Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19156 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. III, 07/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA – Societa’ con unico socio soggetta a

direzione e coordinamento di Enel Distribuzione SpA, in persona del

Responsabile della Funzione Legale Calabria dell’Enel Distribuzione

SpA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16,

presso lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LECCE REGINALDO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P. 0 P.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 915/2008 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME del

23.2.08, depositata il 26/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VINCENZO

MARINELLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. L’Enel Distribuzione s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 giugno 2008, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso la sentenza parziale e quella definitiva, con le quali il Giudice di Pace di Soveria Mannelli – investito da P. C. di una domanda di risarcimento danni nel limite della giurisdizione equitativa contro essa ricorrente, in relazione all’illegittimo impianto in un fondo di loro proprieta’ di un palo di sostegno per un elettrodotto ed alle sue conseguenze dannose, nonche’ della domanda riconvenzionale proposta dall’Enel, per ottenere l’accertamento dell’intervenuta usucapione della servitu’ di tenere i pali sul fondo o la costituzione coattiva del relativo diritto, con consequenziale richiesta di rimessione dell’intera controversia al tribunale, competente per materia sulla riconvenzionale – aveva, rispettivamente, dichiarato l’incompetenza sulla riconvenzionale e, in accoglimento della domanda principale, condannato l’Enel al pagamento a titolo risarcitorio di parte della somma richiesta.

Il ricorso e’ stato proposto con indicazione come parte di P. C. e con notificazione nei confronti di quest’ultima, mentre nell’esposizione del fatto si allude alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio da parte di P.C..

L’intimata non ha resistito al ricorso.

2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si e’ osservato quanto segue:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile, in quanto la parte indicata in esso come intimata e cui il ricorso risulta notificato risulta diversa da quella che sia nella esposizione del fatto processuale, sia nella procura conferita in calce al ricorso, risulta indicata come controparte della ricorrente.

Infatti, nella prima pagina del ricorso si indica come parte contro cui il ricorso e’ proposto P.C. e nei suoi confronti risulta avvenuta la notifica del ricorso, come dalle relative relate e dagli avvisi di ricevimento. Viceversa, nella seconda pagina del ricorso la vicenda processuale cui il ricorso si riferisce e’ riferita come insorta con una citazione introdotta davanti al Giudice di Pace di Soveria Mannelli da P.C..

Inoltre, la procura risulta rilasciata al difensore dell’Enel Distribuzione per proporre ricorso contro la sentenza del 26 giugno 2008, resa dal Tribunale di Lamezia nei confronti di P. C. con il n. 915 (ed indicata come oggetto di impugnazione con lo stesso e numero e la stessa data anche nella prima pagina del ricorso).

In tal modo, chi legge il ricorso e deve apprezzare il requisito di ammissibilita’ del ricorso per cassazione, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 1, non e’ messo in alcun modo in grado di individuare, senza l’ausilio di elementi esterni al ricorso, quale sia la parte nei cui confronti il ricorso e’ stato proposto e se essa sia coincidente con quella nei cui riguardi il contraddittorio risulta instaurato per effetto della notificazione. Viene, pertanto, in rilievo il principio di diritto, secondo cui la previsione della sanzione della inammissibilita’ per la mancanza nel contenuto del ricorso per cassazione del requisito dell’indicazione delle parti di cui all’art. 366 c.p.c., n. 1 impone che il suo rispetto debba necessariamente emergere dal ricorso, impedendo, proprio per l’espresso riferimento del legislatore alla categoria della inammissibilita’ e non a quella della nullita’, per un verso che possa desumersi aliunde, cioe’ da atti diversi dal ricorso (come la sentenza impugnata ovvero la relazione di notificazione del ricorso ovvero atti del processo di merito) e, per altro verso (se del caso in analogia con quanto ipotizzato dall’art. 164 c.p.c.), dall’atteggiamento della parte intimata, che identifichi essa le parti (si veda Cass. n. 18512 del 2007).

La situazione di assoluta incertezza della parte intimata, innanzi individuata, rende superfluo l’ulteriore rilievo che si potrebbe fare in merito all’essere stato attivato il contraddittorio nei confronti di un soggetto, P.C., diverso (per il cognome) da quello nei cui confronti risulta effettuata la notificazione, circostanza che parimenti renderebbe il ricorso inammissibile perche’ proposto nei confronti di un soggetto che non e’ stata parte del giudizio di merito.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alla quale non e’ necessario aggiungere alcunche’.

Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.

Non e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA