Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19155 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19155 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 22415-2016 proposto da:
SIELECKI GRZEGOR JAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
FERRARA, rappresentato e difeso dagli avvocati BIAGIO LAURI,
CARMINE LAURI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
GENERALI ITALIA SPA, quale successore a titolo particolare di
ASSICURAZIONI GENERALI SPA, nella qualità di impresa designata
per la gestione dei danni a carico del F.G.V.S. per la Regione
Campania in persona del legale rappresentante p.t., Dott. GIOVANNI

,Wt?

DIGITO, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE ROBERTO
ARDIGO’ 31, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO

Data pubblicazione: 19/07/2018

D’AMBROSIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CESARE RUFFILLI
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente nonché

per la gestione dei danni a carico del F.G.V.S. per la Regione
Campania

intimata

avverso la sentenza n. 1907/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 27/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Sielecki Grzegor Jan propose appello avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino n. 1929/2012, depositata il 21 novembre 2012,
con cui, in parziale accoglimento della domanda proposta in primo
grado dall’appellante, l’Assicurazioni Generali S.p.a., nella qualità di
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S.,
era stata condannata al pagamento, in favore del predetto, della
somma complessiva di euro 45.448,66, comprensiva di interessi e
rivalutazione, oltre interessi dalla sentenza al saldo nonché alle spese
di lite e al pagamento delle spese di c.t.u., a titolo di risarcimento dei
danni subiti da Sielecki Grzegor Jan in data 14 luglio 2005, allorché,
mentre camminava a piedi verso Lauro ai margini della strada
provinciale per Casola, in frazione Pernosano del Comune di Pago del
Vallo, era stato investito da un’autovettura non identificata che
procedeva in direzione Domicella, il cui conducente aveva proseguito
la marcia.

Ric. 2016 n. 22415 sez. 53 – ud. 23-03-2018
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ASSICURAZIONI GENERALI SPA, nella qualità di impresa designata

In particolare l’appellante lamentò il mancato riconoscimento del
danno patrimoniale futuro come lucro cessante da incapacità
lavorativa specifica.
Generali Italia S.p.a., quale successore a titolo particolare di
Assicurazioni Generali S.p.a., nella qualità di impresa designata per la

propose, a sua volta, appello incidentale, lamentando l’erroneo
accoglimento della domanda, pur se basata, a suo avviso, su
dichiarazioni testimoniali contraddittorie ed inidonee a provare il fatto
storico e la responsabilità del conducente del veicolo sconosciuto,
nonché l’operata personalizzazione del danno, sebbene il ricorrente
non avesse, sempre secondo l’appellante incidentale,
sufficientemente provato circostanze di fatto da cui poter desumere
l’incidenza delle lesioni su specifici aspetti dinamico-relazionali.
Il contraddittorio fu instaurato anche nei confronti della società
convenuta in primo grado, che non si costituì in secondo grado.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 27
maggio 2016, accolse l’appello incidentale, dichiarò assorbita la
delibazione dell’appello principale e, per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata, rigettò la domanda proposta in primo grado da
Sielecki Grzegor Jan, dichiarò interamente compensate tra le parti le
spese del doppio grado del giudizio di merito, pose le spese della
c.t.u. definitivamente a carico di Sielecki Grzegor Jan e condannò
quest’ultimo alla restituzione, subordinatamente al passaggio in
giudicato di quella sentenza, di quanto percepito in esecuzione della
sentenza impugnata, oltre interessi legali, dal pagamento al
soddisfo.
Avverso la sentenza della Corte di merito Sielecki Grzegor Jan ha
proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi e illustrato da
memoria.

Ric. 2016 n. 22415 sez. 53 – ud. 23-03-2018
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gestione dei danni a carico del F.G.V.S., contestò il gravame e

Ha resistito con controricorso Generali Italia S.p.a., quale
successore a titolo particolare di Assicurazioni Generali S.p.a., nella
qualità di impresa designata per la gestione dei danni a carico del
F.G.V.S..
La società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

pervenute nella cancelleria di questa Sezione in data 14 marzo 2018.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

motivazione semplificata.
2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art.
436 cod. proc. civ. e art. 111, secondo comma, Cost., per nullità del
procedimento ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per
avere la Corte di merito accolto l’appello incidentale della convenuta
sebbene non notificato. Sielecki Grzegor Jan sostiene, in particolare,
che la procedibilità del ricorso non è disponibile dalle parti e
l’improcedibilità dell’appello incidentale per mancata notifica deve
essere rilevata d’ufficio dal Giudice.
2.1. Il motivo è fondato e va, pertanto, accolto.
Va osservato che la controricorrente, nel rappresentare, in
controricorso, che, diversamente da quanto affermato nella sentenza
impugnata, l’appello incidentale era stato regolarmente notificato al
difensore in grado di appello del ricorrente, deduce in realtà un vizio
revocatorio che non può essere denunciato in sede di giudizio di
cassazione ma può essere fatto valere, sussistendone i presupposti,
solo con lo strumento della revocazione (arg. ex Cass. 24/08/2000, n.
11056; Cass. 27/04/2010, n. 10066). Va, inoltre, evidenziato che I
controricorrente neppure ha proposto sul punto ricorso incidentale
condizionato.

Ric. 2016 n. 22415 sez. 53 – ud. 23-03-2018

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Il ricorrente ha pure inviato a mezzo pec “brevi deduzioni”

Premesso quanto sopra, si rileva che, nella sentenza impugnata,
non idoneamente censurata sul punto, come già detto, si afferma che
l’appello incidentale non è stato notificato.
La sentenza impugnata non risulta, quindi, in linea con la
pronuncia di questa Corte a sezioni unite (Cass. 30/7/2008, n.

proposto è improcedibile se non sia avvenuta la notificazione del
ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, non essendo
consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine perentorio
per provvedere ad una nuova notificazione ai sensi dell’art. 291 cod.
proc. civ., precisandosi che il principio, affermato per l’appello
principale, deve estendersi anche all’appello incidentale, come
sostenuto anche di recente da questa Corte (Cass., 3/04/207, n.
8595; Cass. 19/01/2016, n. 837).
Al ricordato orientamento questo il Collegio ritiene di dare
continuità.
Ne consegue l’improcedibilità dell’appello incidentale proposto da
Generali Italia S.p.a., quale successore a titolo particolare di
Assicurazioni Generali S.p.a., nella qualità di impresa designata per la
gestione dei danni a carico del F.G.V.S..
3. Dall’accoglimento del primo motivo resta assorbito, come pure
sostenuto dallo stesso ricorrente nelle memorie depositate (v. p. 4)
l’esame del secondo e del terzo motivo con i quali, rispettivamente, si
lamenta «Omesso-erroneo esame/valutazione delle risultanze
istruttorie da travisamento delle prove nel giudizio d’inattendibilità
della testimonianza di parte attorea in relazione all’art. 360, comma
1°, n. 5), c.p.c.» e «Omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360,
comma 1°, n. 5) c.p.c. — Omessa/incompleta valutazione
dell’emergenze di causa rilevanti nella ricostruzione dei fatti di causa
e nella decisione della controversia sub iudice», evidenziandosi che il
Ric. 2016 n. 22415 sez. 53 – ud. 23-03-2018
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20604), la quale ha affermato che l’appello tempestivamente

ricorrente non ha in questa sede rimesso in discussione la questione
relativa al mancato riconoscimento del danno patrimoniale futuro da
incapacità lavorativa specifica, oggetto dell’appello principale.
4. Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo del ricorso,
assorbiti gli altri, va cassata senza rinvio la sentenza impugnata e va

Generali Italia S.p.a., quale successore a titolo particolare di
Assicurazioni Generali S.p.a., nella qualità di impresa designata per la
gestione dei danni a carico del F.G.V.S..
5. Le spese del presente giudizio di cassazione e quelle del
giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo,

ponendosi

definitivamente

a

carico

dell’attuale

controricorrente anche le spese di c.t.u. e disponendosi la chiesta
attribuzione delle spese del secondo grado in favore dell’avv.
Salvatore Graziano, evidenziandosi che l’attribuzione non è stata,
invece, richiesta per le spese del giudizio di legittimità.
6.

Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della

insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara improcedibile
l’appello incidentale proposto da Generali Italia S.p.a., quale
successore a titolo particolare di Assicurazioni Generali S.p.a., nella
qualità di impresa designata per la gestione dei danni a carico del
F.G.V.S.; pone definitivamente a carico della controricorrente le spese
di c.t.u. e condanna detta parte al pagamento, in favore di Sielecki
Ric. 2016 n. 22415 sez. 53 – ud. 23-03-2018
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dichiarata l’improcedibilità dell’appello incidentale proposto da

Grzegor Jan, delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro
5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del
15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge,
con attribuzione all’avv. Salvatore Graziano, nonché delle spese del
presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per

esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 marzo 2018.

compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli

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