Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19154 del 19/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 19154 Anno 2018
Presidente: SCRIMA ANTONIETTA
Relatore: SAIJA SALVATORE

Consumi contestazione

ORDINANZA

– Onere

sul ricorso 6824-2015 proposto da:
GIORICO

HOTELS

Amministratore

SRL
Unico,

in
Dott.

della prova

persona
MARCELLO

del

suo R.G.N. 6824/2015

GIORICO, cron. “5(1

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. FRIGGERI Rep.

82,

presso lo studio dell’avvocato MARIO FIANDANESE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO DORE
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

COMUNE ALGHERO , in persona del Sindaco in carica
suo legale rappresentante pro-tempore, Dott. MARIO
BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA

1

&A_

Ud. 15/03/2018
CC

Data pubblicazione: 19/07/2018

TROVATO,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

GIUSEPPE MANNI giusta procura a margine del
controricorso;
I

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2014 della CORTE D’APPELLO
SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 08/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 15/03/2018 dal Consigliere Dott.
SALVATORE SAIJA;

10

N. 6824/15 R.G.

FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 14.2.2003, la società Carlos V 88 s.r.I., proprietaria
dell’Hotel Carlos V in Alghero, convenne in giudizio il Comune di Alghero,
contestando le pretese dell’ente per corrispettivo di somministrazione di acqua

nel 2002 – per gli anni dal 1994 al 1997 e dal 1999 al 2000, per complessivi C
69.090,00. L’attrice dedusse che le pretese erano erronee, anche a causa
dell’inesatto adempimento dell’ente, giacché l’erogazione del servizio era
discontinua e inidonea a garantire le proprie esigenze (tanto che era stato
necessario dotarsi di cisterna, con sistema di sollevamento dell’acqua ai piani
alti); il sistema di misurazione non era a norma di legge in quanto privo di
valvola di sfiato; una gran quantità di acqua (pari al 40%) andava dispersa
nella vetusta rete, con costi ripartiti tra tutti gli utenti, compresa essa attrice;
non erano mai stati definiti standard di qualità generali e specifici; le tariffe .7)7
erano state adottate dalla Giunta Municipale e non, invece, dal Consiglio
Comunale; il Comune aveva comunque contabilizzato, per taluni periodi,
consumi presunti e non effettivi; eccepiva, infine, la prescrizione quinquennale,
ex art. 2948, n. 4, c.c., per i crediti vantati fino al 1997. Concludeva in
conformità, chiedendo in particolare accertarsi la misura del corrispettivo
dovuto per i consumi effettivi e previa disapplicazione delle delibere tariffarie
illegittime, con riduzione dello stesso corrispettivo, a titolo risarcitorio o
indennitario, per l’inesatto adempimento del fornitore, anche in via equitativa,
con condanna del Comune al risarcimento del danno emergente per gli esborsi
3

– riportate in una diffida stragiudiziale e in successive fatture, tutte recapitate

N. 6824/15 R.G.

per la cisterna e l’impianto di sollevamento, nonché alla restituzione di quanto
eventualmente pagato in più.
,
Nel contraddittorio col Comune, il Tribunale di Sassari, sez. dist. di Alghero,
i rigettò la domanda attrice con sentenza del 22.1.2009. La società Giorico

Corte d’appello di Cagliari, Sez. dist. di Sassari, lo respinse con decisione del
8.2.2014.
Giorico Hotels s.r.l. ricorre ora per cassazione, affidandosi ad almeno due
motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Alghero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1

Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., si

deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia su domanda, nonché
violazione o mancata applicazione dei d.P.C.M. 27.1.1994 e 29.4.1999. La
società ricorrente rileva come la Corte sarda abbia del tutto obliterato l’esame
della domanda diretta alla rideterminazione del corrispettivo del servizio anche
per gli anni 1997, 1999 e 2000. L’omissione risulterebbe palese, laddove la
Corte individua la fonte della disciplina del rapporto obbligatorio nel
regolamento comunale del 24.5.1983 proprio perché “i consumi contestati
sono relativi agli anni 1994/1996″, ed è confermata da altra parte della
motivazione, concernente l’eccezione di prescrizione, ove si afferma che ”
…nessuna prescrizione può pertanto ritenersi intervenuta per il pagamento dei
consumi del periodo dal’1-1-1994 al 23 maggio 1995 posto che i consumi del
periodo andavano verificati con lettura del giugno 1994″.
4

Hotels s.r.I., incorporante la Carlos V 88 s.r.I., impugnò detta sentenza, ma la

N. 6824/15 R.G.

Così facendo, inoltre, la Corte non avrebbe tenuto conto non solo del nuovo
regolamento comunale del 10.4.1998 (prodotto dal Comune in primo grado),
ma anche della disciplina settoriale, ed in particolare della legge n. 36/1994,
del d.P.C.M. 27.1.1994, della legge n. 273/1995, del d.P.C.M. 4.3.1996 e del

integrato).
Infine, la Corte non avrebbe apprezzato, nella loro globalità, tutte le questioni
inerenti il dedotto inesatto adempimento, laddove ha ritenuto che la
contestazione sulla correttezza della contabilizzazione dei consumi fosse
limitata alla sola mancanza della valvola di sfiato.
1.2.1

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si

deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 111, comma
6, Cost., 112, 113, 115 e 191 c.p.c., 1218, 1374, 1339, 1341, comma 2, 2043,
2697, 2727 e 2729 c.c., nonché d.P.C.M. 27.1.1994, legge n. 273/1995,
d.P.C.M. 4.3.1996 e d.P.C.M. 29.4.1999; art. 5 L.A.C.; art. 32, lett. g, legge n.
142/1990). Nel rigettare il primo motivo d’appello, la Corte sarda ha ritenuto
che, in mancanza di prova di specifiche pattuizioni, la disciplina del rapporto
andasse rinvenuta esclusivamente nel regolamento comunale del 24.5.1983.
La società ricorrente censura tale decisione sotto plurimi profili.
1.2.2

Anzitutto, essa si duole del fatto che la decisione (oltre che essere

frutto dell’omessa pronuncia di cui al motivo precedente) non tiene conto che il
negozio inter partes è pur sempre di un contratto di somministrazione di
natura privatistica, seppur di utenza pubblica: la circostanza che una delle parti

d.P.C.M. 29.4.1999 (schema generale di riferimento del servizio idrico

N. 6824/15 R.G.

sia un ente pubblico non implica che questa abbia il potere di autodeterminare
la disciplina contrattuale, se non limitatamente ad alcuni aspetti (ad es., le
tariffe), e nel rispetto di determinate procedure.
Pertanto, il giudice ha il potere-dovere di verificare la conformità dello schema

disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, nonché di dichiarare la nullità o
inefficacia delle clausole contra legem; inoltre, sia la genesi del rapporto che la
sua esecuzione non possono che dipendere dal singolo contratto concluso, che
deve essere conforme allo schema generale, che a sua volta deve rispettare la
normativa primaria e secondaria.
Di tutto ciò, secondo la società ricorrente, non ha tenuto conto la Corte
sassarese, laddove essa ha invece ritenuto che l’intera normativa speciale
richiamata, anche secondaria, avesse un mero contenuto programmatico, la
cui violazione non determina conseguenze risarcitorie in favore dell’utente.
Ancora, l’affermazione della sostanziale esenzione della P.A. dalle norme di cui
agli artt. 1374, 1339 e 1341 c.c. sarebbe errata, oltre che in contrasto con i
principi di uguaglianza, continuità, economicità, efficienza ed efficacia e di
tutela dell’utente, emergenti dalla legislazione speciale e di carattere
immediatamente cogente. Pertanto, affermare – come ha fatto la Corte – che
non esiste alcun obbligo del Comune di erogare il servizio con continuità
nell’arco della giornata e di assicurare una pressione adeguata del servizio
stesso, anche nel rispetto degli standard di qualità e quantità indicati dalla
citata normativa, significa disapplicare le norme che prevedono esattamente
6

contrattuale alle norme che disciplinano la sua predisposizione, e di

N. 6824/15 R.G.

l’opposto. E ciò tanto più che il Comune non aveva dimostrato che le clausole
di esonero da responsabilità disseminate nel citato regolamento erano state
accettate dall’utente secondo quanto disposto dall’art. 1341 c.c.
1.2.3

Con ulteriore censura – formalmente sempre nell’ambito del secondo

disciplina sull’onere della prova in materia contrattuale: essa ricorrente aveva
allegato l’inesatto adempimento dell’ente, sicché era onere di quest’ultimo
dimostrare di avere esattamente adempiuto, in forza del principio della
“vicinanza della prova”. La Corte d’appello, invece, ha del tutto rovesciato il
ragionamento, perché, pur rilevando che 1) vi era stata interruzione del
servizio di erogazione; 2) la pressione di mandata era insufficiente; 3)
mancavano le valvole di sfiato; 4) vi era una distorsione del calcolo dei
consumi pari al 3-5%; 5) vi era una fessurazione della rete idrica tale da
determinare la perdita del 40% di acqua, ha tuttavia escluso alcuna
responsabilità del Comune, perché gli artt. 5 e 44 del regolamento del 1983
non prevedevano la garanzia di continuità e di erogazione con pressione
necessaria al raggiungimento dei piani alti. Né, tantomeno, secondo la Corte,
vi era alcuna certezza sul malfunzionamento del contatore idrico, sicché
doveva ritenersi che i consumi contabilizzati fossero quelli effettivi.
1.2.4

Ancora, sotto altro profilo, si denuncia l’erroneo apprezzamento delle

risultanze probatorie, asseritamente trascurate dal giudice d’appello.

7

motivo – la ricorrente lamenta l’erroneità della decisione per violazione della

N. 6824/15 R.G.

1.2.5

Infine, ulteriore censura riguarda la pretesa violazione dell’art. 1226

c.c. sulla valutazione equitativa del danno, consistente negli esborsi per
l’acquisto della cisterna e dell’impianto di sollevamento.
2.1.1

Il primo motivo non può trovare accoglimento.

affermato che “i consumi contestati sono relativi agli anni 1994/1996” e non
anche agli anni 1997, 1999 e 2000, come invece avrebbe dovuto, chiaramente
obliterando, sul punto, la stessa ricostruzione delle vicende processuali
riportate nella parte narrativa della sentenza impugnata. Tuttavia, gli
argomenti spesi dalla Corte sono sostanzialmente sovrapponibili riguardo a
tutte le contestazioni mosse dalla società con l’atto introduttivo – così come
riprese nei motivi d’appello – per l’intero periodo sub iudice, fatta eccezione per
la ritenuta mancata applicabilità del nuovo regolamento comunale del 1998.
Detta ultima questione, però, è mal posta, perché sul punto il Tribunale aveva
considerato il regolamento del 1998 come sostanzialmente equipollente a
quello del 1983 (ciò si evince dalla stessa sentenza impugnata, p. 4); tuttavia,
la società non spiega, in ricorso, in cosa esso invece (ed in ipotesi) ne
divergesse, così non consentendo a questa Corte di valutare la decisività della
questione rispetto alla denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c.
2.1.2

Riguardo alla prescrizione quinquennale, occorre evidenziare che essa

venne eccepita per i crediti maturati fino al 1997 ed il Tribunale la disattese,
riscontrando la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione sui quali nulla
era stato dedotto dall’odierna ricorrente. Quest’ultima appellò anche sul punto
8

Ha senz’altro errato la Corte territoriale nel momento in cui ha testualmente

N. 6824/15 R.G.

la decisione; secondo la prospettazione contenuta nel ricorso in esame, la
società rilevò che – trattandosi di somministrazione continuativa – il credito
matura giorno per giorno, sicché la prescrizione decorre con pari cadenza,
donde l’erroneità (tout court) della prima decisione. La Corte d’appello, però,

regolamento (e qui, certamente, l’unico possibile riferimento è a quello del
1983, giacché il Regolamento del 1998 non è sul punto applicabile ratione
temporis), il credito del somministrante è esigibile dal momento della lettura
del contatore, che deve avvenire semestralmente. Sulla base di tale
argomento, la Corte ha quindi affermato che “…nessuna prescrizione può
pertanto ritenersi intervenuta per il pagamento dei consumi del periodo dal’l1-1994 al 23 maggio 1995 posto che i consumi del periodo andavano verificati
con lettura del giugno 1994”.
Ora, la questione della prescrizione, a ben vedere, non è oggetto di specifica
censura (sebbene la ricorrente, a p. 20 del ricorso, ne preannunci un più
analitico successivo sviluppo, che però non è dato riscontrare nello stesso
atto), ma viene indicata quale elemento dimostrativo dell’errore che la Corte
d’appello avrebbe commesso nel valutare il complessivo periodo del rapporto
oggetto di contestazione e, quindi, la denunciata omessa pronuncia.
L’assunto della società, in proposito, è tuttavia palesemente infondato. La
Corte sassarese ha infatti descritto (v. p. 7) il contenuto del relativo motivo
d’appello della società nel senso che con esso si deduceva l’erroneità della
prima decisione non già in linea generale (come parrebbe doversi evincere dal
9

disattese la doglianza, osservando che, in forza delle previsioni dell’art. 19 del

N. 6824/15 R.G.

ricorso, v. supra), ma limitatamente al periodo 1.1.1994-23.5.1994: secondo
la società, l’eccezione di prescrizione doveva certamente ritenersi fondata
riguardo a detto spazio temporale, avendo il Comune richiesto il pagamento
del corrispettivo solo con lettera del 24.5.1993. Il giudice d’appello ha poi

considerata al netto dell’errore materiale circa la data finale del computo: si
deve infatti ritenere trattarsi del 23 maggio 1994 e non già del 23 maggio
1995 (come indicato in sentenza), data quest’ultima certamente errata perché
rende la decisione totalmente incomprensibile, riguardo alla relativa epoca di
lettura del contatore (giugno 1994) e quindi ai fini dell’individuazione del dies a
quo ex art. 2935 c.c.; la prima data (ossia, il 23 maggio 1994) trova invece
intrinseca e logica coerenza con la data di interruzione della prescrizione
quinquennale, avvenuta appunto – come accertato dalla Corte – il 24.5.2009.
Così stando le cose, è di tutta evidenza che l’analisi del giudice d’appello
doveva necessariamente arrestarsi, riguardo alla prescrizione, all’anno 1994,
sicché il passaggio della motivazione che la ricorrente invoca a dimostrazione
del proprio assunto è scevro da criticità (eccezion fatta per il detto errore
materiale, peraltro intuibile dalla stessa società con minima diligenza). Del
resto, se il motivo d’appello in questione avesse effettivamente rivestito il
contenuto riportato in ricorso, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto
opportunamente impugnare la relativa decisione, pur sempre per violazione
dell’art. 112 c.p.c., ma per ragioni del tutto diverse (ossia, per il travisamento
dell’oggetto del gravame) da quelle invece sollevate col motivo scrutinato.
10

coerentemente adottato la decisione prima testualmente riportata, che va

N. 6824/15 R.G.

2.1.3

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, poi, la

Corte del merito ha comunque esaminato le questioni nella loro globalità, a
prescindere dall’errata affermazione del periodo contestato dalla stessa
società: infatti, da un lato ha disatteso la domanda risarcitoria da danno

regolamento comunale), e dall’altro ha escluso il diritto al rimborso di somme
pagate in eccedenza, preteso dalla odierna ricorrente, sul rilievo che tale
domanda ineriva alla contestazione del malfunzionamento del contatore, ma
limitatamente al profilo dell’assenza della valvola di sfiato, profilo che – a dire
della stessa Corte – era rimasto sfornito di prova.
2.1.4

In sostanza, la motivazione adottata dalLa Corte sassarese – quanto al

motivo in esame – “regge” pur a fronte dell’erronea ricognizione della materia
del contendere operata dal giudice d’appello, il che vale anche riguardo alla
problematica della mancata applicazione delle fonti regolatrici del contratto
formatesi in epoca successiva al regolamento comunale del 1983: oltre a
quanto già evidenziato riguardo al regolamento adottato nel 1998, deve
osservarsi che la normativa di settore primaria e secondaria indicata dalla
stessa ricorrente, come meglio si dirà

infra, non incide in concreto sulle

vicende contrattuali che occupano.
Il motivo è quindi rigettato.
3.1

Passando all’esame del secondo motivo, esso in realtà – come già

evidenziato, e anche a prescindere dalla notevole approssimazione con cui

11

emergente (fondando la decisione sul disposto degli artt. 5 e 44 del

N. 6824/15 R.G.

sono state indicate le norme di diritto che, in tesi, sarebbero state violate o
falsamente applicate – consta di plurime censure.
Vanno anzitutto affrontate due questioni: a) quella della normativa speciale di
riferimento, nonché b) quella delle fonti, codicistiche e negoziali, regolatrici del

Al riguardo, la Corte d’appello ha ritenuto la natura meramente programmatica
e non precettiva della normativa speciale, la cui violazione non determina
automaticamente il diritto al risarcimento del danno in capo al somministrato;
ha poi rilevato che “in assenza di prova di ulteriori specifiche pattuizioni”, il
rapporto per cui è causa deve intendersi disciplinato dalle previsioni del
regolamento comunale del 1983, il cui art. 34 prevede l’automatica estensione
delle proprie previsioni a ciascun contratto di utenza; di conseguenza, ha
affermato la correttezza della prima decisione, laddove era stato escluso
qualsiasi diritto al risarcimento del danno in capo all’utente per il solo fatto che
l’erogazione idrica subisse interruzioni o per la circostanza che la pressione non
fosse sufficiente al raggiungimento dei piani più elevati, giacché gli artt. 5 e 44
del detto regolamento espressamente esonerano il gestore del servizio da
responsabilità al riguardo; né tantomeno – ha proseguito la Corte – v’era
necessità di sottoscrivere specificamente le relative clausole ex art. 1341 c.c.,
dal momento che esse devono intendersi conosciute ed approvate dall’utente
all’atto della richiesta della fornitura, la cui disciplina è necessariamente
integrata dalle disposizioni regolamentari, senza che vi fosse alcuna possibilità
per l’utente di esprimere uno specifico dissenso su tali aspetti.
12

rapporto.

N. 6824/15 R.G.

3.2.1 – Ora, partendo dalla prima questione, e limitando l’indagine al periodo
che qui interessa (ossia, fino al 2000), si osserva che il Servizio idrico integrato
(di seguito, SII), istituito con la legge n. 319 del 1976 (il cui art. 6 ne attribuì
. la gestione, tra l’altro, ai comuni o a consorzi intercomunali o a consorzi istituiti

della legge n. 36 del 1994 (c.d. legge Galli), che lo definisce (art. 4, comma 1,
lett. f) come l’insieme

“dei servizi pubblici di captazione, adduzione e

distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque
reflue”, istituisce (art. 8) gli ambiti territoriali ottimali – nel cui perimetro
devono essere garantiti i livelli minimi dei servizi, da individuarsi a cura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 4, comma 1) – prevedendo altresì
(art. 8, comma 2) che le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti stessi, e che (art. 9,
comma 1) entro i successivi sei mesi, i comuni e le provincie che vi rientrano
organizzano detto servizio al fine di garantire la gestione secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicità. Con disposizione transitoria (art. 10,
comma 1), si stabilisce poi che gli enti esercenti il servizio, esistenti alla data di
entrata in vigore della legge stessa, continuano a gestire il servizio fino alla
organizzazione del SII secondo le modalità di cui all’art. 9. Infine (art. 33), si
stabilisce che le disposizioni della legge predetta costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell’art. 117 Cost. (ovviamente, nel testo vigente ratione
temporis, in relazione alla legislazione concorrente delle regioni a statuto

13

dalle regioni a statuto speciale), è stato oggetto di riorganizzazione per effetto

N. 6824/15 R.G.

ordinario nel sistema allora vigente), facendo salve le competenze spettanti
alle regioni autonome ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.
In armonia con la c.d. legge Galli, la Regione autonoma della Sardegna ha
emanato la I.r. 17 ottobre 1997, n. 29, disciplinando l’istituzione,

ottimale nell’intero territorio regionale e istituendo (art. 5) l’Autorità d’ambito
(consorzio obbligatorio tra i comuni e le province della Sardegna), avente il
compito di organizzare, entro sei mesi, il SII, ossia tra l’altro di scegliere le
forme di gestione e di affidarla a soggetti esterni e di determinare, modulare e
aggiornare le tariffe (art. 7, comma 2, lett. a, b ed f). Spetta inoltre all’Autorità
d’ambito (art. 7, comma 3) il compito di esercitare l’attività di controllo sulla
gestione del SII al fine di verificare il rispetto, da parte del gestore, dei livelli
qualitativi minimi dei servizi che devono essere garantiti nell’ambito e del
rispetto degli standard economici e tariffari stabiliti nella convenzione di
gestione. L’art. 17 della detta I.r., ancora, stabilisce che fin quando l’Autorità
non sarà in grado di sottoscrivere la convenzione di gestione e di determinare
la tariffa del SII, la tariffa delle gestioni esistenti è determinata dagli enti locali
ed applicata dai relativi gestori. Infine, l’art. 18 prevede che l’ESAF (Ente sardo
acquedotti e fognature), in deroga, può continuare la gestione dei servizi idrici
integrati purché non oltre il 31.12.1998 e comunque non oltre l’organizzazione
del SII.

14

l’organizzazione e la gestione del SII, individuando (art. 3) l’ambito territoriale

N. 6824/15 R.G.

Come è agevole evincere dal rapido excursus che precede, la citata normativa
di rango primario non ha affatto contenuto programmatico (o di principio),
come invece ritenuto dalla Corte sarda, ma immediatamente precettivo.
Tuttavia, con riferimento alla fattispecie, la concreta operatività delle norme

economica dello stesso servizio, fissati dall’art. 4 della legge n. 36 del 1994 e
ribaditi dall’art. 1, comma 2, lett. c, della I.r. n. 29 del 1997 – va con certezza
esclusa in relazione al periodo oggetto della contestazione per cui è causa
compreso tra il 1994 e il 1997, perché per la Regione Sardegna (e quindi
riguardo all’erogazione dell’acqua potabile nel Comune di Alghero) il SII è stato
istituito solo con l’adozione della ripetuta I.r.
Inoltre, dall’esame della stessa normativa regionale emerge senza alcun
dubbio che detto Servizio – istituito per legge – deve essere organizzato
dall’Autorità d’ambito, consorzio obbligatorio tra comuni e province dell’Isola,
che una volta costituito deve anche sottoscrivere la convenzione di gestione;
fatti, questi (ossia, l’avvenuta costituzione dell’Autorità d’ambito e la
sottoscrizione della convenzione col gestore), di cui non v’è traccia agli atti del
giudizio e che invece la ricorrente (che per vero, neppure denuncia la
violazione della citata legge regionale) avrebbe dovuto quantomeno allegare,
sia nel giudizio di merito che in questa sede, quali accadimenti storici che
condizionano l’applicabilità della normativa invocata (lato sensu) dalla stessa
società.

15

che disciplinano il SII – e con esse quei valori di gestione efficiente, efficace ed

N. 6824/15 R.G.

Questa Corte, quindi, non è stata messa in grado di verificare in concreto
l’operatività della detta normativa, anche per l’ulteriore periodo del rapporto di
fornitura sub iudice (1998-2000), che deve intendersi all’evidenza regolato
dalla disciplina transitoria cui s’è fatto prima cenno, e che sostanzialmente ha

è appena il caso di evidenziare che, già per tale ragione (e a prescindere dalla
circostanza che la Regione Sardegna è ente ad autonomia differenziata), non
può neppure valutarsi l’applicabilità della normativa secondaria pure richiamata
dalla società ricorrente, ed in particolare del d.P.C.M. 29.4.1999 (adottato in
attuazione dell’art. 2 della legge n. 273 del 1995, di conversione del d.l. n. 163
del 1995), recante lo schema generale di riferimento per la predisposizione
della Carta del servizio idrico integrato, Carta che pur “costituisce elemento
integrativo dei contratti di fornitura”,

tanto che “tutte le condizioni più

favorevoli nei confronti degli utenti contenute nelle carte dei servizi predisposte
dai singoli gestori si intendono sostitutive di quelle riportate nei contratti di
fornitura stessi”. Infatti, è evidente che – quanto alla Regione Sardegna l’inidonea formulazione della doglianza in esame non consente di verificare se,
alla data di entrata di pubblicazione del predetto decreto, un gestore del SII vi
fosse e se questo successivamente avesse adottato la Carta del servizio idrico
(il che comunque, costituisce presupposto per l’eterointegrazione del contratto
prima descritta, con la conseguenza che la data di adozione della stessa Carta
avrebbe dovuto parimenti essere allegata dalla ricorrente).

16

lasciato inalterato lo status quo ante, almeno fino all’effettivo avvio del SII. Ed

N. 6824/15 R.G.

La non risarcibilità del danno subito dalla società per l’inosservanza della detta
normativa non discende, dunque, dal suo carattere meramente
programmatico, come erroneamente e superficialmente affermato dalla Corte
d’appello, ma dal fatto che lo stesso giudice del gravame non ha verificato

causa delle stesse carenze di allegazione in cui pure in questa sede la società è
incorsa, stante la mancanza di specificità della censura in parola, nei termini
prima descritti.
Né del resto il ricorso in esame e la stessa presente controversia offrono
spunto per affrontare la questione della violazione del corpus di norme in
questione su un piano più generale, ossia riguardo al profilo della loro
immediata e indubbia precettività già per effetto della mera entrata in vigore.
La censura stessa va quindi disattesa, sufficiente essendo la correzione della
motivazione della sentenza impugnata nei termini che precedono, ai sensi
dell’art. 384, u.c., c.p.c.

3.2.2 —

Può adesso affrontarsi la seconda questione, concernente

l’individuazione delle fonti del rapporto per cui è causa.
Come già detto, la Corte sassarese ha ritenuto che, in assenza di prova di ogni
altra pattuizione, il contratto inter partes non possa che essere disciplinato dal
più volte citato regolamento del 24.5.1983. Ciò sul presupposto esplicito della
previsione dell’art. 34 del detto regolamento, che automaticamente estende la
relativa disciplina ad ogni contratto di utenza, nonché sull’ulteriore presupposto
del mancato assolvimento dell’onere della prova, da parte della società, circa
17

l’applicabilità della ripetuta normativa, evidentemente anche (ma non solo) a

N. 6824/15 R.G.

un diverso e più specifico contenuto degli accordi negoziali, che consenta di
individuare la sussistenza di quei diritti (alla continuità dell’erogazione, alla
garanzia di adeguata pressione di mandata, ecc.), la cui lesione la società
stessa invoca a sostegno della richiesta risarcitoria avanzata.

clausole limitative della responsabilità dell’ente, ex art. 1341, comma 2, c.c.,
perché esse devono intendersi note all’utente al momento dell’accettazione
della fornitura, senza che vi sia possibilità alcuna di non accettarle o di
negoziarle.
3.2.3 – Ora, costituisce jus receptum, nella giurisprudenza di questa Corte di
legittimità, il principio secondo cui il rapporto di fornitura di acqua potabile
vada inquadrato nell’ambito del contratto di somministrazione di cose, ai sensi
dell’art. 1559 c.c.

(ex plurimis, Cass. n. 16426/2004, Cass. n. 382/2005,

nonché, da ultimo, Cass. n. 1549/2018). Non è quindi revocabile in dubbio trattandosi di controversia attinente al pagamento del corrispettivo del servizio
– che vengano qui in rilievo diritti soggettivi ed obblighi reciproci (in tal senso,
si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 5613/1978). Nella specie, quindi, in
relazione ai profili sollevati dalla società utente (e fatto salvo quanto si dirà
infra, al par. 3.4.1) l’attività del Comune non attiene al munus publicum, ma
viene esercitata iure privatorum, con la conseguenza che l’inadempimento, ove
sussistente, obbliga il somministrante al risarcimento del danno (si vedano, in
tema di somministrazione di energia elettrica, Cass., n. 9624/1997 e la più

18

La Corte ha poi aggiunto che non occorre alcuna specifica approvazione delle

N. 6824/15 R.G.

recente Cass., n. 25731/2015, nonché, riguardo alla fornitura di acqua
potabile, Cass., Sez. Un., n. 8103/2004).

3.2.4 – Secondo autorevole e ormai ricevuta ricostruzione dottrinale (che qui
– avuto anche riguardo allo specifico ambito temporale dell’indagine che

rapporti tra l’ente erogante un servizio pubblico e l’utente possono inquadrarsi
nella generale categoria dei c.d. contratti di utenza pubblica: essi si
caratterizzano per essere il servizio – attinente a beni o utilità essenziali per gli
utenti, come l’acqua potabile, il gas, l’energia elettrica, i servizi di telefonia erogato da un soggetto che opera in regime di monopolio o di concorrenza, e
per essere la relativa disciplina caratterizzata dalla intima commistione di
elementi privatistici e pubblicistici, questi ultimi spesso dettati da atti di natura
normativa o amministrativa, in considerazione delle esigenze strutturali,
organizzative e programmatiche del soggetto gestore del servizio.
Tale incidenza eteronormativa – rispetto all’aspetto più propriamente
privatistico – si manifesta non solo nel momento a) genetico del contratto, ma
anche in quello b) contenutistico ed in quello c) dinamico-esecutivo: nel primo,
perché le modalità costitutive del rapporto sono di regola specificamente
eterodeterminate; nel secondo, perché le esigenze pubblicistiche inerenti al
servizio influenzano parte del contenuto precettivo del negozio; nel terzo,
perché le scelte operative e programmatiche del gestore possono comportare e
giustificare una deviazione rispetto al normale regime della responsabilità per
inadempimento (totale o parziale) derivante dal diritto comune.
19

occupa – può richiamarsi nella sua portata eminentemente descrittiva), i

N. 6824/15 R.G.

3.2.5 – Dando per pacifico (in assenza di alcuna contestazione) che, nel caso
che occupa, un valido contratto di utenza è stato concluso tra le parti, occorre
quindi soffermarsi sugli aspetti sub b) e c).
Iniziando l’esame dal piano contenutistico e – lo si ribadisce – tenuto conto

negoziale del contratto di somministrazione di acqua potabile è di regola
integrata dalle previsioni di apposito regolamento comunale, adottato ai sensi
degli artt. 1 e 15 del T.U. 15.10.1925, n. 2578, concernenti tra l’altro la
gestione in economia del relativo servizio.
La disciplina così dettata enuclea, in definitiva, le condizioni generali di
contratto che regolano il servizio di somministrazione di acqua potabile,
unilateralmente predisposte dall’ente comunale e destinate a quei soggetti che
richiedono la relativa prestazione. Gli articoli del regolamento, quindi, non
vengono in evidenza nella loro connotazione normativa, bensì in quella
negoziale, così caratterizzando il contratto per cui è causa (anche) come
contratto per adesione, ex art. 1341, comma 1, c:.c.
Tornando alla fattispecie, la stessa Corte sassarese, a ben vedere, con la
sentenza qui impugnata, mostra di attribuire tale valenza agli articoli del più
volte citato regolamento del 24.5.1983, laddove essa fa riferimento alla
circostanza che le relative clausole devono intendersi note all’utente all’atto
dell’accettazione della fornitura

(rectius,

all’atto della conclusione del

contratto), così richiamando pressoché letteralmente il contenuto dello stesso
art. 1341, comma 1, c.c.
20

dell’ambito temporale di riferimento della presente controversia, la disciplina

N. 6824/15 R.G.

La natura negoziale delle clausole riportate nel regolamento adottato dal
Comune di Alghero il 24.5.1983, poi, è stata implicitamente ritenuta e
affermata da numerosi precedenti di questa stessa Corte di legittimità. All’esito
di numerose controversie concernenti la pretesa del Comune odierno

nonostante gli artt. 18 e 19 del citato regolamento prevedessero l’obbligo
dell’utente di pagare il corrispettivo, avuto riguardo ad un consumo minimo
predeterminato (200 mc annui) e a prescindere dalla circostanza che il
consumo effettivo potesse risultare inferiore – ha affermato non porsi in
contrasto né con norme costituzionali, né con norme comunitarie di rango
superiore, né infine con i principi informatori della materia, ex art. 113, comma
2, c.p.c. (nel testo risultante a seguito di Corte cost. n. 206/2004), la regola di
equità, adottata in dette controversie dal giudice di pace, secondo cui “i/
fruitore del servizio di fornitura di acqua potabile, in tanto può essere tenuto a
pagare al comune, erogatore del servizio, il corrispettivo per il cosiddetto
minimo garantito o minimo impiegato o impegnato in quanto l’ente territoriale
fornisca la prova scritta che il fruitore abbia accettato esplicitamente la
clausola” (così, Cass. n. 10/2006; v. anche, amplius, la già citata Cass. n.
382/2005, nonché le sentenze, di identico contenuto, nn. 742, 743, 744, 745,
746, 747, 748, 749 e 750 del 2005).
Pare evidente che subordinare l’efficacia di una regola (formalmente)
regolamentare alla necessità che essa sia esplicitamente accettata per iscritto
dall’utente all’atto della conclusione del contratto significa, in definitiva – ove
21

controricorrente al pagamento del c.d. minimo garantito, la Suprema Corte –

N. 6824/15 R.G.

non ci si muova nell’ottica della derogabilità/inderogabilità, questione che qui
non si pone – da un lato negarle natura di norma giuridica, benché secondaria,
e dall’altro attribuirle natura negoziale: ad opinare diversamente, infatti, la
regola di equità di cui s’è detto (secondo cui la clausola sul minimo garantito

con il sistema delle fonti del diritto interno, sulla cui copertura costituzionale
pare superfluo discettare, perché la cogenza di una norma giuridica non può
certo dipendere dalla mera volontà di una delle parti del contratto.
Già per tali considerazioni, dunque (ma v.

infra, par. seguente), non può

dubitarsi che il giudice ordinario, investito della controversia sul pagamento del
corrispettivo del servizio, abbia il potere di verificare la vessatorietà o meno di
clausole che determinino la limitazione della responsabilità per inadempimento
del gestore o la escludano tout court, contrariamente a quanto invece ritenuto
dalla Corte sarda, anche sotto il profilo di cui all’art. 1341, comma 2, c.c.
Ribadito infatti che detta norma trova applicazione anche per i contratti della
P.A. per le clausole da essa predisposte, contenute in condizioni generali di
contratto (v. Cass. n. 1321/1996) e che il contratto per cui è causa si atteggia
come un tipico contratto per adesione, con conseguente necessità della
specifica approvazione per iscritto delle clausole che prevedano limitazioni di
responsabilità, ai sensi della stessa norma (v. Cass. n. 15385/2000; Cass. n.
11757/2006), deve pure evidenziarsi che nella specie non v’è questione circa
la possibilità di escludere la vessatorietà delle clausole stesse perché
contenute, o riprodotte, o richiamate nel contratto, secondo il disposto
22

può applicarsi solo se approvata dall’utente) si porrebbe in contrasto, almeno,

N. 6824/15 R.G.

dell’ormai abrogato art. 1469 ter, comma 3, c.c. (oggi, art. 34, comma 3,
d.lgs. n. 206/2005), ma eventualmente applicabile ratione temporis: pur a
prescindere dalla soluzione della controversa questione circa la portata della
dizione “clausole che riproducono disposizioni di legge”, discutendosi se essa

considerare che l’odierna ricorrente non può vestirsi della qualifica di
consumatore, l’utenza in questione inerendo alla gestione di un hotel. La
verifica della vessatorietà o meno delle clausole in parola passa quindi
necessariamente attraverso la disciplina dettata dall’art. 1341, comma 2, c.c.

3.2.6 — Venendo ora all’aspetto dinamico-esecutivo, s’è già detto (v. par.
3.2.4) che le caratteristiche del servizio pubblico erogato, nei contratti di
utenza, possono comportare e giustificare una restrizione della responsabilità
del gestore per il caso di inadempimento. Sul punto, tenuto anche conto
dell’ambito temporale dell’indagine, ben può richiamarsi la giurisprudenza
costituzionale della fine del secolo scorso (si vedano, in particolare, le sentenze
della Corte cost., nn. 303/1988, 1104/1988, 74/1992, 456/1994, 463/1997,
4/1999), che, pur ribadendo la natura essenzialmente privatistica dei contratti
di utenza, ha tuttavia ritenuto potersi giustificare la derogabilità della
normativa di diritto comune in tema di responsabilità del gestore da parte della
normativa speciale di settore, ove sussistano esigenze oggettive del servizio,
tali da limitare ragionevolmente detta responsabilità, senza tuttavia vanificarla
(così, in particolare, Corte cost., n. 463/1997, in tema di responsabilità del
gestore del servizio postale).
23

vada intesa come comprensiva anche di disposizioni regolamentari, basti qui

N. 6824/15 R.G.

E’ evidente che la verifica della ragionevolezza in discorso, rispetto a clausole
limitative della responsabilità del gestore riportate in condizioni generali di
contratto, non può che essere demandata, in ultima istanza, al giudice: o
mediante la proposizione della questione incidentale di legittimità

mediante l’annullamento (da parte del giudice amministrativo), qualora esse
siano contenute in un atto di natura regolamentare o amministrativa, e ciò in
virtù della giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), del
d.lgs. n. 104/2010 (che sostanzialmente riproduce l’art. 33 del d.lgs. n. 80 del
1998, applicabile all’epoca dei fatti di causa, come risultante a seguito della
sentenza della Corte cost. n. 204/2004), salva la possibilità della
disapplicazione ex art. 5 L.A.C. da parte del giudice ordinario, ove ne ricorrano
i presupposti (su cui si veda, in particolare, Cass., Sez. Un., n. 2244/2015,
secondo cui tale potere non è esercitabile, tra l’altro, ove la P.A. che ha
emesso l’atto da disapplicare sia parte in causa); o mediante la declaratoria di
inefficacia, da parte del giudice ordinario, ove esse siano di matrice
contrattuale, essendo unilateralmente predisposte, e non rispettino la
normativa codicistica (o anche quella consumeristica, questione che esula dai
confini di questo giudizio, come s’è detto). In tale ultima ipotesi, però, è stata
evidenziata da attenta dottrina la problematicità dell’esercizio del potere di
valutazione della vessatorietà delle clausole in questione, ove esse siano
intrinsecamente collegate a profili di discrezionalità organizzatoria del gestore,
anche se non si dubita della piena censurabilità, sotto il profilo in esame, della
24

costituzionale, ove esse siano contenute in leggi o atti aventi forza di legge; o

N. 6824/15 R.G.

clausola di esonero tout court, ove essa non menzioni affatto la giustificazione
delle esigenze di servizio, godendo in tal caso il giudice di un sindacato pieno
(si veda, sul punto, tra le poche pronunce edite, Trib. Palermo, ord. 18.9.2000,
in Danno e responsabilità, 2001, 177 e ss.).

deve ribadirsi che quanto ritenuto dalla Corte sassarese circa la sostanziale
immanenza delle clausole contenute nel regolamento del 24.5.1983 sia errato:
la questione della vessatorietà delle clausole di esonero di cui agli artt. 5 e 44
del detto regolamento poteva e doveva essere scrutinata dal giudice del
merito, che avrebbe dovuto verificare — dopo aver effettuato una adeguata
ricognizione del loro contenuto ed aver eventualmente accertato la detta
vessatorietà – se esse fossero state approvate specificamente dalla società, ai
sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.
Senonché, l’odierna ricorrente, pur censurando aspramente detta statuizione,
non ha ritenuto di dover riprodurre nel ricorso il contenuto di dette clausole, né
di dover opportunamente indicare dove e quando il relativo documento fosse
stato versato in atti dal Comune di Alghero, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n.
t

6, c.p.c., limitandosi a bollare detto regolamento come appartenente “alla
preistoria del diritto”.
Così facendo, però, la società è incorsa nell’inammissibilità della censura in
esame, perché l’apprezzamento del contenuto degli articoli citati (nonché dei
corrispondenti articoli di cui al regolamento del 1998, a ben vedere totalmente
obliterato dalla stessa società, oltre che dal giudice d’appello), assume
25

3.2.7 — Tornando al caso che occupa, e facendo governo di quanto precede,

N. 6824/15 R.G.

carattere decisivo, sia pur – naturalmente – nell’ottica del giudizio di
legittimità. In altre parole, stante la denunciata violazione di norme di diritto
ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (in particolare, dell’art. 1341, comma 2,
c.c.) e a fronte di clausole che certamente esoneravano del tutto il Comune di

di inadeguata pressione di mandata, come si evince dalla sentenza impugnata,
la riproduzione in ricorso di dette clausole (o l’indicazione prescritta dall’art.
366, comma 1, n. 6, c.p.c.) deve ritenersi indispensabile affinché questa Corte
possa valutare in che modo il giudice del merito avrebbe dovuto formulare il
giudizio di ragionevolezza che ha invece omesso, e quale contenuto esso
avrebbe dovuto rivestire. Al fine di verificare se la denunciata violazione di
legge sussista, quindi, occorre in questa sede valutare se in dette clausole ,
siano indicate specifiche esigenze organizzative del servizio, o specifiche cause
(ad es., forza maggiore, diminuzione delle riserve idriche, ecc.) giustificative
dell’esonero o anche della limitazione della responsabilità, e se queste siano
astrattamente congruenti con l’esigenza di non vanificare del tutto la stessa
responsabilità del gestore; oppure, in alternativa, occorre appurare se
L

l’esonero da responsabilità sia previsto in termini assoluti e a prescindere da
qualsiasi causa, non potendo dubitarsi, in tal caso, della vessatorietà della
clausola, pur in presenza di esigenze pubblicistiche (v. supra, par. precedente).
Del resto, e conclusivamente sul punto, che le clausole in discorso siano
collegate a specifiche condizioni operative pare potersi evincere dalla narrativa
della stessa sentenza d’appello (p. 4), laddove si dà atto del contenuto della
26

Alghero dalla responsabilità per il caso di discontinuità dell’erogazione, nonché

N. 6824/15 R.G.

decisione di primo grado, che aveva ritenuto la sostanziale equipollenza dei
due regolamenti comunali del 1983 e del 1998, nonché affermato l’esistenza di
determinate “causali precisate nei citati regolamenti” quali cause dello stesso
esonero.

disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La censura in esame è pertanto
inammissibile.
3.3 — La statuizione che precede comporta l’assorbimento delle censure,
anch’essa formulate nell’ambito del secondo motivo (e riportate ai par. 1.2.4 e
1.2.5), circa il mancato apprezzamento delle risultanze istruttorie
(limitatamente alla questione dell’inadempimento contrattuale), nonché la
pretesa violazione dell’art. 1226 c.c., anche in relazione al danno emergente
per l’acquisto di un impianto di raccolta e sollevamento delle acque.
evidente, infatti, che l’infondatezza

E’

(lato sensu) dei motivi concernenti il

preteso inadempimento dell’ente controricorrente finisce col travolgere ogni
doglianza della società che sia fondata sulle relative pretese risarcitorie. Di
dette censure non occorre quindi occuparsi.
3.4.1 — Vanno ora affrontati congiuntamente, stante la stretta connessione, i
motivi riportati ai par. 1.2.3 e 1.2.4, in relazione ai profili inerenti al
corrispettivo del servizio.
Riguardo all’onere della prova

in subiecta materia,

questa Corte ha

condivisibilmente affermato che “In tema di contratto di somministrazione
relativo a utenza idrica e nell’ipotesi in cui l’utente lamenti l’addebito di un
27

Ancor più indispensabile, quindi, si palesa l’osservanza, nella specie, del

N. 6824/15 R.G.

consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal
somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere
dell’utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere
diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il
(Cass. n. 13193/2011). Detta

pronuncia, seppure si fondi su un parallelismo storico rispetto all’approdo
giurisprudenziale concernente il contratto di utenza telefonica, si pone
sostanzialmente in linea con il già citato insegnamento di Cass., Sez. Un., n.
13533/2001, sulla c.d. “vicinanza della prova”.
Ciò chiarito, è dunque il gestore del servizio idrico, in caso di contestazione, a
dover fornire in primo luogo la prova del corretto funzionamento dell’impianto,
spostandosi poi detto onere – una volta assolto quello del gestore stesso sull’utente, per i profili prima indicati. Lo stesso utente può quindi limitarsi, in
prima battuta e ove lamenti un non corretto computo dei propri consumi, ad
allegare il cattivo funzionamento dell’impianto, il che ha fatto la società
ricorrente, nel momento in cui – sin dall’atto introduttivo – ha dedotto che
l’impianto gestito dal Comune di Alghero e il sistema di misurazione non erano
realizzati a norma di legge, sia per l’assenza di valvole di sfiato, sia per le
numerose fessurazioni della rete idrica comunale, che comportavano
consistenti perdite di acqua a valle dell’impianto, il cui costo veniva però
ripartito pro quota tra tutti gli utenti (compresa essa società), sebbene essi
non ne fruissero.

28

normale funzionamento del contatore”

N. 6824/15 R.G.

A tal ultimo proposito, la Corte territoriale ha ritenuto – anche qui errando che siffatta modalità di gestione, che diverge dal principio di economicità, sia
censurabile solo sotto il profilo della responsabilità “politica”
dell’Amministrazione comunale, sicché essa solo in tale sede avrebbe potuto

ben può essere soggetto al controllo giudiziario, ma nell’ambito della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (v. par. 3.2.6), proprio per la
sussistenza – specie riguardo alla questione n discorso, concernente una
gestione del servizio pubblico non improntata al principio di economicità,
efficienza ed efficacia – di una chiara compenetrazione di elementi privatistici e
pubblicistici, il cui “giudice naturale” è oggi individuato dal già citato art. 133,
comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010 (si veda, sul punto, la recente Cass.
n. 22009/2017, attinente a controversia circa i danni derivanti da pretesa, /
inadeguata organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani).
Detta questione, riproposta dalla ricorrente anche in questa sede (v. in
particolare p. 48 del ricorso), non può quindi essere ulteriormente affrontata,
se non limitatamente alla concreta incidenza delle condizioni della rete idrica
sul corrispettivo preteso dal Comune in relazione ai consumi specificamente
addebitati all’utenza in questione, come si dirà.
3.4.2

Coglie invece pienamente nel segno la società laddove lamenta

l’erroneità della decisione impugnata riguardo alla misurazione dei consumi. La
Corte sarda afferma in proposito (p. 10) che “non vi è alcuna certezza in ordine
al fatto che il contatore … avesse registrato consumi mai avvenuti per il
29

z!–2

trovare sanzione. Al contrario, sotto il profilo in parola, l’operato del gestore

N. 6824/15 R.G.

passaggio di aria.

(Sicchè) in assenza di prova certa di un malfunzionamento

del contatore idrico (la società) è tenuta al pagamento integrale dei consumi
registrati …”.
Tale ultima affermazione, in particolare, denota l’inversione metodologica in cui

giacché la frase “assenza di prova certa di un malfunzionamento del contatore
idrico”, letta a contrario, significa “assenza di prova certa di un corretto
funzionamento del contatore idrico”: il che – tenuto conto della ripartizione
dell’onere probatorio nella materia che occupa e, quindi, dell’onere del
somministrante di dimostrare il corretto funzionamento del contatore, in caso
di contestazione dell’utente – equivale a dire che detto onere non è stato
assolto dal Comune, ma è stato anzi illegittimamente addossato all’utente. Del
resto, riguardo al principio della c.d. presunzione di buon funzionamento del
contatore, di cui il giudice d’appello mostra di aver implicitamente tenuto
conto, è stato recentemente e condivisibilmente ribadito che “In tema di
contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è
assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di
contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era
perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività
dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe
potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver
diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero

30

z
/”

è incorso il giudice di merito nell’applicazione dell’art. 2697 c.c. alla fattispecie,

N. 6824/15 R.G.

alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento
dei consumi” (così, Cass. n. 23699/2016, nonché Cass. n. 30290/2017).
Né i termini della questione possono mutare in considerazione del tipo di
azione proposta dalla società, in termini di accertamento negativo del credito

16197/2012) che “In tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art.
2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su
colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché
sia convenuto in giudizio di accertamento negativo”.
Il motivo in esame è quindi accolto in parte qua.
3.4.3 – Le restanti questioni sulla valutazione delle risultanze istruttorie (ossia,
quelle relative alla determinazione del corrispettivo del servizio di cui al par.
1.2.4) restano conseguentemente assorbite, in quanto spetta al giudice del
rinvio, una volta correttamente applicata la regola sul riparto dell’onere
probatorio secondo i principi prima riportati, ponderare nuovamente dette
risultanze (compresa la questione delle numerose fessurazioni della rete idrica,
nel limitato senso chiarito al par. 3.4.1, in fine), se del caso anche ai fini della
rideterminazione del corrispettivo del servizio. Le relative censure, quindi, non
devono esaminarsi in questa sede, se non per escludere l’applicabilità dell’art.
1226 c.c. in relazione alla determinazione “del danno provocato dal pagamento
di corrispettivi per la somministrazione idrica che non hanno alcuna coerenza
né che sono stati provati nel loro ammontare” (v. ricorso, p. 51), noto essendo
che detta norma non può utilmente essere invocata per la determinazione del
31

(come pure pretenderebbe il Comune), giacché è noto (v., ex plurimis, Cass. n.

N. 6824/15 R.G.

corrispettivo delle obbligazioni contrattuali (quale è, in definitiva, quella in
discorso), ma solo per la liquidazione del danno in senso proprio, salvi i casi
previsti dalla legge (v. in tal senso, Cass. n. 20688/2013).
4.1

In definitiva, il primo motivo è rigettato, il secondo è accolto per quanto

alla Corte d’appello di Cagliari, Sez. dist. di Sassari, in diversa composizione,
che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo, accoglie il secondo per quanto di ragione, cassa in
relazione e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, Sez. dist. di Sassari, in altra
composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il

di ragione. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione, con rinvio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA