Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1916 del 29/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1916 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso 27304-2011 proposto da:
INNOCENZI MASSIMO NNCMSN53M31A258K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SANTA CATERINA DA SIENA 46,
presso lo studio degli avvocati GRECO GIUSEPPE e RAPONE
PATRIZIA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
CARISPAQ SPA – Cassa di Risparmio della Provincia di L’Aquila
facente parte del Gruppo Bancario Banca Popolare dell’Emilia
Romagna in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA A. VESALIO 22, presso lo studio dell’avvocato IRTI
NICOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGEIJNI
RENATA, giusta procura speciale in calce al controricorso;
Data pubblicazione: 29/01/2014
- controricorrente nonchè contro
EDIL’TIRRENIA 2000 SRI,
ALENA IMMOBILIARE SRI,
IMMOBILIARE SRI IN LIQUIDAZIONE;
– intimate avverso la sentenza n. 254/2011 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 28.9.2010, depositata il 02/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Patrizia Rapone che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO
CAPASSO che si riporta alla relazione scritta.
PREMESSO
Che nella relazione depositata dal Consigliere relatore ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c. si legge:
<<1. — Il sig. Massimo Innocenzi, la Alena Immobiliare s.r.l. e la
Ediltirrenia 2000 s.r.l. proposero dinanzi al Tribunale di Avezzano
opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della Carispaq
s.p.a. per il pagamento del saldo di un conto corrente intrattenuto con
la banca dal sig. Giacinto Morelli, pari a £ 74.164.938, da loro garantito
in qualità di fideiussori.
Il Tribunale rigettò l'opposizione, ritenendo in particolare che
gli opponenti non avessero eccepito alcunché sull'esistenza e sull'entità
del debito contratto.
La Corte d'appello dell'Aquila, in parziale accoglimento
Ric. 2011 n. 27304 sez. M1 - ud. 24-09-2013
-2- FALLIMENTO N. 374/09 (Tribunale di Roma) DELLA ALENA dell'impugnazione del sig. Innocenzi e della Alena Immobiliare, ha
dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli
interessi e ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo, statuendo che
l'importo dovuto dagli appellanti dovesse essere rideterminato
escludendo, appunto, la capitalizzazione degli interessi. motivo, cui la banca ha resistito con controricorso. Alenia Immobiliare
e Ediltirrenia 2000 non hanno svolto difese.
2. — Con l'unico motivo di ricorso si denunciano violazione di
norme di diritto e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello
condannato il ricorrente al pagamento, sia pure di una somma minore
da determinare, nonostante la banca non avesse fornito la prova del
credito vantato poiché non aveva prodotto gli estratti integrali del
conto corrente a partire dalla sua apertura.
2.1. — Il motivo è inammissibile per novità della censura. Nella
sentenza di primo grado era già stata accertata la sussistenza (della
prova) del credito vantato dalla banca; onde l'attuale ricorrente avrebbe
dovuto specificamente appellare tale statuizione protestando, appunto,
la mancanza degli estratti conto integrali. Sennonché non risulta che
egli lo abbia fatto: né dalla sentenza impugnata, che non fa menzione
di un siffatto motivo di gravame, né dallo stesso ricorso, che fa, sì,
riferimento alla contestazione di cui trattasi, ma la colloca nella
comparsa conclusionale in grado di appello, mentre essa avrebbe
dovuto essere sollevata come motivo di gravame, e dunque nell'atto
introduttivo dell'appello.
Né vale al ricorrente menzionare, nel ricorso, il passo a pag. 22
della sentenza impugnata, in cui la Corte aquilana osserva (per
escludere la non rilevabilità della nullità della clausola anatocistica) che
.eccependo comunque anche l'inesistena di valida prova del credito contro di
Ric. 2011 n. 27304 sez. M1 - ud. 24-09-2013
-3- sig. Innocenzi ha proposto ricorso per cassazione per un loro azionato, i fideiussori hanno con ciò contestato in radice lo stesso debito
principale". Detta frase, infatti, è preceduta dalle parole (omesse nella
citazione del ricorrente) 'E ciò a prescindere dalla considerazione che ...", le
quali stanno a significare che quella segnalata non è una statuizione,
rientrante nella ratio della sentenza della Corte, che appunto ne che detta relazione è stata ritualmente comunicata al PM e
notificata agli avvocati delle parti costituite, i quali ultimi hanno
presentato memorie;
CONSIDERATO
Che il Collegio, non condividendo l'avviso del Consigliere
relatore, ritiene che la censura articolata dal ricorrente sia ammissibile e
altresì fondata;
che infatti, come osserva l'avvocato del ricorrente nella
memoria, detta censura non riguarda la sussistenza del credito (an debeatut), bensì la misura del medesimo a seguito della declaratori di
nullità della clausola anatocistica, che comportava la necessità di un
ricalcolo dell'ammontare del credito stesso (quantum debeatut) cui il
giudice di appello avrebbe dovuto provvedere d'ufficio;
che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va
cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà
anche sulle spese processit2li;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa
composizione.
Così deciso in Roma il 24 settembr 2013
Il Presidente "prescinde".>>;