Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19159 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19159 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: MOSCARINI ANNA

CC

ORDINANZA

sul ricorso 11146-2016 proposto da:
EUROFINS SPA EUROPEAN FINANCIAL SERVICE , in persona
dell’A.U. e legale rappresentante pro-tempore,
ALBERTO DI NEPI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GIROLAMO BOCCARDO 26/A, presso lo studio
dell’avvocato GENNARO FREDELLA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARCO MARCHEGIANI
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2018
contro

986

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA (GIÀ FS – FERROVIE
DELLO STATO SPA), FERSERVIZI SPA , RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA -REI

in persona dei rispettivi

1

Data pubblicazione: 19/07/2018

rappresentanti

legali,

DI

GENNARO

RAFFAELE

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA N. PORPORA 16
(ST. LEG. MOLE E ASSOCIATI), presso lo studio
dell’avvocato MARCELLO MOLE’, che li rappresenta e
difende giusta procura a margine del controricorso;

nonchè contro

TRINGALI MARCELLO , ZECCA GIULIANO ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 6646/2015 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/03/2018 dal Consigliere Dott. ANNA
MOSCARINI;

2

– controricorrente –

FATTI DI CAUSA
Asset Europe s.r.l. espose di essere proprietaria di due immobili con
destinazione commerciale siti in Roma, circonvallazione Gianicolense
9, 11, 13; che detti immobili versavano in pessime condizioni tali da
rendere indispensabile un intervento di manutenzione straordinario e

proprietaria di un immobile confinante, aveva dato l’autorizzazione a
realizzare un muro di rinforzo e contenimento in cemento armato che
eliminasse i continui smottamenti del terreno; che, presentata la
D.I.A., i lavori erano stati ultimati per un importo di circa C 800.000;
che, per effetto di una cessione di azienda, essa Asset era subentrata
nel contratto di affitto stipulato tra R.F.I. e Metropolis (oggi
Ferservizi) avente ad oggetto il terreno di proprietà di R.F.I. con
sovrastante immobile ad uso commerciale, confinante con gli
immobili di sua proprietà; che aveva iniziato i lavori di manutenzione
straordinaria restauro e risanamento conservativo dell’immobile di
proprietà R.F.I.; che aveva subìto la sospensione per mancanza del
nulla osta della proprietà e per ulteriori accertamenti urbanistici resi
necessari dalla ricomprensione dell’area nel piano di assetto per la
riqualificazione della stazione di Trastevere, in base ad un accordo di
programma stipulato tra il Comune di Roma e Ferrovie dello Stato;
che aveva realizzato i lavori sull’immobile per l’importo di C 200.000;
che aveva poi avuto un parere negativo sulla Dia, impugnato al TAR;
che voleva sentir accertare l’illegittimo comportamento tenuto dalle
società per avere sottaciuto l’esistenza dell’accordo di programma e
tratto in errore essa attrice circa la bontà delle operazioni da
effettuare rilasciando il nulla osta e invogliandola all’acquisto del
ramo d’azienda che non avrebbe altrimenti acquistato; che non aveva
potuto rispettare gli impegni assunti con una società interessata alla
locazione degli immobili, che aveva corrisposto regolarmente il

3

di restauro e risanamento conservativo; che R.F.I. S.p.A.,

canone di affitto a R.F.I., affrontando spese per oltre C 1.000.000 e
che aveva contratto un mutuo di importo pari ad C 500.000. Tutto ciò
premesso, la Asset convenne, in data 26/5/2005 davanti al Tribunale
di Roma, R.F.I. S.p.A., Ferservizi S.p.A., Zecca Giuliano, Marcello
Tringaro e Raffaele Digennaro chiedendo la condanna dei medesimi,

Costituitosi il contraddittorio con i convenuti, il Tribunale di Roma,
con sentenza del 2008, rigettò la domanda per mancanza di prova
della riconducibilità degli asseriti danni al comportamento dei
convenuti.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2015, rigettò l’appello
confermando integralmente l’impugnata sentenza.
Il giudice dell’impugnazione ritenne che la pronuncia di primo grado
aveva correttamente escluso la riconducibilità dei danni alla condotta
dei convenuti, tenuto conto dei seguenti profili: l’appellante non
aveva svolto censure specifiche al percorso della decisione; la pretesa
condotta reticente tenuta dai convenuti non era in nesso causale con i
danni in quanto, anche dopo la conoscenza dell’accordo di
programma che prevedeva la destinazione a verde della zona
interessata, la Asset aveva continuato ad eseguire i suoi lavori, con
ciò mostrando il proprio perdurante interesse all’iniziativa
immobiliare; la dedotta impossibilità di procedere all’estinzione del
mutuo non era imputabile ai convenuti.
Avverso la sentenza la Eurofins S.p.a. European Financial Service (già
Asset Europe s.r.I.) propone ricorso per cassazione affidato a due
motivi. Resistono, con un unico controricorso, la Ferservizi S.p.A.,
R.F.I S.p.A., F.S. e l’ing. Raffaele Digennaro, che hanno altresì
presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società ricorrente censura “l’omesso esame
circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di

4

in solido, al risarcimento dei danni stimati in C 3.000.000.

discussione tra le parti (art. 360, n. 5 c.p.c.)”; in particolare lamenta
l’omessa pronuncia sulla questione oggetto del primo motivo di
appello, con il quale si era dedotto che l’oggetto della controversia
non poteva essere ricondotto in via esclusiva al rapporto di locazione
in essere con R.F.I. Ad avviso della ricorrente, contrariamente a

dovuto essere riguardato esclusivamente sotto il profilo del rapporto
di locazione, ma avrebbe dovuto essere esteso alla rilevanza
dell’omessa comunicazione dell’esistenza di un accordo di programma
al fine di valutare il comportamento negoziale di Asset in dipendenza
di quello delle società originariamente convenute. La materia del
contendere non si sarebbe esaurita nella violazione degli obblighi
scaturenti dal contratto di locazione ma, per contro, nella grave
condotta reticente dei convenuti che, pur essendo a conoscenza della
destinazione urbanistica a verde delle aree, avevano autorizzato la
Asset al compimento di lavori di rilevante entità economica e
l’avevano spinta ad assumere impegni contrattuali con terzi che, ove
conosciuti i vincoli urbanistici derivanti dall’accordo di programma,
Asset non avrebbe certamente assunto.
1.1 n motivo è inammissibile sotto diversi e concorrenti profili. In
primo luogo perché è manifestamente volto ad ottenere un riesame
degli elementi di fatto costituenti la fattispecie, sempre precluso a
questa Corte.
E’, in secondo luogo, inammissibile per difetto di specifica idonea
indicazione della sede processuale ove la relativa tesi è stata
formulata dinanzi al giudice del merito e quindi per inadeguata
formulazione del mezzo di impugnazione a norma dell’art. 366 n. 6
c.p.c.
E’ infine inammissibile per difetto di specificità in quanto, secondo il
consolidato insegnamento di questa Corte, affinché un capo di
sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente

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quanto ritenuto dal giudice d’appello, il contenzioso non avrebbe

che nell’atto d’appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è
necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con
espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logicogiuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo

limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna
argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass., U, n.
23299 del 9/11/2011; Cass., 3, n. 12280 del 15/6/2016; Cass. 6-1,
n. 18704 del 22/9/2015).
Va aggiunto per completezza, con particolare riferimento alla
ricognizione del petitum (ferma restando la discrezionalità del giudice
di merito nell’individuare il perimetro della domanda, considerando
accanto alle questioni effettivamente devolute in giudizio anche quelle
implicitamente ivi contenute), che nel caso di specie l’appello non
aveva censurato adeguatamente la sentenza di primo grado nella
parte in cui la stessa aveva individuato nel rapporto di locazione
intercorso tra Asset e Ferrovie dello Stato l’oggetto del contendere, di
guisa che, al di là di generiche considerazioni non riconducibili a
mezzi adeguati di censura, l’oggetto del giudizio non poteva che
essere ricondotto unicamente al rapporto di locazione tra R.F.I. e
Asset, non essendo intercorsi altri rapporti giuridici tra le parti e non
essendo davvero comprensibile come la Asset potesse imputare ad
R.F.I. la responsabilità di atti da sé medesima posti in essere e
relativi all’esercizio del suo diritto di proprietà sul terreno confinante
con quello di R.F.I.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa
applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c. (artt. 360,
n.ri 3 e 4, c.p.c.) con riguardo al capo di sentenza che ha statuito sul
contenuto della domanda di Asset, quale introdotto fin dal primo
grado del giudizio.

6

della sentenza di primo grado in merito al quale l’atto d’appello si

2.1. Il

motivo è parimenti inammissibile in quanto poco

comprensibile, aspecifico, non autosufficiente e di merito.
La Corte d’Appello ha adeguatamente esaminato la fondatezza della
domanda attorea sotto il profilo dell’imputabilità dei danni subìti da
Asset alla condotta reticente dei convenuti ed ha ritenuto che la

dimostrare il nesso causale tra la condotta reticente delle società
convenute e la conseguente impossibilità, per la Asset, di vendere o
locare i beni.
La Corte territoriale ha esaminato la questione nel merito, ha ritenuto
che mancasse ogni collegamento causale tra la pretesa reticente
condotta delle società convenute ed i danni derivati alla Asset Europe
con motivazione adeguata, sicchè ogni tentativo di provocare un
nuovo esame dei fatti da parte di questa Corte è destinato ad una
pronuncia di inammissibilità.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza,

vengono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da
dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis
del citato art. 13.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
giudizio di cassazione, liquidate in C 7.200 (di cui C 200 per esborsi),
oltre accessori di legge e spese generali al 15%, in favore delle parti
resistenti. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
7

domanda fosse del tutto generica, non facendosi carico l’attore di

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

Civile il 26/3/2018

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