Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19156 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 01/08/2017, (ud. 23/06/2017, dep.01/08/2017),  n. 19156

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 9652 del 2013 proposto da:

M.V., rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe

Rianna e Maria Rosaria Crovace, con domicilio eletto nello studio

dell’Avvocato Luciana Francioso in Roma, viale Parioli, n. 54;

– ricorrente –

contro

P.M., rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco

Casertano, Stefano Casertano e Gianluca Casertano, con domicilio

eletto nello studio dell’Avvocato Emilio Iacobelli in Roma, via

Panama, n. 74;

– controricorrente –

e contro

BANCA DI CREDITO POPOLARE, soc. coop. p.a.; COMUNE DI CASERTA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data

31 gennaio 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 giugno 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – M.V. ha impugnato il decreto emesso dal giudice dell’esecuzione della sezione distaccata di Caserta nella procedura iscritta al n. 76 del 2009, decreto con il quale veniva liquidata in favore del c.t.u. dott. P.M. la somma di Euro 1.904, ritenuta eccessiva dall’opponente sia per l’esiguo importo del valore della causa, di poco superiore a Euro 600, sia in considerazione del ritardo nel deposito della perizia da parte del c.t.u..

2. – Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza depositata il 31 gennaio 2013, ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di opposizione in favore del solo resistente costituito.

Il Tribunale ha rilevato: che l’incarico peritale conferito prevedeva la visione e lo studio di numerosa documentazione bancaria; che è corretta l’applicazione dell’art. 2 della tabella allegata al D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, data l’ampiezza dell’indagine, estesa all’aspetto complessivo del rapporto bancario in questione; che nella liquidazione del compenso esattamente non si è dato rilievo al ritardo nel deposito della perizia, attesa la eccezionale e rilevante complessità dell’attività svolta dal perito.

3. – Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 aprile 2013, sulla base di quattro motivi.

Il P. ha resistito con controricorso.

Nessuno degli altri intimati ha svolto attività difensiva in questa

sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del controricorrente.

Infatti, in tema di spese di giustizia, avverso l’ordinanza non appellabile resa in sede di opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, nei confronti del decreto di liquidazione emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, è proponibile il ricorso per cassazione, in considerazione della natura decisoria del provvedimento e della sua capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi.

2. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione del D.M. 30 maggio 2002, artt. 1, 2 e 4) ci si duole che il giudice abbia liquidato il compenso applicando lo scaglione maggiore di valore previsto dall’art. 2, che contempla una forbice oscillante da Euro 258.228,46 a Euro 516.456,90, e computando la media dei valori percentuali, laddove il valore della causa era di poco superiore a Euro 600, tale essendo la somma dedotta nell’atto di pignoramento presso terzi nei confronti della banca tesoriera. Ad avviso del ricorrente, il giudice a quo non avrebbe collocato la vicenda nel giusto valore di riferimento.

2. – Il motivo è fondato.

Nella specie è pacifico che il M., in virtù di sentenza e di pedissequo atto di precetto, vanta un credito nei confronti del Comune di Caserta pari a Euro 606,10; che il M., data l’inerzia dell’ente locale in ordine al pagamento del dovuto, ha notificato atto di pignoramento al terzo tesoriere, la Banca di Credito Popolare, che ha reso una dichiarazione negativa; che il M. ha contestato la predetta dichiarazione e chiesto che fosse disposto l’accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.; che il giudice, nel procedimento così instaurato, ha nominato c.t.u. il dott. P., cui ha affidato l’incarico di verificare, in particolare, la completezza della documentazione contabile depositata in giudizio dalla Banca e di verificare se successivamente alla data di notifica dell’atto di pignoramento vi fossero poste attive, indicandone l’entità e la data del corrispondente accredito.

Questa Corte ha già statuito che nel sistema di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, ed ai sensi dell’art. 2, delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, al consulente tecnico in materia contabile spetta di norma un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia; mentre, soltanto ove non sia possibile determinare il valore della controversia, si applica il criterio residuale, di cui all’art. 1 delle medesime tabelle, di commisurare l’onorario al tempo necessario per lo svolgimento dell’incarico (Cass., Sez. 2^, 2 settembre 2013, n. 20116).

Da tale principio il giudice a quo si è discostato.

Invero, poichè si è di fronte ad una consulenza tecnica in materia contabile in una controversia del valore di Euro 606,10, il giudice della liquidazione avrebbe dovuto calcolare l’onorario spettante al consulente tecnico a percentuale in base al predetto valore della controversia, tenendo conto del primo scaglione di cui all’art. 2 del citato D.M. (quello fino a Euro 5.164,57), con salvezza, in ogni caso, di un compenso non inferiore a Euro 145,12, secondo quanto previsto nel secondo comma della medesima disposizione.

Ha pertanto errato il giudice dell’opposizione a confermare una liquidazione del compenso svincolata dal valore della controversia, non essendo di per sè sufficiente a consentire una deroga al criterio contenuto nella tabella la circostanza che l’incarico peritale conferito prevedeva la visione e Io studio di “numerosa documentazione bancaria come emerge dalla documentazione contenuta nel supposto informatico allegato agli atti di causa”.

3. – Per effetto dell’accoglimento del primo motivo resta assorbito l’esame delle ulteriori censure: (a) del secondo motivo (falsa applicazione del d.m. 30 maggio 2002, art. 4 dell’allegata tabella – nullità: difetto e contraddittorietà della motivazione), con cui si denuncia l’astrattezza della motivazione dell’ordinanza impugnata, che richiama l’art. 4 della tariffa, senza considerare che nè il giudice dell’esecuzione, che aveva liquidato il compenso, nè nessuno dei soggetti processuali hanno sostenuto la riconducibilità dell’attività svolta dal c.t.u. nella materia del bilancio; (b) del terzo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 134 cod. proc. civ.; nullità dell’ordinanza impugnata per motivazione apparente e contraddittoria), con il quale si lamenta che sarebbe del tutto incomprensibile l’affermato meccanismo di coapplicazione degli artt. 2 e 4 della menzionata tabella (l’ordinanza impugnata nulla direbbe sullo scaglione ritenuto applicabile nè sul valore della causa; e sarebbe erronea la ritenuta carenza, da parte del giudice a quo, di riesaminare la questione nel merito; l’affermazione della eccezionale e rilevante complessità dell’incarico non sarebbe assistita da argomenti idonei a consentire di ripercorrere logicamente il ragionamento svolto dal primo giudice); (c) del quarto motivo (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), il quale censura l’affermazione secondo cui il c.t.u. avrebbe dovuto esaminare una copiosa documentazione bancaria, laddove l’opera dell’ausiliare si è sostanziata nell’elencare, con semplice operazione di “copia e incolla” su foglio informatico, i movimenti effettuati dalla banca per conto del Comune.

4. – L’ordinanza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che la deciderà in persona di diverso magistrato.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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