Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19154 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15422-2015 proposto da:

MIP M. IMPRESA POSA 2000 SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 35, presso lo studio dell’avvocato

DOMENICO VITTUCCI, che la rappresenta e difende giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7858/35/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 10/12/2014, depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

la Corte, costituito il contraddittorio camerate sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione D.Lgs. N. 346 del 1992, art. 36”, per avere la C.T.R. “poco o nulla detto sulle richieste delle parti e su quanto dalle stesse dichiarato”, adottando una sentenza che sarebbe “lacunosa, illogica, contraddittoria e non tiene conto di tutto quanto esposto nell’appello nè fornisce risposte ai singoli motivi di impugnativa”.

2. Il secondo mezzo censura la “violazione ed errata applicazione D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1. Contraddittorietà D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36”, in quanto: “l’avere partecipato al contraddittorio nulla prova”; “l’inadeguatezza dello studio di settore non deve essere provato dal contribuente”; “l’Ufficio non ha esaminato la documentazione contabile relativa alla società””; “i parametri previsti dagli studi di settore sono stati applicati sic et simpliciter alla società ricorrente, nonostante il contraddittorio”.

3. Entrambi i motivi, equivocamente riconducibili ai vari vizi contemplati dall’art. 360 c.p.c. (errores in procedendo ed in indicando nonchè lacune motivazionali) sono affetti da inammissibilità ed infondatezza.

4. In particolare, il primo è generico cd impropriamente affidato alla pedissequa trascrizione delle motivazioni dell’appello, dalla cui lettura in ogni caso emerge che, per quanto in modo sintetico, il giudice ha riportato adeguatamente le deduzioni di parte (pag. 1 sent.) ed esposto sufficientemente le ragioni della decisione (pag. 2).

5. Quanto al secondo, occorre richiamare il costante orientamento di questa Corte per cui “I parametri o studi di settore previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazione di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzalo, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento” (Cass. sez. 5, n. 3415/15; conti cent. nn. 11633/13, 15633/14, 21136/15, 848/16; v. S.U. n. 26635/09).

6. Inoltre, pur ritenendosi che in tema di accertamento standardizzato “il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sè soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la presunzione alla concreta realtà economica dell’impresa” (Cass. sez. 5, n. 27822/13), è stato altresì precisato che “l’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offirla dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte” (Cass. sez. 5, n. 9207/16).

7. E’ dunque consolidato il principio per cui “il potere di accertamento dell’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e L. n. 549 del 1995, art. 3, una volta che l’amministrazione finanziaria abbia applicato i parametri presuntivi, personalizzati in relazione alla specifica situazione del contribuente, ed abbia soppesato e disatteso le contestazioni proposte da quest’ultimo in sede amministrativa, non può ritenersi condizionato da alcun altro incombente (25995/14; 10042/14; 6929/13)”, e che “l’ufficio che procede ad accertamento dell’imposta sui redditi ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), avvalendosi, ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181, dei parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari previsti dal successivo comma 184, e poi specificati dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, non deve apportare alcun elemento atto a confortare il proprio diverso accertamento, perchè gli elementi considerati nell’elaborazione dei parametri stessi e l’applicazione di questi ai dati esposti dal singolo contribuente hanno già i caratteri della presunzione legale, quali richiesti dall’art. 2728 c.c., comma 1, e sono di per sè idonei a fondare un corrispondente accertamento, restando comunque consentito al contribuente di provare, anche con presunzioni, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, l’inapplicabilità dei parametri alla sua posizione reddituale” (Cass. nn. 8812/16, 11991/11, 25376/10, 3228/09).

8. Alla luce di siffatte premesse, è di tutta evidenza che non trovano riscontro gli addebiti mossi alla sentenza impugnata, con particolare riguardo alle valutazioni compiute dai giudici d’appello sull’efficacia probatoria dell’accertamento standardizzato, risultando del tutto conformi ai principi sopra richiamati le affermazioni in base alle quali: a) “gli studi di settore forniscono un’indicazione il cui risultato deve essere rapportato alla concreta e particolare situazione rappresentata dagli elementi oggettivi forniti dal contribuente”; b) “il ragionamento presuntivo per avere e laghi probatoria… deve basarsi su fitti certi e obbiettivamente riscontrabili”; c) “quest’ultimi nella fattispecie emergono sia dal contraddittorio che dalla motivazione dello stesso avviso di accertamento, e l’ufficio li ha valuti”; d) “il ragionamento di tipo presuntivo si fonda su fatti e circostanze emersi nella fase istruttoria, per cui il contribuente in base al principio generale stabilito dall’art. 2697 c.c., ha l’onere di provarne l’esistenza”; c) gli accertamenti D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1 e successive modifiche, sono fondati su gravi incongruente tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche svolta, per cui l’appellante non ha opposto motivi atti a sostenere il ribaltamento dell’onere della prova, tali da giustificare lo scostamento accertato”; f) “l’Agenzia nel determinare l’accertato non ha accolto le eccezioni proposte dalla società, in quanto la stessa non ha prodotto alcuna valida documentazione giustificativa”.

9. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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