Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19157 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 01/08/2017, (ud. 05/07/2017, dep.01/08/2017),  n. 19157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORTESI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1037-2013 proposto da:

B.R., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

E.F., TITOLARE DELLA E. COSTRUZIONI,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 31, presso Io

studio dell’avvocato VITO SOLA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FULVIO LEO;

– controricorrente –

e contro

C.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 952/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 10/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto, o in

subordine per la cassazione senza rinvio o per l’inammissibilità,

dei ricorsi;

udito l’Avvocato Sola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.R., C.A., C.L. e C.F. (eredi di Co.An.), LE.RO., L.M. (OMISSIS) e L.R. (eredi di C.G. e del di lei figlio L.D.), D.D.G., D.D.M. e D.D.A. (OMISSIS) (eredi di Co.An.), hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza non definitiva n. 952/2011 del 10/11/2011 resa dalla Corte d’Appello di Salerno. La Corte d’Appello di Salerno, in accoglimento parziale dell’impugnazione proposta da E.F., titolare della E. COSTRUZIONI, in riforma della sentenza n. 580/2006 del Tribunale di Salerno, aveva rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare di permuta stipulato in data 11/06/1992 tra i fratelli An., A., G. e C.R. e la s.a.s. E. Costruzioni (dante causa dell’appellante), pur dichiarando il colpevole e grave inadempimento di An., A. e C.G. (e non invece di C.R.) rispetto alle obbligazioni assunte con il preliminare e disponendo il prosieguo istruttorio in ordine alla domanda risarcitoria.

La Corte d’Appello, ritenuta la validità del contratto ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40 e qualificato lo stesso come preliminare di permuta di bene presente (fabbricato con annesso giardino in (OMISSIS)) con altro futuro (tre appartamenti e relativi box compresi nel nuovo edificio da costruire sull’area di sedime del precedente dopo la demolizione di quello), ha affermato che l’efficacia della scrittura dell’11/06/1992 era stata pattiziamente subordinata al rilascio della necessaria concessione. Di tal che, soltanto quattro giorni dopo aver stipulato il preliminare, i fratelli C. presentarono il progetto predisposto dall’ingegnere E. al Comune di Siano, da loro stessi sottoscritto, e lo stesso giorno dell’istanza (15/06/1992) la Commissione Edilizia rilasciò parere favorevole con prescrizioni, tant’è che il 18/06/1992 il Sindaco comunicò tale parere condizionato a che “il tetto venga realizzato come dai grafici corretti”. Mai, però, i fratelli C. provvidero a ritirare la concessione edilizia (dalla documentazione prodotta ciò avvenne in quanto gli stessi, ad eccezione di R., avevano maturato una volontà contraria all’esecuzione del progetto E.) e ciò per la Corte d’Appello ha concretato un grave inadempimento. La Corte di Salerno ha poi negato la fondatezza delle doglianze degli eredi C., sia quanto alla diversità del progetto presentato al Comune rispetto a quello convenuto, sia quanto al contrasto tra la clausola 12 di contratto (che escludeva l’esistenza di conguagli a favore delle parti) e l’ultima clausola scritta a mano (che prevedeva un obbligo dei germani di versare Lire 45.000.000 alla E. Costruzioni al momento della consegna degli appartamenti), sia quanto all’onere di sostenere le spese per il ritiro della concessione edilizia.

E.F., titolare della E. Costruzioni, si difende con controricorso, mentre C.R. rimane intimata, senza svolgere attività difensive. I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONE DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., in relazione all’art. 1552 c.c., e l’omessa motivazione su fatto controverso, quanto alla verifica di validità del contratto di permuta. Si assume la mancata descrizione di dimensione, volume, esposizione e caratteristiche dei tre appartamenti da consegnare in cambio del suolo e del vecchio fabbricato, anche per la mancanza di una planimetria allegata. Si contesta anche l’avvenuto rilascio della concessione edilizia affermato dalla Corte d’Appello.

Il secondo motivo di ricorso censura invece la violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 101 c.p.c. per inosservanza del principio della domanda e del contraddittorio e l’omessa motivazione sui pretesi fatti ritenuti causa di inadempimento del contratto di permuta. Si sostiene la novità e quindi l’inammissibilità delle domande formulate in appello dalla società costruttrice in ordine al trasferimento dei tre appartamenti e box ed all’inadempimento degli obblighi sottoscritti dalle controparti, rispetto alla domanda ex art. 2932 c.c. proposta in primo grado. Viene evidenziato come l’obbligo contrattuale dei ricorrenti fosse limitato al trasferimento della proprietà del fabbricato da demolire e del giardino.

2. Deve essere disattesa dapprima l’eccezione pregiudiziale del controricorrente di “inammissibilità dell’appello immediato”, avendo “i ricorrenti formulato espressa riserva di appello” all’udienza del 12 aprile 2012. Intesa tale eccezione, ragionevolmente, come riferita alla riserva di ricorso, va detto che l’art. 361 c.p.c. consente il differimento del ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, ed in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa, restando ammissibile, unicamente in mancanza di detta riserva, il ricorso immediato avverso la sentenza.

Nel caso in decisione, secondo quanto risulta dal diretto esame del relativo verbale cui questa Corte ha il potere – dovere di procedere, soltanto all’udienza del 12 aprile 2012, come eccepito dalla controricorrente, fu formulata dal difensore degli appellati avvocato Rosa di Filippo espressa riserva di ricorso per cassazione. Tuttavia, la prima udienza istruttoria successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva n. 952/2011 del 10/11/2011 resa dalla Corte d’Appello di Salerno (con la quale venivano decise alcune delle domande cumulate e veniva disposto il prosieguo per la domanda risarcitoria, rinviando la liquidazione delle spese all’esito dell’ulteriore corso del giudizio), si svolse il 22 dicembre 2011. La comunicazione risulta eseguita a mezzo telefax, in data 10 novembre 2011, in favore dell’avvocato Di Filippo, e la stessa risulta a regolarmente presente a tale udienza del 22 dicembre 2011. Essendo perciò tardiva la riserva dichiarata all’udienza del 12 aprile 2012, è ammissibile il ricorso immediato avverso la sentenza non definitiva.

Del pari va disattesa l’eccezione sollevata dai ricorrenti nella memoria ex art. 378 c.p.c. del 30 giugno 2017, quanto alla sopravvenuta inammissibilità del ricorso per effetto della sentenza definitiva ormai sopravvenuta e asseritamente passata in giudicato. Invero, deve considerarsi, piuttosto, come pure l’eventuale passaggio in giudicato della sentenza definitiva non renda improcedibile il ricorso per cassazione immediatamente proposto avverso quella non definitiva, dovendo la sentenza definitiva considerarsi condizionata, per le pronunce dipendenti da quella non definitiva, alla mancata cassazione di quest’ultima. Pertanto, l’omessa proposizione di impugnazione contro la sentenza definitiva non può in nessun caso essere interpretata come rinuncia tacita all’impugnazione proposta contro quella non definitiva, o come accettazione tacita di questa ultima (Cass. Sez. 3, 19/08/1964, n. 2327).

3. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, e comunque infondato.

La questione della mancata descrizione di dimensione, volume, esposizione e caratteristiche dei tre appartamenti da consegnare in cambio del suolo e del vecchio fabbricato, nel preliminare di permuta stipulato in data 11/06/1992, non risulta specificamente devoluta alla cognizione del giudice d’appello, sicchè appare nuova, in quanto i ricorrenti neppure specificano, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quale atto dei precedenti gradi del giudizio abbiano dedotto tale circostanza. Il giudizio sulla nullità per indeterminatezza dell’oggetto del contratto non può, invero, essere compiuto per la prima volta nel processo di cassazione, perchè la valutazione della completezza del contenuto negoziale discende da un giudizio di fatto, che può essere formulato soltanto interpretando il contesto complessivo del contratto, per stabilirne significato e portata.

Nè possono i ricorrenti lamentare il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella specie, nel testo antecedente al D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012, “ratione temporis” applicabile) sulla validità del contratto di permuta, in quanto siffatta censura presuppone che il giudice del merito non abbia preso in esame una questione oggetto di doglianza o l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma dovendosi pur sempre chiarire quando si fosse richiesto al giudice della sentenza impugnata di pronunciarsi su questo punto.

In ogni caso, il contratto per cui è causa è stato qualificato dalla Corte d’Appello di Salerno come preliminare di permuta di bene presente (il fabbricato con annesso giardino sito in (OMISSIS)) con bene futuro (i tre appartamenti e relativi box compresi nel nuovo edificio da costruire sull’area di sedime del precedente dopo la demolizione di quello). La Corte di merito ha poi aggiunto che soltanto quattro giorni dopo aver stipulato il preliminare, i fratelli C. presentarono il progetto predisposto dall’ingegnere E. al Comune di Siano, da loro stessi sottoscritto, circostanza che, “unita alla puntuale descrizione in contratto degli appartamenti oggetto di permuta, consente di ritenere dimostrata la consapevolezza, da parte dei predetti germani e sulla base di adeguati disegni e planimetrie proggettuali, della esatta consistenza degli appartamenti che erano stati loro promessi in permuta”. Poichè l’oggetto del contratto si definisce determinabile quando può essere determinato con i criteri che il contratto stesso e la pratica delle cose necessariamente comportano, in maniera che l’obbligazione dedotta in contratto può avere attuazione e questa rispondere a quel preciso interesse che la volontà delle parti ha inteso regolare, la motivazione della Corte d’Appello convince del fatto che, esattamente all’opposto di quanto sostengono i ricorrenti, i contraenti avevano proceduto alla diretta determinazione della cosa futura dovuta in permuta della cosa presente, fissando le caratteristiche essenziali delle costruzioni da eseguire sull’area trasferita (cfr. Cass. Sez. 1, 30/03/1967, n. 683). Anche, peraltro, delle clausole determinative del contenuto del contratto i ricorrenti omettono di trascrivere, o comunque di specificare, il contenuto, secondo quanto imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Non è poi ammissibile la censura volta a contrastare l’affermazione della Corte d’Appello circa l’avvenuta produzione di documentazione attestante l’avvenuto rilascio della concessione edilizia, in quanto non rientra nel sindacato di legittimità la denucia della parte che assuma che il giudice abbia errato nel ritenere prodotto in giudizio un documento decisivo, perche lo stesso non sarebbe mai stato prodotto.

4. E’ altrettanto infondato il secondo motivo di ricorso.

La Corte d’Appello di Salerno, nella sentenza non definitiva del 10 novembre 2011, rigettata la domanda principale ex art. 2932 c.c. della E. Costruzioni, ha comunque dichiarato l’inadempimento dei C. rispetto alle obbligazioni nascenti dal contratto preliminare dell’11 giugno 1992. La Corte di merito ha così accertato che il 15 giugno 1992 i fratelli C. presentarono il progetto predisposto dall’ingegnere E. al Comune di Siano, e che lo stesso giorno dell’istanza la Commissione Edilizia rilasciò parere favorevole con prescrizioni. Il 18 giugno 1992 il Sindaco comunicò tale parere condizionato a che “il tetto venga realizzato come dai grafici corretti”. I fratelli C., tuttavia, non provvidero mai a ritirare la concessione edilizia (avendo maturato una volontà contraria all’esecuzione del progetto E.) e ciò per la Corte d’Appello ha concretato un grave inadempimento rispetto alla programmata operazione economica, essendo l’ultimazione delle strutture in cemento armato dell’immobile da costruire condizione per la stipula dell’atto pubblico traslativo (art. 11 del contratto, riportato a pagina 9 di sentenza).

I ricorrenti contrastano tale ricostruzione degli obblighi contrattuali posti a loro carico dalla Corte d’Appello, ma è compito del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, l’esatta identificazione delle contrapposte prestazioni quali risultano dall’interpretazione della volontà negoziale, onde accertare la responsabilità del mancato funzionamento del sinallagma contrattuale.

Come può leggersi anche nella sentenza impugnata e nell’esposizione sommaria dei fatti di causa contenuta nel ricorso, la E. Costruzioni aveva già in primo grado richiesto la condanna dei convenuti per i ritardi e gli inedempimenti degli obblighi contrattuali, e in appello aveva domandato di dichiararsi l’inadempimento dei C..

Ora, la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilita contrattuale, quale proposta dall’ E. sin dal primo grado insieme alla pronuncia ex art. 2932 c.c., è domanda che comunque contiene quella volta ad ottenere l’accertamento dell’inadempimento della controparte, da valutare con riferimento agli obblighi convenzionalmente assunti nel contratto posto a fondamento dell’azione.

Questa Corte ha invero già chiarito come, in tema di contratto preliminare, la domanda di accertamento dell’esistenza sia del diritto del promissario acquirente di vedersi trasferita la proprietà dell’immobile sia dell’inadempimento della corrispondente obbligazione del promittente venditore, costituisce un “minus” rispetto a quella tesa ad ottenere la pronuncia di una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Pertanto, non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice di merito che, sulla domanda del promissario acquirente formulata ai sensi dell’art. 2932 c.c., si limiti a dichiarare l’inadempimento del promittente venditore a fronte del diritto del promissario acquirente al trasferimento della proprietà del bene, una volta constatata l’impossibilità di emettere la sentenza costitutiva di trasferimento immobiliare (Cass. Sez. 2, 25/10/2010, n. 21844).

5. Il ricorso va perciò rigettato. Consegue altresì la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, in favore della controricorrente Ferdinando E., mentre non occorre provvedere al riguardo per l’altra intimata Rosetta C., che non ha svolto attività difensive.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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