Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19156 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 06/07/2021), n.19156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22185/2015 proposto da:

D.N., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELO NIGRETTI;

– ricorrente principale –

EQUITALIA SUD S.P.A., subentrata fusione per incorporazione ad

EQUITALIA ETR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’

10, presso lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ELENA DEL VECCHIO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 715/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/03/2015 R.G.N. 2911/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 24.3.2015, la Corte d’appello di Bari ha confermato, per quanto qui rileva, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione a pignoramento presso terzi proposta da D.N. in relazione a numerose cartelle esattoriali relative a crediti di natura previdenziale;

che avverso tale pronuncia D.N. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che Equitalia Sud s.p.a. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale fondato su due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, lett. a), (conv. con L. n. 248/2006), per non avere la Corte di merito ritenuto la nullità del pignoramento eseguito in suo danno anche in relazione a n. 9 cartelle esattoriali notificate a persona diversa da lui e per le quali non era stata depositata in giudizio la copia dell’avviso di ricevimento dell’ulteriore raccomandata che avrebbe dovuto essergli inviata;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, artt. 1 e 7, in combinato disposto con la L. n. 241 del 1990, art. 3, per avere la Corte territoriale disatteso senza sufficiente motivazione le risultanze della CTU disposta in prime cure in ordine all’illegittimità della pretesa creditoria relativa alle sanzioni e agli interessi applicati, dei cui criteri di calcolo la società concessionaria della riscossione non aveva dato idonea spiegazione;

che i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in ragione delle modalità con cui sono state proposte le censure, e sono inammissibili per difetto di specificità, nulla precisandosi circa le diverse persone alle quali sarebbero state notificate le cartelle esattoriali di cui al primo motivo (questione, peraltro, su cui la sentenza impugnata nulla dice e di cui non si comprende quando e come sarebbe stata veicolata nel giudizio di merito) e non risultando trascritta in ricorso, nemmeno nelle parti all’uopo rilevanti, la relazione di consulenza tecnica eseguita in primo grado e posta a fondamento del secondo motivo di censura, nè precisandosi in quale luogo del fascicolo processuale e/o di merito essa in atto si troverebbe;

che il ricorso principale, pertanto, va dichiarato inammissibile;

che all’inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia ex art. 334 c.p.c., del ricorso incidentale, atteso che, trattandosi di processo iniziato dopo l’entrata in vigore della novella apportata all’art. 327 c.p.c., comma 1, esso, per poter essere ugualmente trattato, avrebbe dovuto essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (24.3.2015), risultando invece notificato in data successiva;

che, avuto riguardo alla sostanziale soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale e della consequenziale inefficacia del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, da parte del solo ricorrente principale, essendosi chiarito che analogamente non può predicarsi per il ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334 c.p.c., comma 2, trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (così da ult. Cass. n. 1343 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

 

 

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