Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19156 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14588-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M., C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7944/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Considerato che:

La Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n. 17284/16 accoglieva il ricorso proposto da C.M. avverso l’avviso di accertamento in materia di estimi catastali.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 7944/2018, dichiarava inammissibile l’appello per nullità della notificazione.

Avverso la detta sentenza l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

La contribuente non si è costituita.

Diritto

Ritenuto che:

Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio denuncia la nullità e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1,2,3,4 e 5, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 16, del D.Lgs. n. 546 del 1992, della L. n. 24 del 2017, art. 1, commi 57 e 58, L. n. 890 del 1982 e dell’art. 149 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. La ricorrente, ricostruito il quadro di riferimento normativo, sostiene la validità dell’atto di appello notificato a mezzo di un servizio di posta privata affermando la tempestività della notifica spedita nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 156 e 291 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2.

Critica in particolare la decisione nella parte in cui ha ritenuto che la notifica eseguita a mezzo di un servizio di poste private fosse da ritenere inesistente in contrasto con l’indirizzo espresso dalla S.U. 14916/2016 laddove ha ritenuto configurabile l’inesistenza della notificazione solo nell’ipotesi di mancanza dell’atto e nel caso in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.

Ai fini di un corretto inquadramento del problema occorre ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che “in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017(Cass. sez. un. 299/20; Cass. 2020 nr 2299; Cass. 2020 nr 2300).

Alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell’appello eseguita da operatore di posta privata è dunque nulla e non inesistente, come invece ritenuto nella sentenza impugnata.

Occorre tuttavia verificare, prima di disporne la rinnovazione, se l’atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere l’appello inammissibile in quanto tardivo.

A tal fine va disposta l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la cancelleria acquisisca il fascicolo d’ufficio (relativo ai gradi di merito) presso la segreteria della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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