Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19158 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23688-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINTURECCHIO N.

45, presso lo studio dell’avvocato CATERINA BORELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLA MADDALENA FERRARI giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/08/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO dcll’8/02/2012, depositata il 26/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’AGENZIA DELLE ENTRATE propone ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della CTR Lombardia n. 38/08/12 depositata il 26 marzo 2012 la quale aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso presentato da N.L., medico pediatra, avverso il diniego di rimborso dell’IRAP relativa alle annualità (OMISSIS).

La CTR aveva escluso la presenza di un’autonoma organizzazione in capo alla contribuente.

L’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la CTR ha errato nel ritenere che la presenza del dipendente non rappresentava presupposto dell’imposta IRAP.

Con il secondo motivo di ricorso deduce l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ritiene che la CTR era giunta a ritenere insussistenti gli elementi dell’autonoma organizzazione in modo del tutto generico, non essendo stata considerata la parte della dichiarazione nella quale emergeva la presenza del dipendente.

Con l’ultimo motivo di gravame deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la CTR ha errato nel ritenere non provata da pane dell’Ufficio la sussistenza degli elementi dell’autonoma organizzazione, in quanto è onere del contribuente dare la prova dell’assenza di detti elementi.

La parte intimata ha resistito con controricorso, insistendo per il rigetto del ricorso.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite n. 9451/2016, in relazione alla possibilità di applicare l’IRAP al professionista che si avvalga della collaborazione di un dipendente, hanno statuito che ricorre il presupposto dell’imposta quando il contribuente “si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”. Orbene, nel caso di specie il dipendente svolgeva funzioni di segreteria. Pertanto, correttamente la CTR ha escluso che tale circostanza fosse sintomatica della presenza dell’autonoma organizzazione.

Passando all’esame del terzo motivo, lo stesso è palesemente infondato. Come già accertato dal giudice di primo grado – v. pag. 2 2^ periodo sent. Impugnata – l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione era stata correlata nella sentenza confermata dalla CTR dalla presenza di una segretaria addetta alla ricezione delle telefonate, di per sè inidonea a giustificare l’applicazione dell’IRAP secondo i principi espressi dalla S.U. di questa Corte e sopra ricordati. Non si ravvisa, pertanto alcuna violazione di legge in tema di onere della prova.

Ciò che rende parimenti infondato il secondo motivo, risultando la sentenza correttamente e congruamente motivata.

Sulla base delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione al recente intervento delle S.U. di questa Corte in materia.

La compensazione delle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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