Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1916 del 28/01/2010
Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 15/06/2009, dep. 28/01/2010), n.1916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18661-2007 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.
BORGATTI 11/B, presso lo studio dell’avvocato FIORINI ANTONELLA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GARCEA ANNAISA,
giusta mandato e procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA
COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGNANELLI ANDREA,
giusta D.D. 24 luglio 2007, n. 354 e giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza R.G. 112729/06 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata l’1/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, F.A., impugna l’ordinanza Giudice di Pace Roma del 1 febbraio 2007 nei confronti del COMUNE DI ROMA, che resiste con controricorso.
Il giudice di pace, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, ha dichiarato inammissibile, perchè tardiva, l’opposizione in questione, facendo riferimento al deposito del ricorso avvenuto in data 28 dicembre 2006 a fronte della notifica del provvedimento opposto avvenuta il 20 novembre 2006.
Parte ricorrente lamenta che erroneamente il Giudice di Pace ha considerato come data di notifica del provvedimento opposto quella del 20 novembre 2006, quando risultava chiaramente dagli atti che tale notifica era stata effettuata il 29 novembre 2006.
Afferma a tal proposito che “Tale affermazione quella relativa alla data di notifica, ndr risulta tuttavia viziata da errore materiale, in quanto, come risulta dalle copie della cartella esattoriale depositata in atti, (…) la notifica dell’atto è stata ricevuta il giorno 29/11/06 e non nella data riportata nell’ordinanza di inammissibilità”.
La stessa ricorrente riconosce che si tratta di errore di fatto in cui è incorso il Giudice di Pace con la conseguenza che avrebbe dovuto agire in revocazione (art. 395, n. 4) avanti a quel giudice.
Il ricorso è, quindi, inammissibile.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 400,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010