Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19154 del 07/09/2010
Cassazione civile sez. III, 07/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19154
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11994/2009 proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE SPA – Società con unico socio soggetta a
direzione e coordinamento di Enel Distribuzione SpA, in persona del
Responsabile della Funzione Legale Calabria dell’Enel Distribuzione
SpA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16,
presso lo studio dell’avvocato CONSOLO Giuseppe, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LECCE REGINALDO, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
R.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 851/2008 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME del
30.4.08, depositata il 18/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VINCENZO
MARINELLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. L’Enel Distribuzione s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 giugno 2008, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso la sentenza parziale e quella definitiva, con le quali il Giudice di Pace di Lamezia Terme – investito da F.R. di una domanda di risarcimento danni nel limite della giurisdizione equitativa contro essa ricorrente, in relazione all’illegittimo impianto in un fondo di loro proprietà di tre pali di sostegno per un elettrodotto ed alle sue conseguenze dannose, nonchè della domanda riconvenzionale proposta dall’Enel, per ottenere l’accertamento dell’intervenuta usucapione della servitù di tenere i pali sul fondo o la costituzione coattiva del relativo diritto, con consequenziale richiesta di rimessione dell’intera controversia al tribunale, competente per materia sulla riconvenzionale – aveva, rispettivamente, dichiarato l’incompetenza sulla riconvenzionale e, in accoglimento della domanda principale, condannato l’Enel al pagamento a titolo risarei torio di parte della somma richiesta.
L’intimato non ha resistito al ricorso.
p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:
“(…) 3. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c. (ante D.Lgs. n. 40 del 2006) in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 2, nonchè degli artt. 7, 36 e 40 c.p.c.. Vizio di motivazione su fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5).
A conclusione della illustrazione del motivo, si prospetta il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: Dica la Ecc.ma Corte adita se, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., nella formulazione ante D.Lgs. n. 40 del 2006, la sentenza del Giudice di Pace – che abbia pronunciato, secondo equità, sulla domanda principale di risarcimento danni, rimettendo al Tribunale quella, proposta in via riconvenzionale, e connessa alla principale di risarcimento danni, rimettendo al Tribunale quella, proposta in via riconvenzionale, e connessa alla principale ex artt. 36 e 40 c.p.c., per la declaratoria dell’acquisto per usucapione del diritto di servitù di elettrodotto sia impugnabile con atto di appello o, invece, con ricorso per cassazione.
4. Ciò premesso, si rileva che la Corte ha deciso ormai da tempo ricorsi simili proposti dall’Enel Distribuzione avverso sentenze motivate in modo analogo rispetto a quella qui impugnata e pronunciate dallo stesso tribunale lametino.
In particolare, si vedano: Cass. (ordd.) nn. 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686 e 7687 del 2009. Sempre su questioni simili si vedano ancora: Cass. (ordd.) nn. 7671, 7672, 7673, 7674 e 7675 del 2009.
In tali decisioni (che sono state seguite da altre e si sono fatte carico del contrasto di soluzioni spesso presente sulla questione di diritto posta dal quesito nella giurisprudenza della Corte almeno fino ad una certa data) ed in particolare in Cass. n. 7676 del 2009 (alla cui motivazione si fa rinvio) sono stati affermati i seguenti principi di diritto:
a) quando in un giudizio dinanzi al giudice di pace avente ad oggetto una domanda soggetta come tale a regola di decisione secondo equità viene proposta una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale, la regola di giudizio – indipendentemente dalla concreta soluzione che possa avere la questione della sussistenza o meno della connessione ai sensi dell’art. 36 c.p.c. – diventa quella secondo diritto, con la conseguenza che, nel regime anteriore all’attuale art. 339 c.p.c., la sentenza resa dal giudice di pace su entrambe le domande, così come la decisione parziale resa separatamente sulla riconvenzionale per negare la connessione, con (irrituale) declaratoria di inammissibilità per tale ragione o con (rituale) rimessione al tribunale della riconvenzionale, e la successiva sentenza definitiva sulla principale (anche quando non sia stata fatta riserva contro la parziale ed essa sia divenuta definitiva), sono da intendere pronunciate secondo diritto, con la conseguenza della appellabilità;
b) tale conseguenza si può escludere (in ossequio a Cass. sez. un. n. 13917 del 2006) solo nel caso in cui il giudice di pace abbia risolto espressamente la questione del modo della decisione pronunciandosi sul punto e affermando che la regola di decisione sulla domanda principale è quella secondo equità: in questo caso il mezzo di impugnazione esperibile era il ricorso per cassazione;
c) quando dinanzi al giudice di pace sia proposta una domanda principale da decidersi secondo equità ed una riconvenzionale da decidersi secondo diritto di competenza dello stesso giudice di pace, indipendentemente dalla concreta ricorrenza della connessione, analogamente la decisione su entrambe le domande o quelle separate su di esse sono da intendere rese – salvo che ricorra per la principale l’ipotesi sub b) – sempre e comunque secondo diritto.
5. – In base ai suddetti principi ed alla motivazione delle citate sentenze (cui si fa rinvio), il ricorso appare fondato, perchè il Tribunale di Lamezia Terme avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’appello. La sentenza impugnata sembra doversi cassare con rinvio al Tribunale, perchè decida su entrambi gli appelli”.
p.2. Il Collegio condivide la relazione, alla quale non è necessario aggiungere alcunchè.
La sentenza impugnata è, dunque, cassata con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme, che deciderà in persona di un diverso magistrato addetto all’ufficio e provvederà a decidere sugli appelli considerandoli ammissibili.
Al giudice di rinvio è rimessa la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia al Tribunale di Lamezia Terme, che deciderà, anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010