Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19154 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 15/09/2020), n.19154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23818-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.V.A., D.V.P., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA PIEVE DI CADORE 30, presso lo studio dell’avvocato

VINCENZO USSANI D’ESCOBAR, rappresentati e difesi dall’avvocato

PAOLA COPPOLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2132/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTP di Napoli, decidendo un ricorso in revocazione proposto da D.V.A. e D.V.P. avverso la sentenza resa dallo stesso giudice tributario n. 69/14/2012 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto contro l’avviso di rettifica e liquidazione di imposta, emesso il 28.6.2010, di registro, ipotecarie e catastali relative alla cessione di un capannone dalle stesse effettuata in favore dell’acquirente società Rag. M. s.r.l. per la quale l’Ufficio aveva rideterminato il valore della compravendita, accoglie il ricorso e, nel merito, dichiarava cessata la materia del contendere in relazione all’intervenuta definizione in adesione dell’acquirente società Rag. G.M. Commerciale s.r.l.

La sentenza, impugnata dall’Agenzia delle entrate, veniva confermata dalla CTR con la pronunzia indicata in epigrafe.

Secondo la CTR il perfezionamento dell’adesione nei confronti dell’acquirente, ancorchè determinato per effetto del pagamento della prima rata e del rilascio della garanzia ma senza integrale adempimento delle somme concordate, spiegava effetti nei confronti dei coobbligati solidali. In questa direzione militava il tenore testuale del D.Lgs. n. 219 del 1997, art. 9, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte con la sentenza n. 13750/2013. Nel caso di specie, proseguivano il giudici di appello, non era in discussione il perfezionamento dell’adesione bensì “la possibilità di scindere da esso l’effetto solutorio in favore deli coobbligato nell’ipotesi di successivo ìnadempìmento dell’obbligo di versare gli altri ratei che compongono il piano di rateazione” Tale effetto, tuttavia, conseguiva secondo la CTR “ope legis…al perfezionamento dell’accertamento con adesione in ragione della novazione dell’originario obbligo che ad esso consegue” Da ciò conseguiva che in caso di rateazione derivava l’estinzione della precedente obbligazione e l’emersione di una nuova obbligazione che dal punto di vista soggettivo ed oggettivo trovava la sua fonte genetica nell’accertamento concordato.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società intimata ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Ritiene il Collegio che la causa non possa essere decisa in assenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., tenuto conto della pendenza di altro giudizio innanzi a questa Corte recante il n. 35531/2018 R.G. relativo ad altro contenzioso tra le stesse parti in cui di discute di una pretesa parzialmente uguale a quella oggetto del presente ricorso.

Sulla base di tali considerazioni, il procedimento va rinviato alla sezione quinta civile.

PQM

Rimette gli atti alla sezione quinta civile.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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