Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19157 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9937-2015 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

SALVATORE DI FAZIO, GIULIO MASTROBATTISTA giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENIRALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5968/40/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 3/04/2014,

depositata il 07/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Lucia Carini (delega avvocato Giulio Mastrobattista)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

M.F., esercente la professione di medico, ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale la CTR del Lazio, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio ed in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione ad istanze di rimborso IRAP relative agli anni dal (OMISSIS). La CTR ha ritenuto la tardività – D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 – dell’istanza di rimborso (presentata l’11.1.2010) rispetto ai versamenti effettuati nell’anno (OMISSIS). Nel merito, in ordine alla domanda di rimborso degli altri versamenti IRAP, dopo avere premesso che anche nel caso del medico convenzionato deve essere svolto in concreto un accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione, ha ritenuto che nel caso di specie sussistesse detto presupposto. Ciò perchè dai dati dichiarati dal contribuente anche nel presentato modello di studio di settore risultava lo svolgimento di attività in parte convenzionata ed in parte da libero professionista presso due studi professionali, con presenza di dipendenti e di elevati costi per beni strumentali.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria. Premesso che è ormai coperta da giudicato la questione relativa alla ritenuta decadenza della domanda di rimborso relativa ad alcune annualità, occorre passare all’esame delle censure che il ricorrente espone nel primo e nel secondo motivo con i quali si prospetta rispettivamente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, artt. 51 e 53 TUIR, art. 2195 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il primo motivo è infondato.

Va rammentato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte – sentenza n. 9451/2016 e Cass. S.U. -” con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Le stesse Sezioni Unite hanno ribadito, condividendo l’indirizzo espresso da questa Sezione tributaria con la sentenza n. 3676/2007, che costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni suelencate.

Orbene, la CTR si è mossa nel perimetro fissato dai principi sopra esposti rilevando che il contribuente non aveva offerto prova circa l’assenza dell’autonoma organizzazione, per di più in concreto valorizzando gli elementi dai quali era invece emersa in concreto detto requisito e specificamente enucleandoli nello svolgimento di attività medico convenzionata e libero professionale in due studi dotati di dipendenti ai quali si affiancavano elevati costi per beni strumentali.

Rispetto a tale apparato motivazionale non si ravvisa alcuno dei vizi prospettati nel primo motivo di ricorso che, rivolgendosi per buona parte alla posizione dell’Agenzia delle entrate e non alla sentenza impugnata, si appunta, in definitiva, sugli accertamenti operati dalla CTR in ordine al carattere composito dell’attività medica svolta – in convenzione e libero professionale -. Nel far ciò il ricorrente evoca, per l’un verso, elementi privi del carattere di autosufficienza – sia quanto ai beni strumentali che con riguardo all’assenza di attività libero professionale – apparendo totalmente insufficiente a delineare il quadro fattuale il richiamo contenuto a pag. 5 quart’ultimo periodo del ricorso ai prospetti prodotti dall’Agenzia delle entrate che attesterebbero l’assenza di redditi da attività libero professionale – e, per altro verso, nemmeno pone in discussione l’esistenza di una pluralità di dipendenti – rispetto ai quali non allega nemmeno lo svolgimento di attività meramente esecutiva all’interno dei diversi studi – che costituisce già di per sè elemento idoneo a confermare la correttezza in diritto della decisione impugnata alla stregua della sentenza delle S.U. sopra ricordata.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui si contesta la dedotta sussistenza di due studi professionali nella disponibilità del contribuente, tale circostanza seminai potendo configurare un errore revocatorio ove non corrispondente al vero. Peraltro, la CTR ha compiutamente esaminato i fatti dei quali il ricorrente assume l’omesso esame – incidenza del lavoro dipendente – nè il M. ha dedotto di avere esposto in grado di appello la questione dell’incidenza sul rapporto di lavoro dipendente del soggetto assunto dal professionista la concorrente utilizzazione del medesimo soggetto da parte di altri professionisti. Ciò che incide sulla ammissibilità della censura, in realtà volta, inammissibilmente, ad ottenere da questa Corte una rivisitazione degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito e delle prove esaminate dalla CTR. D’altra parte, la censura prospetta anche profili di violazione di legge – rilevanza del doppio studio – che non possono farsi valere con il vizio di omessa motivazione di un fatto decisivo e controverso per il giudizio.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tenuto conto dei recenti interventi resi dalle S.U. in materia.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

Così deciso IN Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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