Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19157 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19157 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA

sul ricorso 5776-2016 proposto da:
MOROTTI MONICA, FENILI ALESSANDRO, FENILI MATTEO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172,
presso lo studio dell’avvocato MASSIMO OZZOLA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO
GAMBA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

2018
984

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI , in persona
del Procuratore ELIA MARIA NEGRIN, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo
studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GAETANO DIEGO ANGELO DEL

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Data pubblicazione: 19/07/2018

BORRELLO giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

FOINI EMANUELE, IMEFO ;
– intimati –

di BRESCIA, depositata il 12/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/03/2018 dal Consigliere Dott. ANNA
MOSCARINI;

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avverso la sentenza n. 191/2015 della CORTE D’APPELLO

FATTI DI CAUSA
Monica Morotti, in qualità di curatore del marito inabilitato Mario Fenili
e quale esercente la potestà sul figlio minore Matteo Fenili, unitamente
all’altro figlio Alessandro Fenili, propose appello avverso la sentenza
del Tribunale di Bergamo che aveva parzialmente accolto la domanda

proprio motociclo, veniva investito dall’autocarro Iveco Daily, di
proprietà di Gianluigi Foini e guidato da Emanuele Foini. La Morotti, in
qualità di curatore dell’inabilitato Mario Fenili, censurò la sentenza di
primo grado nella parte in cui aveva applicato la presunzione di colpa
di cui all’art. 2054, co. 2 c.c., lamentò l’erronea o mancata applicazione
delle tabelle di Milano e chiese l’ammissione di nuova CTU. La Corte
d’Appello di Brescia, rilevata la difficoltà di attingere ai rilievi formulati
dai carabinieri al fine di stabilire con grado di relativa certezza ove si
trovasse l’autocarro al momento della collisione con il motociclo,
ricostruì che l’autocarro, approssimandosi ad un tratto curvilineo verso
destra, aveva sconfinato nella corsia di marcia opposta mentre, con
direzione contraria, stava sopraggiungendo, marciando al centro della
propria corsia di pertinenza, il motociclo Aprilia Scarabeo 150 condotto
da Mario Fenili. La corte territoriale accertò che Foini era incorso nella
violazione, oltre che delle norme generiche di prudenza, perizia e
diligenza, anche di quanto prescritto dall’art. 143 e 146 del Codice della
Strada ma che non vi erano elementi per ritenere superata la
presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. in quanto, alla stregua delle
risultanze probatorie, non risultava che il Fenili percorresse la propria
corsia tenendosi sul lato destro, secondo le prescrizioni del Codice della
Strada. Sul quantum confermò la liquidazione di C 40.000 a titolo di
danno biologico da invalidità temporanea ed accolse la censura relativa
alla troppo scarna personalizzazione dell’importo liquidato per il danno
biologico permanente, applicando la personalizzazione del

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15% e

di risarcimento del danno patito da Mario Fenili che, alla guida del

liquidando complessivamente una somma di C 594.500,70; confermò
l’assenza di danno patrimoniale a titolo di riduzione della capacità di
produzione di reddito e le statuizioni relative ai danni riflessi subiti dalla
moglie e dai figli a seguito del grave incidente subìto dal padre. In
ordine alle spese compensò per metà le spese di entrambi i gradi del

Avverso quest’ultima sentenza Monica Morotti propone ricorso per
cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria ex art. 380
bis c.p.c. Resiste la Società Reale Mutua di Assicurazioni con
controricorso, illustrato da memoria. Il P.G. ha depositato conclusioni
scritte con le quali ha concluso per la nullità del procedimento di primo
e secondo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei
riguardi dell’inabilitato.
RAGIONI DELLA DECISIONEI
1. In via preliminare il Collegio ritiene inammissibile l’eccezione
formulata nelle conclusioni scritte del P.G. che pone una questione di
difetto di contraddittorio.
1.1. In proposito va osservato che la deducibilità o rilevabilità d’ufficio
dell’eccezione è da rapportare alle preclusioni determinatesi nel
processo ed in particolare a quella derivante dal giudicato interno
formatosi – ove il giudice di merito abbia accolta la domanda all’esito
della verifica della integrità del contraddittorio – per effetto della
mancata impugnazione della decisione implicita in ordine alla
sussistenza della pienezza del contraddittorio; invero, tale questione
non ha costituito oggetto di eccezione di parte o d’ufficio nel corso dei
diversi gradi del giudizio di merito, pertanto su tale questione deve
ritenersi sceso il giudicato, dovendosi presumere, in mancanza di
diversa esplicita statuizione, che il contraddittorio sia stato ritenuto
integro.
Si procede, pertanto, all’esame dei singoli motivi di ricorso.

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giudizio condannando gli appellati a corrispondere la rimanente metà.

2. Con il primo motivo [la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
1227 e 2055 c.c. perché non applicabili alla fattispecie concreta oggetto
di causa (scontro tra veicoli in circolazione). Violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 2054, comma 2, c.c. stante il valore meramente
sussidiario della presunzione di colpa concorrente (paritetica) ivi

in relazione alla segnalazione di incidente stradale del 10/1/2001 (atto
pubblico avente valore di prova legale). Violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 1223 c.c. in relazione all’art. 143 C.d.S. per avere
il giudice del merito omesso ogni valutazione circa l’effettiva incidenza
causale della (ipotetica e non certa) violazione dell’obbligo di tenere la
“stretta destra” da parte del sig. Mario Fenili. Il tutto in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”] la ricorrente censura il capo di
sentenza che, in applicazione degli artt. 1227 c.c. e 2055 c.c., ha dato
per acclarato il concorso del fatto colposo del danneggiato omettendo
di conferire prioritario rilievo alla norma speciale, regolante la
fattispecie, quella dell’art. 2054 c.c. che introduce una presunzione di
pari colpa del tutto sussidiaria, che non può valere ad escludere il
rigoroso accertamento della graduazione della colpa nel caso concreto.
Il giudice avrebbe errato nel conferire alla presunzione di colpa un
valore principale e non sussidiario ed avrebbe, invero, dovuto
procedere all’accertamento in concreto delle diverse componenti
causali e dei diversi gradi della colpa.
,20‘

2.1. Il motivo è inammissibile perché di meritoY -intende condurre la
Corte a ribaltare il giudizio sul concorso di colpa del danneggiato per
condurla a cassare la sentenza affermando l’esclusiva responsabilità
del danneggiante nella causazione dell’evento. Il motivo implica un
riesame delle prove ed una nuova ricostruzione dei fatti, sicchè è,
appunto, inammissibile. E’ noto infatti che la giurisprudenza di questa
Corte è consolidata nel senso che, nell’ambito della responsabilità da
sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del

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prevista. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c.

giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un
incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in
esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta
insindacabile in sede di legittimità, quando sia motivato
adeguatamente ed immune da vizi logici e da errori giuridici (Cass.,

delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra
le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere
la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del
merito il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle
prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita
confutazione degli altri elementi probatori non accolti anche se allegati
dalle parti.
3. Con il secondo motivo [“Vizio di esame e valutazione circa un fatto
principale e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti: eccessiva velocità di marcia del sig. Emanuele Foini per
come risultante dagli atti di causa nella apparente e/o contraddittoria
e/o illogica motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.
141 e 142 C.d.S. Violazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 1, n. 4,
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Vizio di motivazione: violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere trascurato
totalmente ogni valutazione circa la decisiva prova orale assunta. Il
tutto in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.”] la
ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la Corte di appello non
avrebbe dato conto e ragione della risultanza delle prove testimoniali,
avrebbe omesso di considerare la velocità di marcia dell’autocarro
Iveco, dando luogo ad una motivazione contraddittoria e, in ultima
analisi, apparente secondo il dictum di questa Corte a Sezioni Unite con
la sentenza n. 8053 del 7/4/2014.
3.1 D motivo è parimenti inammissibile in quanto non si adegua al
“nuovo” testo dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. Giova rammentare che

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Sez. 3, n. 4073 del 20/2/2014). Inoltre la valutazione delle risultanze

le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione
dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno
2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134 introduce un vizio
specifico, denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un
fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo

discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se
esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ora, la ricorrente, sebbene enunci formalmente l’omesso esame di un
fatto decisivo, tuttavia nella sostanza lamenta l’omesso esame di
elementi istruttori da parte del giudice di appello, sicchè una simile
rivalutazione di fatti e circostanze, già inammissibile nella vigenza del
vecchio testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c. lo è a più forte ragione alla luce
della vigente formulazione della norma, specie se si consideri che la
valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse – ritenute idonee a sorreggere la motivazione, postula un
apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il
quale non incontra altro limite, nel privilegiare una ricostruzione
circostanziale a scapito di altre, che quello di indicare le ragioni del
proprio convincimento, senza essere tenuto ad affrontare e discutere
ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi
deduzione difensiva (Cass., S.U., 7/4/2014 nn. 8053 e 8054; Cass, 63 8/10/2014 n. 21257). Nel caso in esame, contrariamente a quanto
ritenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale ha mostrato di aver
debitamente esaminato le risultanze istruttorie non incorrendo in
alcuna omissione riguardante un fatto che, se analizzato, avrebbe
potuto comportare una decisione diversa. La Corte ha ripercorso tutti
gli elementi probatori raccolti in giudizio ed ha ritenuto impossibile
addivenire ad una ricostruzione certa dell’evento, sicchè, trattandosi di
un caso di oggettiva incertezza, ha ritenuto di confermare la sentenza
di primo grado applicando l’art. 2054 c.c.

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della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di

Da quanto esposto discende l’infondatezza del secondo motivo di
ricorso.
4. Con il terzo motivo [“in punto di danno da riduzione della capacità
lavorativa specifica di Mario Fenili. Violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 2043, 2056, 1226 e 1223 c.c. nonché degli artt. 2697 e 2729

comma 3, c.p.c. (ratione temporis vigente). Vizio di motivazione ed
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti. Il tutto in relazione all’art. 360, comma 1,
nn. 3 e 5 c.p.c.”] la ricorrente denuncia la sentenza nella parte in cui
non ha liquidato il danno da incapacità lavorativa specifica del
danneggiato, accertata nel 70% dal CTU, sulla base di documenti
irritualmente prodotti in atti dai quali il Giudice ha desunto che l’attività
imprenditoriale svolta dal Fenili con la moglie non solo non fu esposta
ad una sensibile contrazione di reddito, a seguito dell’incidente di cui il
Fenili era rimasto vittima, ma addirittura subì un incremento dopo
l’incidente.
4.1. Il motivo è infondato.
Innanzitutto occorre evidenziare che non c’è alcuna violazione dell’art.
345 c.p.c. in quanto i documenti, in base ai quali la Corte d’Appello ha
valutato la capacità di produzione di reddito, non erano tardivi ma
indispensabili ai fini del decidere. Viceversa, il danno relativo alla
capacità reddituale del Fenili e della Morotti è rimasto semplicemente
sprovvisto di prova, di guisa che, correttamente, la Corte d’Appello ha
ritenuto di non riconoscere la relativa voce di danno.
In proposito difatti la Corte territoriale ha adeguatamente motivato che
alcun decremento dell’attività imprenditoriale svolta dai coniugi FeniliMorotti si è verificato a seguito dell’incidente, ma che, di converso,
l’attività è stata svolta con addirittura maggiori profitti della precedente
e con impiego di un maggior numero di dipendenti (pag. 23 e 24 in
motivazione).

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c.c. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 115, 116 e 345,

5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta [“in punto di danno da
inabilità temporanea assoluta (12 mesi).

Error in procedendo per

violazione dell’art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato). Il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”]
che la Corte d’Appello abbia violato l’art. 112 c.p.c., non statuendo in

da inabilità lavorativa temporanea.
5.1. Il motivo è inammissibile.

Va evidenziato che le domande avanzate in primo grado ed in grado di
appello sono diverse dal punto di vista oggettivo. In primo grado fu
avanzata una domanda di risarcimento del danno da inabilità
temporanea assoluta, quantificata dal CTU in 12 mesi (a carattere
assoluto). In relazione a detta domanda il giudice di primo grado
attestò un valore massimo di inabilità temporanea per un importo pari
ad C 132/die, di guisa che il valore finale, computato per 365 giorni,
risultò di C 48.180.
In appello, invece, l’appellante chiese di prendere come riferimento, ai
fini del calcolo per il mancato guadagno nel periodo gennaio 2001gennaio 2002, il reddito più elevato dei tre anni precedenti l’incidente,
e cioè il reddito del 1998, pari ad C 57.892. Conseguentemente il
giudice di appello aumentò l’importo risarcitorio dovuto per inabilità
temporanea totale ad C 57.892.
La Corte territoriale, ritenendo correttamente inammissibile il motivo
di appello, in quanto contenente una domanda sostanzialmente nuova,
ha legittimamente fatto proprie le conclusioni del giudice di primo
grado, riconoscendo una liquidazione – C 40.000 – peraltro lontana dal
minimo (33.215), del tutto equa.
6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze
sulle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e
sul cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.

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ordine alla richiesta di risarcimento avanzata per il danno patrimoniale

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
giudizio di cassazione, liquidate in C 7.000 (oltre C 200 per esborsi),
più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile, il 26/3/2018

per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

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