Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19160 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24245-2012 proposto da:

C.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA MINA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/66/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA dell’11/07/2011,

depositata il 19/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Daniele Manca Bitti difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

C.A., medico ortopedico, propone ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR Lombardia n. 129/66/2011 depositata l’11/07/2011 la quale aveva accolto l’appello dell’AGENZIA DELLE ENTRATE contro la sentenza della CTP di Brescia che aveva accolto il ricorso promosso dal contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio per l’istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni (OMISSIS).

La CTR aveva condiviso le argomentazioni dell’Ufficio in merito all’intervenuta decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 per i versamenti effettuati a titolo di secondo acconto e saldo IRAP (OMISSIS), primo acconto (OMISSIS). Inoltre, aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l’assoggettamento a detta imposta.

Il contribuente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al disposto di cui all’art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell’onere della prova. Lamenta che la sentenza impugnata aveva condiviso l’assunto dell’Ufficio a proposito dell’esistenza di un’attività autonomamente organizzata – senza considerare che mancava la prova al riguardo e che l’Ufficio si era limitato soltanto ad affermare che la richiesta di rimborso presentata dal contribuente non era sorretta da prove idonee per riconoscerne la legittimità.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 nonchè il vizio di motivazione meramente apparente, omessa e/o insufficiente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente sostiene che la CTR non ha chiarito le ragioni per le quali doveva ritenersi sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha depositato controricorso, insistendo per il rigetto del ricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso che “Nel processo tributario, quando si controverta in materia di imposte sui redditi, l’amministrazione finanziaria ha il solo onere di provare l’esistenza di un reddito imponibile e la qualità di debitore del contribuente, mentre è onere di quest’ultimo provare la sussistenza dei presupposti di eventuali esenzioni d’imposta o di componenti negativi del reddito” (Cass. n. 16461/2013).

Orbene, nella specie l’Ufficio ha appellato la sentenza della CTP adducendo l’intervenuta decadenza con riferimento ai versamenti effettuati nel (OMISSIS) ed ha prospettato l’infondatezza nel merito della pretesa del contribuente. A tal fine, ha ritenuto l’esistenza in capo allo stesso di un’attività autonomamente organizzata, facendo rifermento anche alla documentazione allegata. Nessuna violazione in ordine al riparto sull’onere della prova si coglie, pertanto, nella sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato che era onere del contribuente provare l’assenza degli elementi minimi di organizzazione (cfr. Cass. n. 25311/2014, 18749/2014, 13095/2012).

Il secondo motivo di ricorso è invece fondato nei termini di seguito esposti.

La CTR, al fine di ritenere dimostrati i presupposti dell’imposta reclamata dall’Ufficio quanto agli anni dal (OMISSIS) ancora in contestazione – tenuto conto della ritenuta decadenza per gli anni pregressi ad opera del medesimo giudice – ha affermato l’esistenza dei requisiti per l’assoggettabilità ad IRAP esaminando unicamente il mod.unico 2001 ed il mod.unico 2007 omettendo di indicarli in modo specifico e senza nemmeno considerare gli elementi esposti dal contribuente per giustificare i costi indicati dal giudice di appello – libro dei cespiti ammortizzabili – proprio per escludere l’esistenza dell’autonoma organizzazione. Risulta palese, pertanto, il deficit motivazione in punto di insufficienza ed incongruità della motivazione.

Sulla base delle considerazioni svolte, in accoglimento del secondo motivo e disatteso il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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