Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19155 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 15/09/2020), n.19155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2719-2019 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DEL DUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA TERESA CIOTTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4356/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Equitalia Sud spa, in data 17.9.2013, notificava a P.M. una cartella relativa al pagamento di un debito relativo ad imposta dovuta per la registrazione della sentenza civile emessa dal Tribunale di Latina in danno di Pe.Ma., deducendone l’illegittimità in relazione alla già intervenuta rinunzia all’eredità di Pe.Ma., effettuata con atto notarile del 24.4.2012.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo decisiva la rinuncia all’eredità- L’Agenzia delle entrate impugnava con appello la sentenza e la CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’impugnazione, rilevando che la cartella poteva essere impugnata unicamente per vizi propri dell’atto, sicchè in mancanza di impugnazione dell’avviso di liquidazione presupposto, ritualmente notificato e divenuto definitivo “il ricorso con il quale si eccepiva un fatto ostativo di merito(rinuncia all’eredità) avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile”.

P.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 521 c.c.. La CTR avrebbe errato nel ritenere inammissibile l’impugnazione della cartella sotto il profilo della rinuncia all’eredità- Il giudice di appello avrebbe omesso di considerare che in forza del ricordato art. 521 c.c. la rinuncia all’eredità ha efficacia retroattiva. Orbene, secondo il ricorrente l’avviso di liquidazione era stato notificato dall’Ufficio nella qualità di erede, mentre la cartella di pagamento era stata notificata personalmente allo stesso ricorrente. Ora, secondo il ricorrente l’eventuale impugnazione di un atto indirizzato al contribuente rinunziante nella qualità di erede avrebbe potuto dare luogo ad un’ipotesi di accettazione tacita ex art. 476 c.c., trattandosi di atto che non avrebbe avuto il potere di compiere se non nella qualità di erede. La CTR non avrebbe considerato che il rinunziante all’eredità non poteva in alcun modo rispondere del debito fiscale del de cuius, a nulla rilevando la pregressa definitività dell’avviso di liquidazione, potendo tale circostanza essere comunque fatta valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento, secondo quanto chiarito da Cass. n. 13639/2018.

Il procedimento va rimesso all’esame della sezione quinta civile, non ricorrendo i presupposti per la decisione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rimette gli atti alla sezione quinta civile.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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