Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19156 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19156 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA

sul ricorso 108-2016 proposto da:
CAMILLO’ ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118, presso lo studio
dell’avvocato MARIA CARLA VECCHI, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ANDREA VERNAllA
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
2018

SERAFINI OIERLUCA, GIORGINI GIANCARLO;
– intimati –

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avverso la sentenza n. 834/2015 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 19/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

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Data pubblicazione: 19/07/2018

consiglio del 26/03/2018 dal Consigliere Dott. ANNA

MOSCARINI;

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FATTI DI CAUSA
Annamaria Camillò convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Sanremo, Pierluca Serafini, progettista e direttore dei lavori
concernenti una unità immobiliare in Sanremo, e Giancarlo Giorgini,
collaudatore, perché fossero condannati al risarcimento dei danni subki

professionali. Rappresentò che l’opera realizzata era diversa dal
progetto e che i materiali utilizzati non erano adeguati a garantirne la
statica; che il Giorgini, incaricato del collaudo, aveva attestato,
contrariamente al vero, la corrispondenza dell’immobile al progetto e
l’idoneità dei materiali utilizzati; che, in conseguenza dei detti
inadempimenti, essa committente non ottenne la disponibilità
dell’immobile nei tempi previsti e dovette attendere a radicali interventi
di ripristino per ovviare ai gravi difetti incorsi.
I convenuti si costituirono in giudizio dichiarandosi estranei ad ogni
responsabilità, in particolare il direttore dei lavori osservò che la ditta
appaltatrice era stata scelta dalla committente e che la responsabilità
del mancato adeguamento al progetto e della inidoneità dei materiali
fosse esclusivamente della suddetta ditta. Il collaudatore Giorgini
rappresentò che il collaudo si limitò ad un esame visivo dell’opera e
che, in base all’esame svolto, non erano risultati vizi evidenti. Fu
espletato un accertamento tecnico preventivo per stimare i lavori da
eseguire per mettere in sicurezza i pilastri in cemento armato della
struttura e tutti gli altri elementi e, all’esito di tale accertamento, il
Tribunale, con sentenza del 2013, condannò Serafini al pagamento
della somma di C 205.007,34, oltre interessi legali, e Serafini e Giorgini
in solido tra loro al pagamento di C 56.556,75, nonché alle spese del
grado. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 2015, nel
rigettare sia l’appello principale proposto dalla Camillò sia quello
incidentale proposto dal Serafini, compensò le spese tra le parti. Per

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in conseguenza della loro condotta negligente e contraria ai doveri

quanto ancora rileva ritenne, per un verso, che la responsabilità del
progettista-direttore dei lavori fosse più grave di quella del
collaudatore, attesa l’importanza del ruolo del primo e la sua costante
presenza in cantiere per tutta la durata dei lavori, per l’atro, che il
collaudatore non potesse essere tenuto a rispondere di tutti i danni

dei lavori ma solo di quelli costituiti dagli interventi di demolizione e
ripristino delle opere eseguite dopo il collaudo, necessari per
l’adeguamento statico dell’immobile, accertati in € 56.556,75. Ritenne
inoltre che mancasse la prova delle altre spese reclamate e del loro
ammontare e che non fossero ammissibili nuovi mezzi di prova ai sensi
dell’art. 345 c.p.c.
Avverso quest’ultima sentenza Annamaria Camillò propone ricorso per
cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia “la nullità della sentenza
impugnata in riferimento al rigetto della seconda parte (quella
subordinata) della domanda di cui al primo motivo d’appello circa la
necessità che fosse addebitato all’appellato ing. Giorgini l’importo delle
finiture realizzate (ed ancora da demolire) dopo l’avvenuto collaudo, la
cui quantificazione era stata svolta dalla c.t.u., ciò per omessa e/o
contraddittoria motivazione (art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.)”.
In particolare la sentenza viene censurata nella parte in cui, pur avendo
dato atto della responsabilità del collaudatore, per interventi di
demolizione e ripristino, avrebbe omesso di pronunciare sulle opere di
finitura eseguite dopo il collaudo. In altri termini, ove il collaudatore
Giorgini avesse rilevato i vizi strutturali come era suo dovere fare,
l’opera sarebbe stata interrotta e non sarebbero stati eseguiti inutili
lavori di finitura, i cui costi, unitamente a quelli delle demolizioni e del
successivo ripristino, dovevano essere posti a suo carico.

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prodotti dalle omissioni nell’attività di direzione e controllo del direttore

1.1 Va preliminarmente osservato che, sebbene nella rubrica del
motivo la censura venga denunciata quale vizio di motivazione, tuttavia
dall’esame della doglianza essa si traduce in un vizio di nullità della
sentenza il quale può essere scrutinato, secondo il consolidato
orientamento di questa Corte la quale non preclude il sindacato nel

le Sezioni Unite (Cass., U, n. 17931/2013), difatti, nell’ipotesi in cui il
ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata
sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è
indispensabile che questi faccia esplicita menzione della ravvisabilità
della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc.
civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi
univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa
omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame
allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si
limiti ad argomentare sulla violazione di legge (in proposito altresì
Cass., 3, n. 3020/2018).
1.2 Tanto preliminarmente osservato, il motivo è inammissibile per la
seguente ragione. Non sussiste alcuna nullità della sentenza, in quanto
la domanda di danni è stata accolta integralmente dai giudici di merito,
i quali hanno riconosciuto l’integrale responsabilità a carico del
progettista (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata, in motivazione) ed
una limitata responsabilità nei confronti del collaudatore, in relazione
agli interventi di demolizione e ripristino delle opere eseguite dopo il
collaudo. La parte, dunque, insistendo nel lamentare l’omessa
pronuncia sul motivo d’appello formulato in via subordinata in relazione
alla pretesa omissione sulle opere di finitura, mira a sostituire la propria
prospettazione dei fatti accertati rispetto a quella insindacabilmente
compiuta dal giudice di merito.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la “nullità della
sentenza impugnata per omessa motivazione o motivazione illogica

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caso di non corrispondenza del motivo alla violazione dedotta. Secondo

nonché per violazione dell’art. 1226 cod. civ. relativamente al rigetto
del motivo terzo di appello nella parte (subordinata) in cui (reiterando
l’errore del Tribunale già censurato nell’impugnazione) non ha
proceduto a liquidare in via equitativa il danno all’appellante
conseguente a non aver potuto abitare nell’edificio per cui è causa

In particolare viene censurata la sentenza nella parte in cui non ha
provveduto a liquidare, ricorrendo eventualmente ad un criterio
equitativo, il danno da mancato godimento dell’immobile, valutabile in
re ipsa, con riguardo al periodo, per contratto compreso tra la data
prevista di consegna (31/3/2011) e quella di effettiva fruibilità
dell’immobile. Ad avviso della ricorrente, la sentenza nel trattare il
motivo terzo di appello, avrebbe dedicato attenzione (e motivazione)
solo al divieto di acquisizione di nuove prove documentali e
all’inammissibilità di prove orali ma avrebbe del tutto taciuto sulla
richiesta di liquidazione di un danno, a titolo equitativo, per il mancato
godimento dell’alloggio nei tempi previsti dal contratto. Ciò darebbe
luogo ad un vizio di omessa motivazione o, nel caso in cui la si ritenesse
implicita, ad una violazione dell’art. 1226 c.c., ricorrendo tutti i
presupposti per una liquidazione equitativa (l’incontestata esistenza di
un danno risarcibile e la difficoltà di provare il danno nel suo esatto
ammontare).
2.1 D motivo è inammissibile con riferimento sia al vizio di omessa
pronuncia sia alla violazione di legge. La Corte d’Appello ha
adeguatamente motivato in ordine alla mancanza di elementi di prova
a sostegno della domanda risarcitoria sicchè non vi è alcun vizio di
omessa pronunzia; in particolare la Corte territoriale ha
adeguatamente dato conto della impossibilità di ammettere documenti
prodotti solo in grado di appello a sostegno della domanda di
risarcimento delle spese sostenute in conseguenza della mancata
disponibilità dell’immobile nei termini contrattuali (si veda p. 17 della

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dall’1/4/2011 a tutt’oggi (art. 360 co. 1 nn. 3 e 5)”.

impugnata sentenza in motivazione). Quanto alla pretesa ulteriore
omessa valutazione equitativa del danno, la censura pure è
inammissibile in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte, la valutazione equitativa deve essere sempre preceduta
da allegazione specifica di elementi di prova, pena l’inammissibilità

liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056
e 1226 c.c. richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la
certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è
spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto
che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui
proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che
si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed
apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che
appaia, invece – anche semplicemente in considerazione dell’id quod
plerumque accidit connesso all’illecito in termini di certezza o, almeno,
con un grado di elevata probabilità (Cass., Sez. 1, n. 17677 del
29/7/2009). Si comprende la ratio di tale previsione: intanto è possibile
ovviare agli specifici elementi di prova del danno, procedendo ad una
liquidazione equitativa che tenga il luogo della valutazione reale del
danno, in quanto la parte che ne è onerata abbia assolto al proprio
onere di allegazione e di prova della sussistenza e dell’entità materiale
del danno. In mancanza di tale allegazione la valutazione equitativa
sarebbe del tutto arbitraria in quanto non correlata in alcun modo agli
elementi costitutivi della fattispecie concreta (Cass., Sez. 2, n. 4310
del 22/2/2018; Cass., Sez. 6-3, n. 4534 del 22/2/2017; Cass., Sez. 3,
n. 20889 del 17/10/2016). A voler seguire il ricorrente nella sua
prospettazione, si finirebbe per ammettere un danno in re ipsa non
prospettabile nel vigente ordinamento giuridico.

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della medesima. In proposito questa Corte ha affermato che la

Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile con le
conseguenze sulle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, e
sul raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle

esborsi, più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 26/3/2018
Il Presidente

spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 3.500, oltre C 200 per

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