Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19157 del 20/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 20/09/2011), n.19157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2151/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato URSINO Anna Maria, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO ROSARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BILOTTA Maria, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 657/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/06/2006 r.g.n. 61/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA;

udito l’Avvocato SICILIANO ROSARIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Poste italiane spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, pubblicata il 23 giugno 2006, che, riformando la decisione di primo grado, ha accolto la domanda di A.S. per il riconoscimento della qualifica di quadro di 2^ livello con condanna della società al pagamento delle differenze retributive e regolarizzazione contributiva.

2. A. esponeva di lavorare alle dipendenze di Poste italiane con qualifica di area operativa, ex sesto livello e di aver svolto funzioni di vice direttore presso l’ufficio di (OMISSIS) sin dal 24.7.1995, svolgendo mansioni proprie di un quadro di seconda categoria, collaborando con il direttore nella direzione dell’ufficio e nella sostituzione dello stesso nell’apertura pomeridiana.

3. Il Tribunale respinse il ricorso sulla base del rilievo che solo dal mese di agosto del 1998, con la qualificazione del predetto ufficio postale come di rilevante entità, si era reso necessario istituire il posto di vice direttore, contrattualmente attribuito ad un Q2.

4. La Corte d’appello non ha condiviso il ragionamento del primo giudice e a sostegno del decisum ha ritenuto:

– provato, dal testimoniale acquisito alla causa, lo svolgimento delle mansioni di vice direttore, con assunzione delle relative responsabilità, nei casi di contestuali impegni o impedimenti del direttore e, conseguentemente, assolto il relativo onere probatorio in ordine al diretto intervento di A., con assunzione di responsabilità, nell’attività di direzione e gestione dell’ufficio, in modo analogo al direttore;

– non condivisibile l’assunto secondo cui solo dal 1998, con la qualificazione del predetto ufficio come di rilevante entità, sarebbe stato necessario istituire un posto di vice direttore, contrattualmente attribuito ad un Q2, poichè sin dal 1994 erano state conferite ad A. le mansioni di vice direttore al momento dell’assegnazione al predetto ufficio postale e le stesse mansioni erano state svolte successivamente al novembre 1994, epoca di entrata in vigore del ccnl di settore, che non contemplava la figura del vice direttore, ma quella di Q2 attribuita ai collaboratori per Agenzie dirette da Q1 che effettuassero anche turno pomeridiano per tutti i servizi postali e finanziari;

– non costituiva ostacolo, al riconoscimento della qualifica superiore, la classificazione solo dal mese di agosto 1998 del predetto ufficio come di rilevante entità, atteso il valore della qualificazione dell’ufficio meramente ricognitivo di un preesistente fatto materiale; le mansioni superiori già svolte prima della riclassificazione comportavano, pertanto, il diritto all’inquadramento superiore dal 26 gennaio 1996.

5. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Poste italiane s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due articolati motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., art. 1363 c.c., e segg., in relazione agli artt. 43, 44, 50 del ccnl di settore; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5); violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., art. 1363 c.c., e segg., in relazione all’art. 2103 c.c. come richiamato dall’art. 38, punti 1 e 7 del ccnl 26.11.1994, nonchè in relazione alla L. n. 190 del 1985, art. 6. Si censura l’iter argomentativo della sentenza impugnata per pervenire alla declaratoria di ascrivibilità all’area quadri di 2^ livello delle mansioni svolte dall’intimato. L’illustrazione del motivo si conclude con la richiesta alla corte di fissare il principio di diritto in ordine all’applicabilità dell’art. 2103 c.c., in caso di mansioni vicarie che già comprendono in sè compiti di sostituzione del dipendente di grado più elevato.

7. Osserva il Collegio che, nel censurare la violazione e falsa applicazione delle disposizioni collettive di settore, la ricorrente non ha adempiuto l’onere, prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, applicabile ratione temporis, di depositare, a pena di improcedibilità del ricorso, i contratti o accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, onde va dichiarata l’improcedibilità, in parte qua, del ricorso non potendo la Corte adempiere alla funzione nomofilattica assegnata nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’in terpretazio ne della contrattazione collettiva di livello nazionale (v., ex multis, Cass., SU, 20075/2010).

8. Peraltro, nel giudizio di legittimità le censure relative all’interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione, come nella specie, fra l’interpretazione proposta dalla ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini dell’annullamento di quest’ultima.

9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2095 c.c., e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l’atto di riclassificazione un atto meramente ricognitivo, con la conseguenza che le mansioni svolte fino alla riclassifìca avvenuta nel 1998 non possono essere assunte ad elemento costitutivo della pretesa all’inquadramento nell’area quadri di 2^ livello. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla corte di fissare “i poteri del giudice ordinario in materia di poteri organizzatori aziendali esplicazione del relativo potere, in relazione alle prerogative della contrattazione collettiva in materia di mansioni, ruoli e dotazione organica degli uffici”.

10. 11 Collegio ritiene la censura inammissibile per inosservanza delle prescrizioni ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, data dalla quale si applicano le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e in vigore fino al 4 luglio 2009 (L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d e art. 58, comma 5; ex mullis, Cass. 7119/2010; Cass. 20323/2010).

11. Invero, la formulazione del quesito in termini generali ed astratti si risolve sostanzialmente in un’omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità, da un lato, a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie e, dall’altro, a far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, proponendo una ratio deciderteli alternativa e di segno opposto (ex multis, Cass., SU, 26020/2008; Cass. 8463/2009; Cass. 4044/2009).

12. Infine, non risulta inoltre assolto, per le censure previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’onere di indicare chiaramente il fatto controverso ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., onere che va adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in argomento, ex multis, Cass. 27680/2009, 11094/2009, 8897/2008; SU 20603/2007).

13. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 300,00, per esborsi, oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2011

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