Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19155 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17672-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. STOPPANI

1, presso lo studio dell’avvocato CARLO COMANDE’, che lo rappresenta

e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/01/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 10/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio carnevale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo si deduce la “violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la C.T.R. trascurato l’ostatività del condono tombale cui il contribuente aveva aderito per gli anni (OMISSIS), nonchè la tardività dell’istanza di rimborso del 28.5.2007 rispetto al termine di decadenza (48 mesi) previsto dalla legge.

2. Il secondo mezzo integra invece un non meglio precisato “vizio motivazionale” in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

3. Il primo motivo è fondato, anche alla luce delle deduzioni svolte in controricorso, nei termini che seguono.

4. Con riguardo alle annualità dal (OMISSIS), per le quali è pacifica la definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 9 costituisce ius receptum, a partire da Cass. s.u. n. 14828/08, che “In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto”, poichè “il condono, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti, quali coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo eventualmente il rimborso delle somme indebitamente pagate, o corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria” (Cass. sez. V, sent. nn. 22559/08, 6699/14, 4307/15 9977/15, 13266/15, 2622/16, 5140/16).

5. Con riguardo alle restanti annualità, invece, per ammissione dello stesso controricorrente la decadenza si sarebbe verificata limitatamente all’anno (OMISSIS).

6. Resta assorbito il secondo motivo, peraltro inammissibile (in quanto non conforme al paradigma legale e sostanzialmente diretto ad una rivisitazione del merito della decisione), oltre che infondato (in quanto la motivazione del giudice d’appello sull’insussistenza dei presupposti impositivi ai fini dell’Irap risulta pienamente conforme alle recenti statuizioni rese dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. s.u. n. 9451/16 e n. 7291/16).

7. In conclusione, il ricorso va accolto e la causa va rinviata al giudice d’appello che, in diversa composizione, provvederà anche alla statuizione sulle spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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