Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19159 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. III, 07/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, società con unico socio soggetta a direzione

e coordinamento di Enel Spa, in persona del Responsabile della

Funzione Legale Calabria dell’Enel Distribuzione Spa, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio

dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LECCE REGINALDO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 792/2008 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME del

20/04/08, depositata l’11/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. L’Enel Distribuzione s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’11 giugno 2008, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso la sentenza parziale e quella definitiva, con le quali il Giudice di Pace di Lamezia Terme – investito da M.L. di una domanda di risarcimento danni nel limite della giurisdizione equitativa contro essa ricorrente, in relazione all’illegittimo impianto in un fondo di loro proprietà di un palo di sostegno per un elettrodotto ed alle sue conseguenze dannose, nonchè della domanda riconvenzionale proposta dall’Enel, per ottenere l’accertamento dell’intervenuta usucapione della servitù di tenere i pali sul fondo o la costituzione coattiva del relativo diritto, con consequenziale richiesta di rimessione dell’intera controversia al tribunale, competente per materia sulla riconvenzionale – aveva, rispettivamente, dichiarato l’incompetenza sulla riconvenzionale e, in accoglimento della domanda principale, condannato l’Enel al pagamento a titolo risarcitorio della somma richiesta.

L’intimata non ha resistito al ricorso.

2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si è osservato quanto segue:

“… 3. – Preliminarmente parte ricorrente va invitata a precisare perchè abbia notificato una prima volta il ricorso all’intimata, depositandolo, e, quindi, l’abbia notificato nuovamente in altro luogo, provvedendo ad un nuovo deposito.

Di entrambe le notifiche – avvenute ai sensi della L. n. 53 del 1994 – non risultano depositati gli avvisi di ricevimento.

La notifica del primo ricorso risulta, peraltro, indirizzata erroneamente presso la cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme, mentre dalla sentenza risulta che l’intimata si era domiciliata in (OMISSIS), presso M.F.. In tale luogo risulta indirizzata altra notificazione, che, tuttavia, risulta riferita ad una domiciliazione presso l’Avv. M.F., che, invece, la sentenza non indica come professionista e che nell’albo consultabile presso il sito del Consiglio nazionale Forense non corrisponde ad alcun avvocato colà domiciliato.

Ove la notifica del secondo ricorso fosse stata effettuata per rimediare ad una nullità della prima, fermo che è necessario il deposito dell’avviso di essa, che risulta indirizzata in luogo al di fuori della circoscrizione del Tribunale di Lamezia ed indicato come studio del difensore dell’intimata, andrà valutata – in riferimento al momento di perfezionamento per la destinataria – la procedibilità del ricorso, che non sembra sussistere, atteso che il deposito di esso è avvenuto il 17 ottobre 2009 (secondo ricorso che pure sarebbe tempestivo, perchè notificato dal punto di vista della notificante prima del decorso del termine breve dal perfezionamento della prima notifica e quando ancora non si era consumato il termine lungo, dovendosi dare rilievo, inoltre, all’art. 387 c.p.c.).

3.1. – Ove si potesse passare all’esame del ricorso sarebbero idonee alla decisione le seguenti considerazioni.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c. (ante D.Lgs. n. 40 del 2006) in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 2 nonchè degli artt. 7, 36 e 40 c.p.c. Vizio di motivazione su fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5)”.

A conclusione della illustrazione del motivo, si prospetta il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: Dica la Ecc.ma Corte adita se, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., nella formulazione ante D.Lgs. n. 40 del 2006, la sentenza del Giudice di Pace – che abbia pronunciato, secondo equità, sulla domanda principale di risarcimento danni, rimettendo al Tribunale quella, proposta in via riconvenzionale, e connessa alla principale di risarcimento danni, rimettendo al Tribunale quella, proposta in via riconvenzionale, e connessa alla principale ex artt. 36 e 40 c.p.c., per la declaratoria dell’acquisto per usucapione del diritto di servitù di elettrodotto – sia impugnabile con atto di appello o, invece, con ricorso per cassazione.

4. Ciò premesso, si rileva che la Corte ha deciso ormai da tempo ricorsi simili proposti dall’Enel Distribuzione avverso sentenze motivate in modo analogo rispetto a quella qui impugnata e pronunciate dallo stesso tribunale lametino.

In particolare, si vedano: Cass. (ordd.) nn. 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686 e 7687 del 2009. Sempre su questioni simili si vedano ancora: Cass. (ordd.) nn. 7671, 7672, 7673, 7674 e 7675 del 2009.

In tali decisioni (che sono state seguite da altre e si sono fatte carico del contrasto di soluzioni spesso presente sulla questione di diritto posta dal quesito nella giurisprudenza della Corte almeno fino ad una certa data) ed in particolare in Cass. n. 7676 del 2009 (alla cui motivazione si fa rinvio) sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

a) quando in un giudizio dinanzi al giudice di pace avente ad oggetto una domanda soggetta come tale a regola di decisione secondo equità viene proposta una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale, la regola di giudizio – indipendentemente dalla concreta soluzione che possa avere la questione della sussistenza o meno della connessione ai sensi dell’art. 36 c.p.c. – diventa quella secondo diritto, con la conseguenza che, nel regime anteriore all’attuale art. 339 c.p.c., la sentenza resa dal giudice di pace su entrambe le domande, così come la decisione parziale resa separatamente sulla riconvenzionale per negare la connessione, con (irrituale) declaratoria di inammissibilità per tale ragione o con (rituale) rimessione al tribunale della riconvenzionale, e la successiva sentenza definitiva sulla principale (anche quando non sia stata fatta riserva contro la parziale ed essa sia divenuta definitiva), sono da intendere pronunciate secondo diritto, con la conseguenza della appellabilità;

b) tale conseguenza si può escludere (in ossequio a Cass. sez. un. n. 13917 del 2006) solo nel caso in cui il giudice di pace abbia risolto espressamente la questione del modo della decisione pronunciandosi sul punto e affermando che la regola di decisione sulla domanda principale è quella secondo equità: in questo caso il mezzo di impugnazione esperibile era il ricorso per cassazione;

c) quando dinanzi al giudice di pace sia proposta una domanda principale da decidersi secondo equità ed una riconvenzionale da decidersi secondo diritto di competenza dello stesso giudice di pace, indipendentemente dalla concreta ricorrenza della connessione, analogamente la decisione su entrambe le domande o quelle separate su di esse sono da intendere rese – salvo che ricorra per la principale l’ipotesi sub b) – sempre e comunque secondo diritto.

5. – In base ai suddetti principi ed alla motivazione delle citate sentenze (cui si fa rinvio), il ricorso appare fondato, perchè il Tribunale di Lamezia Terme avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’appello.

La sentenza impugnata – ove fossero superate le questioni pregiudiziali innanzi prospettate – sembrerebbe doversi cassare con rinvio al Tribunale, perchè decida su entrambi gli appelli.”.

2. Il Collegio rileva che parte ricorrente non ha svolto alcuna osservazione riguardo ai rilievi della prima parte della relazione.

Ora, in dipendenza dell’esistenza di una situazione per cui risultano proposti due distinti ricorsi, ancorchè di identico contenuto, ne va preliminarmente disposta la riunione.

Vanno poi corrette alcune affermazioni della relazione.

Risulta, infatti, che parte ricorrente ha depositato il primo ricorso in data 30 maggio 2009 ed esso reca due relata di esecuzione delle notificazioni a mezzo posta ai sensi della L. n. 53 del 1994, l’una indirizzata presso la cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme e l’altra in (OMISSIS), presso M. F., domicilio indicato dalla sentenza.

Risulta, peraltro, depositato in data 17 ottobre 2009 soltanto l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione presso la cancelleria, che è priva di validità, attesa l’esistenza della domiciliazione e considerato che nessuna precisazione riguardo al rilievo in proposito della relazione si è svolta.

Ne consegue che, in relazione all’unica notificazione validamente tentata, il primo ricorso, non essendo stato depositato l’avviso di ricevimento, dev’essere dichiarato inammissibile alla stregua degli insegnamenti di Cass. sez. un. n. 627 del 2008.

Il secondo ricorso risulta depositato il 17 ottobre 2009 e reca una relata di notificazione a mezzo posta ai sensi della L. n. 53 del 1994, a data 25 giugno 2009. indirizzata all’intimata in persona del difensore Avv. S.E., in (OMISSIS).

Di tale notificazione, in data 17 ottobre 2009, risulta prodotto l’avviso di ricevimento.

Senonchè, in disparte che nessuna precisazione si è fornita circa la qualità di difensore e domiciliataria del detto avvocato, contrastata dalle emergenze della sentenza impugnata, il deposito del secondo ricorso risulta avvenuto tardivamente, onde esso dev’essere dichiarato improcedibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE riunisce i ricorsi e dichiara inammissibile il primo ed improcedibile il secondo. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

 

 

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