Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1916 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1916 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 27304-2011 proposto da:
INNOCENZI MASSIMO NNCMSN53M31A258K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SANTA CATERINA DA SIENA 46,
presso lo studio degli avvocati GRECO GIUSEPPE e RAPONE
PATRIZIA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

CARISPAQ SPA – Cassa di Risparmio della Provincia di L’Aquila
facente parte del Gruppo Bancario Banca Popolare dell’Emilia
Romagna in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA A. VESALIO 22, presso lo studio dell’avvocato IRTI
NICOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGEIJNI
RENATA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 29/01/2014

- controricorrente nonchè contro
EDIL’TIRRENIA 2000 SRI,
ALENA IMMOBILIARE SRI,

IMMOBILIARE SRI IN LIQUIDAZIONE;
– intimate avverso la sentenza n. 254/2011 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 28.9.2010, depositata il 02/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Patrizia Rapone che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO
CAPASSO che si riporta alla relazione scritta.
PREMESSO
Che nella relazione depositata dal Consigliere relatore ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c. si legge:
<<1. — Il sig. Massimo Innocenzi, la Alena Immobiliare s.r.l. e la Ediltirrenia 2000 s.r.l. proposero dinanzi al Tribunale di Avezzano opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della Carispaq s.p.a. per il pagamento del saldo di un conto corrente intrattenuto con la banca dal sig. Giacinto Morelli, pari a £ 74.164.938, da loro garantito in qualità di fideiussori. Il Tribunale rigettò l'opposizione, ritenendo in particolare che gli opponenti non avessero eccepito alcunché sull'esistenza e sull'entità del debito contratto. La Corte d'appello dell'Aquila, in parziale accoglimento Ric. 2011 n. 27304 sez. M1 - ud. 24-09-2013 -2- FALLIMENTO N. 374/09 (Tribunale di Roma) DELLA ALENA dell'impugnazione del sig. Innocenzi e della Alena Immobiliare, ha dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo, statuendo che l'importo dovuto dagli appellanti dovesse essere rideterminato escludendo, appunto, la capitalizzazione degli interessi. motivo, cui la banca ha resistito con controricorso. Alenia Immobiliare e Ediltirrenia 2000 non hanno svolto difese. 2. — Con l'unico motivo di ricorso si denunciano violazione di norme di diritto e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello condannato il ricorrente al pagamento, sia pure di una somma minore da determinare, nonostante la banca non avesse fornito la prova del credito vantato poiché non aveva prodotto gli estratti integrali del conto corrente a partire dalla sua apertura. 2.1. — Il motivo è inammissibile per novità della censura. Nella sentenza di primo grado era già stata accertata la sussistenza (della prova) del credito vantato dalla banca; onde l'attuale ricorrente avrebbe dovuto specificamente appellare tale statuizione protestando, appunto, la mancanza degli estratti conto integrali. Sennonché non risulta che egli lo abbia fatto: né dalla sentenza impugnata, che non fa menzione di un siffatto motivo di gravame, né dallo stesso ricorso, che fa, sì, riferimento alla contestazione di cui trattasi, ma la colloca nella comparsa conclusionale in grado di appello, mentre essa avrebbe dovuto essere sollevata come motivo di gravame, e dunque nell'atto introduttivo dell'appello. Né vale al ricorrente menzionare, nel ricorso, il passo a pag. 22 della sentenza impugnata, in cui la Corte aquilana osserva (per escludere la non rilevabilità della nullità della clausola anatocistica) che .eccependo comunque anche l'inesistena di valida prova del credito contro di Ric. 2011 n. 27304 sez. M1 - ud. 24-09-2013 -3- sig. Innocenzi ha proposto ricorso per cassazione per un loro azionato, i fideiussori hanno con ciò contestato in radice lo stesso debito principale". Detta frase, infatti, è preceduta dalle parole (omesse nella citazione del ricorrente) 'E ciò a prescindere dalla considerazione che ...", le quali stanno a significare che quella segnalata non è una statuizione, rientrante nella ratio della sentenza della Corte, che appunto ne che detta relazione è stata ritualmente comunicata al PM e notificata agli avvocati delle parti costituite, i quali ultimi hanno presentato memorie; CONSIDERATO Che il Collegio, non condividendo l'avviso del Consigliere relatore, ritiene che la censura articolata dal ricorrente sia ammissibile e altresì fondata; che infatti, come osserva l'avvocato del ricorrente nella memoria, detta censura non riguarda la sussistenza del credito (an debeatut), bensì la misura del medesimo a seguito della declaratori di nullità della clausola anatocistica, che comportava la necessità di un ricalcolo dell'ammontare del credito stesso (quantum debeatut) cui il giudice di appello avrebbe dovuto provvedere d'ufficio; che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese processit2li; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione. Così deciso in Roma il 24 settembr 2013 Il Presidente "prescinde".>>;

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