestato in relazione ai fascicoli smarriti, del tempo necessario per la ricerca e ricostruzione dei medesimi, è sufficiente richiamare quanto dedotto in relazione al secondo motivo di ricorso, laddove, rigettando la relativa censura, si è confermata la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto che nella specie lo smarrimento dei fascicoli possa costituire valida giustificazione dei ritardi contestati, circostanza che porta ad escludere che esso possa essere valutato per “ridurre” (in ragione delle connesse esigenze di ricerca e ricostruzione) l’entità dei ritardi suddetti.

Col quarto ed ultimo motivo, deducendo erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), nonchè insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), la ricorrente si duole del fatto che il giudice disciplinare abbia escluso la configurabilità dell’esimente di cui al citato art. 3 bis con una motivazione generica ed insufficiente recante un unico riferimento incongruo- al ritardo col quale l’incolpata avrebbe affrontato gli adempimenti successivi allo smarrimento dei fascicoli.

La censura è infondata.

L’esimente di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 – bis, presuppone che la fattispecie tipica dell’illecito contestato si sia realizzata ma che, per particolari circostanze, anche non riferibili all’incolpato, il fatto risulti di scarsa rilevanza.

Nella specie il giudice disciplinare ha escluso la scarsa rilevanza del fatto in relazione alla estrema gravità dei ritardi contestati (protratti anche per alcuni anni), ed è indubbio che, rispetto ad un illecito quale quello contestato – per la cui configurabilità è già richiesta la “gravità” del ritardo, la sua reiterazione e mancanza di giustificazione – per escludere l’applicabilità della scriminante è sufficiente il rilievo che si tratta di ritardi che vanno ben oltre la soglia di rilevanza considerata dal legislatore, essendo appena il caso di evidenziare che, come sottolineato dal giudice disciplinare, ritardi della entità contestata sono idonei a compromettere l’immagine, la fiducia e la considerazione di cui il magistrato deve godere nella collettività, non solo con riguardo agli avvocati e comunque all’ambiente giudiziario, ma anche (soprattutto) alle parti, che quei provvedimenti attendono e quei ritardi hanno dovuto subire negli effetti riflessi sulla loro quotidianità, con conseguenti ricadute sull’opinione in ordine alla efficienza del servizio giustizia.

E’ inoltre da precisare che, ai fini dell’applicabilità della esimente in discussione, è pur sempre necessario che l’incolpato eccepisca e provi (o comunque risulti chiaramente dagli atti) che il fatto del quale lo stesso è (stato giudicato) responsabile è effettivamente di scarsa rilevanza.

Nella specie la ricorrente si è doluta della assunta genericità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile nella specie la scriminante di cui all’art. 3 bis citato ma non ha in alcun modo indicato dati – emergenti dagli atti ovvero dedotti (ed eventualmente provati) dalla stessa incolpata e non considerati dal giudice disciplinare – che avrebbero giustificato invece la concessione della suddetta scriminante (ad esempio, la sussistenza di elementi idonei a fornire la prova che l’immagine nonchè la considerazione e la fiducia di cui l’incolpata godeva tra i colleghi, gli avvocati e le parti dei suoi processi non era risultata compromessa ovvero incrinata dai suddetti ritardi).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese perchè il Ministro della Giustizia non ha partecipato al giudizio ed il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema non può essere destinatario di statuizioni sulle spese.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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