Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19155 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 01/08/2017, (ud. 23/06/2017, dep.01/08/2017),  n. 19155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 23808 del 2012 proposto da:

D.R.M., rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio

Lacapra e Giovanni Battista Conte, con domicilio eletto nello studio

di quest’ultimo in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99;

– ricorrente –

contro

C.I., rappresentata e difesa dall’Avvocato Samo Sanzin, con

domicilio eletto nello studio dell’Avvocato Valentina Romagna in

Roma, via Mario Savini, n. 7;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 517/12 in

data 7 agosto 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 giugno 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Trieste, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 7 agosto 2012, ha rigettato l’appello interposto da D.R.M. e, per l’effetto, ha confermato la sentenza n. 229/11 in data 14 aprile 2011 del Tribunale di Gorizia, e ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese sostenute nel grado dall’appellata C.I.;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il D.R. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 ottobre 2012, sulla base di due motivi;

che l’intimata ha resistito con controricorso.

Considerato che in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, con atto depositato in cancelleria il 30 maggio 2017 il ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione;

che la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, che ha a sua volta rinunciato al proprio controricorso;

che pertanto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c., deve dichiararsi l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, avendo la controricorrente aderito alla rinuncia.

PQM

 

dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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