Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19158 del 01/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 01/08/2017, (ud. 07/07/2017, dep.01/08/2017),  n. 19158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 28321 del 2015 proposto da:

U.G., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia depositato in

data 2 settembre 2015 (r.g. 4249 del 2011);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

luglio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso in riassunzione alla Corte d’appello di Perugia, U.G. e numerosi altri appartenenti alle Forze Armate hanno chiesto la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al risarcimento del danno non patrimoniale per la durata non ragionevole del giudizio amministrativo, instaurato dinanzi al TAR del Lazio nel 1994 e concluso con sentenza di rigetto nel 2009.

Il giudizio presupposto aveva ad oggetto il riconoscimento delle differenze retributive arretrate previste dalla L. n. 23 del 1993 con la decorrenza prevista dalla medesima legge per il personale della Polizia di Stato.

2. – Con decreto del 2 settembre 2015, la Corte d’appello di Perugia, premesso che il procedimento presupposto era di tipo collettivo sindacale (caratterizzato dall’assenza o dall’estrema modestia dei costi processuali e dalla spersonalizzazione della lite giudiziaria), ha rigettato la domanda di equo indennizzo sul rilievo che la pretesa azionata era ab origine priva di possibilità di accoglimento in quanto, alla data di introduzione del giudizio amministrativo, la Corte costituzionale aveva già escluso, con la sentenza n. 455 del 1993, confermata poi con l’ordinanza n. 331 del 1999, l’ingiustificata disparità di trattamento ai fini della decorrenza degli arretrati, sicchè difettava la condizione soggettiva di incertezza e non era pertanto configurabile il paterna d’animo connesso all’attesa della decisione. La pretesa avanzata dai ricorrenti nel 1994 – ha affermato conclusivamente la Corte di Perugia – era, fin dall’origine, manifestamente infondata e temeraria, poichè la speranza del suo accoglimento era affidata unicamente a una questione di legittimità costituzionale, che era già stata esaminata e respinta dal giudice delle leggi.

3. – Per la cassazione del decreto U.G. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso sulla base di un motivo.

L’intimato Ministero ha depositato un atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico mezzo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e ss., art. 6, par. 1, della CEDU, art. 96 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, rilevando che la presunzione di danno non patrimoniale, connessa alla eccessiva durata del processo presupposto, non può essere superata dalla circostanza che il ricorso amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria, sia stato proposto da una pluralità di attori. D’altra parte – proseguono i ricorrenti – il diritto all’equa riparazione spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria: ma i presupposti della fattispecie di abuso del processo non potrebbero ravvisarsi nell’assunto della manifesta infondatezza della prospettazione d’incostituzionalità delle norme su cui si fondava il diritto azionato dagli istanti. I ricorrenti si chiedono come potessero rendersi conto della infondatezza della questione di costituzionalità, se la incostituzionalità della normativa di riferimento era stata sollevata nel corso degli anni, successivi all’inoltro dei ricorsi da parte degli stessi istanti, da numerose autorità giurisdizionali.

2. – Il motivo di censura prospettato è fondato, nei termini di cui in motivazione.

Il decreto impugnato si fonda sulla ratio decidendi secondo cui la domanda proposta nel giudizio presupposto dai ricorrenti era non solo manifestamente infondata ma temeraria.

In realtà, nello scrutinare analoghi ricorsi aventi ad oggetto decreti della Corte d’appello di Perugia concernenti domande di equa riparazione proposte con riferimento a giudizi amministrativi nei quali si poneva la questione della estensione ai militari del trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato, questa Corte (Cass. n. 19478 del 2014) ha avuto modo di ritenere immune dalle proposte censure la decisione della Corte d’appello secondo cui la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, che la loro domanda, la quale postulava la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, fosse manifestamente infondata e insuscettibile, in quanto tale, di arrecare pregiudizio per la protrazione del processo oltre il limite della ragionevole durata, poteva considerarsi maturata solo nell’anno 1999, per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 331.

D’altra parte, non può non rilevarsi che la pronuncia della Corte costituzionale del 1993, citata nel decreto impugnato, non poteva costituire precedente idoneo a fondare la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, della manifesta infondatezza della domanda da loro proposta, anche perchè tale domanda postulava la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni della L. n. 23 del 1993, non direttamente scrutinate dalla citata decisione (Cass. n. 15092 del 2016).

Appaiono quindi fondate le censure volte ad evidenziare la erroneità della affermazione che la consapevolezza della manifesta infondatezza della domanda con conseguente temerarietà della domanda stessa potesse essere insorta in capo ai ricorrenti prima ancora della proposizione della domanda, potendo la stessa essere ragionevolmente fatta risalire al 1999, e cioè alla decisione della Corte costituzionale n. 331, la cui motivazione, secondo quanto già ritenuto dalla Corte d’appello di Perugia con decreti risultati immuni dalle censure proposte con il relativo ricorso per cassazione, rendeva evidente la impossibilità di pervenire ad una soluzione favorevole rispetto alle pretese azionate dai ricorrenti anche nei giudizi aventi ad oggetto la decorrenza del disposto adeguamento.

L’identità della questione sottoposta a scrutinio in questa sede a quella oggetto di esame nella citata sentenza n. 19478 del 2014, impone di accogliere (così come del resto già avvenuto con le sentenze n. 27567 del 2014, n. 22169 del 2015 e n. 15092 del 2016) i ricorsi.

3. – Il decreto impugnato va quindi cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia perchè, alla luce dei rilievi prima evidenziati, proceda a nuovo esame della domanda, nonchè alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA