Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19158 del 20/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 20/09/2011), n.19158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 291/2007 proposto da:

L.F., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SEBINO 11, presso lo studio dell’avvocato CAPUTO FRANCESCO ANTONIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati TROILO Alessandro, DE GREGORIO

FELICETTA, giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 3129/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato URSINO ANNA MARIA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1102/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/12/2005 r.g.n. 481/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L.F., dipendente postale, chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila, pubblicata il 15 dicembre 2005, che ha rigettato il gravame avverso la decisione di primo grado che aveva riconosciuto l’espletamento della mansioni rientranti nella categoria Q2, quale dipendente delle Poste italiane s.p.a., senza dichiarare il diritto al relativo inquadramento e limitando la condanna della società al pagamento delle differenze retributive al 31 maggio 1995, sul presupposto che fosse andato in pensione a tale data, evento verificatosi, invece, nel marzo 1997.

2. L., ex dirigente di esercizio, 6^ livello, esponeva di aver retto l’agenzia di (OMISSIS), dal 20/12/1994 all’11/2/1995, per cui gli era stata riconosciuta la differenza retributiva propria dell’area quadri Q1, trattandosi di agenzia di rilevante entità che prevedeva al suo vertice un titolare inquadrato in quell’area; a seguito dell’assegnazione del direttore, sosteneva di aver svolto funzione di Q2 fino al 14/3/1996 e che, in data 15/3/1996, veniva assegnato all’agenzia altro dipendente Q2 con il quale si alternava fino al 31/5/1996.

3. Il Tribunale riconosceva l’espletamento della mansioni rientranti nella categoria Q2, senza dichiarare il diritto al relativo inquadramento e limitando le differenze retributive al 31 maggio 1995 sul presupposto del collocamento in pensione a tale data, anzichè nel marzo 1997.

4. La Corte d’appello, esaminando preliminarmente la fondatezza del diritto azionato devoluta con l’appello incidentale, non condivideva il ragionamento del primo giudice, e a sostegno del decisum riteneva:

– non provato, dal testimoniale acquisito alla causa, l’espletamento delle superiori mansioni neanche semestrale e insufficiente, per l’acquisizione della qualifica superiore, l’alternanza con un dipendente della medesima qualifica;

provato, invece, che la sostituzione del direttore era avvenuta sul presupposto che L. fosse il dirigente di esercizio più anziano;

– e, in definitiva, meritevole di accoglimento l’appello incidentale ed assorbito l’appello principale, nelle proposizioni della motivazione della sentenza, ed invece meritevole di rigetto l’appello, nel dispositivo della sentenza.

5. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, L. F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi.

Poste italiane s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su due motivi. L’intimato non ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.

7. Con i primi tre motivi di ricorso il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per i seguenti profili: perchè la parte dispositiva non consente di individuare il concreto comando giudiziale, non essendo dato comprendere quale delle due impugnazioni, principale e incidentale, sia stata rigettata, e risultando altresì omessa la consequenziale pronuncia di accoglimento di una delle due impugnazioni (primo motivo); per incongruenza fra parte motiva e parte dispositiva, posto che in parte motiva si accoglie l’appello incidentale che tendeva a negare il diritto di L. e nel dispositivo si conferma la sentenza di primo grado che quel diritto aveva riconosciuto (secondo motivo); per evidente contrasto tra dispositivo e motivazione anche per il capo relativo alle spese (terzo motivo).

8. Con il quarto e quinto motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), per aver il giudice d’appello omesso il compiuto esame delle risultanze istruttorie (quarto motivo); per aver ritenuto insufficiente l’alternanza con un dipendente della qualifica superiore per l’acquisizione della medesima qualifica, non raggiunta la prova sulla continuità delle mansioni e sull’assunzione di responsabilità, per aver ricondotto le mansioni svolte in sostituzione del direttore nelle mansioni proprie della categoria di appartenenza (quinto motivo).

9. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., comma 2, per aver la corte di merito negato il diritto all’inquadramento nel superiore livello in base al rilievo secondo cui le ragioni della sostituzione risiedevano nella circostanza che L. fosse il dirigente di esercizio più anziano.

10. Con i due motivi del ricorso incidentale si denuncia la nullità della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 131, 132, 161 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per difformità tra il dispositivo e la motivazione che non rende chiaro il comando giudiziale.

11. La Corte ritiene fondati i primi due motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale.

12. Le censure delle parti trovano conferma nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui è viziata da nullità la sentenza il cui dispositivo non contenga una precisa determinazione del diritto riconosciuto o del bene che tende a far conseguire, sì da lasciare un’assoluta incertezza sul contenuto e sulla portata della decisione e, in definitiva, sugli elementi del comando giudiziale (v., ex multis, Cass. 16448/2009).

13. L’assoluta incertezza sul contenuto della decisione impedisce di discernere il decisum della Corte territoriale e preclude anche la disamina in punto di difformità fra dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria e proposizioni contenute nella motivazione contrastanti col dispositivo.

14. L’anomalia del contenuto e della portata precettiva, in cui non è dato comprendere quale delle due impugnazioni (principale o incidentale) sia stata rigettata e quale, conseguentemente, accolta, rende la decisione della Corte di merito non conforme all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 156 c.p.c., comma 2, che impongono al giudice di redigere il dispositivo in maniera chiara ed intellegibile alle parti in causa ed idoneo a consentire la concreta individuazione del comando giudiziale.

15. All’accoglimento dei predetti motivi, assorbite tutte le censure non espressamente esaminate, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra Corte territoriale, indicata in dispositivo, che procederà a nuovo esame ed al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie i primi due motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale; dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2011

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