Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19159 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23775-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA

12, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MALARA, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIROLAMO IZZO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/28/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 5/03/2012, depositata il 07/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’AGENZIA DELLE ENTRATE propone ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR Campania n. 60/28/12, depositata il 7/03/2012. Il giudice di appello aveva rigettato l’impugnazione proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso di D.A., medico convenzionato, avverso il diniego di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal (OMISSIS).

La CTR aveva escluso la presenza dei presupposti necessari per l’applicazione dell’imposta IRAP. L’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta che la CTR ha errato nel ritenere insussistente l’autonoma organizzazione nonostante era stato accertato che il contribuente si avvaleva della collaborazione di un dipendente part-time.

In subordine, l’Agenzia deduce l’insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ritiene che la CTR non ha chiarito l’iter logico-giuridico che l’ha portata ad escludere la sussistenza del presupposto impositivo IRAP.

Il contribuente ha resistito con controricorso, insistendo per il rigetto del ricorso, inoltre depositando memoria.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite n. 9451/2016, in relazione alla possibilità di applicare l’IRAP al professionista che si avvalga della collaborazione di un dipendente, hanno di recente statuito che ricorre il presupposto dell’imposta quando il contribuente “si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Orbene, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate aveva affermato la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione facendo esclusivo riferimento al fatto che dai quadri RE prodotti dal contribuente risultava che egli si era avvalso di un dipendente a tempo parziale.

Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dalla parte ricorrente, la CTR ha correttamente escluso che tale elemento fosse sintomatico della presenza di un’autonoma organizzazione, con ciò conformandosi alla pronunzia delle S. U. sopra ricordata.

Il secondo motivo di ricorso è assorbito in relazione a quanto detto con riferimento al primo motivo di ricorso.

Sulla base delle considerazioni il ricorso va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione al recente intervento delle S.U. di questa Corte in materia, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c. la compensazione delle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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