Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19153 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19153 Anno 2018
Presidente: SCRIMA ANTONIETTA
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 13006-2015 proposto da:
ACQUAVIVA EMANUELE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato
ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli
avvocati SANTE NARDELLI, GIOVANNI VITTORIO NARDELLI
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE BARI , in persona del Sindaco pro tempore,
considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’avvocato SALVATORE VASTA giusta procura
in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 19/07/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 447/2014 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 27/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/03/2018 dal Consigliere Dott.

MARCO

ROSSETTIf

#

R.G.N. 13006/15
Udienza del 15 marzo 2018

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1997 Emanuele Acquaviva convenne dinanzi al Tribunale di
Bari l’amministrazione comunale della medesima città, esponendo che:
– ) nel 1996 rimase coinvolto in un sinistro stradale avvenuto
allorché, alla guida della propria automobile, invase la corsia opposta

– ) lo sbandamento e l’invasione della corsia opposta furono
causati dall’anomalo accumulo di acqua sulla sede stradale, a sua
volta ascrivibile ad un difetto di manutenzione e vigilanza da parte
dell’amministrazione comunale.
Concluse pertanto chiedendo la condanna del Comune di Bari al
risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro sopra
descritto.

2. Con sentenza 17 aprile 2009 n. 1284 il Tribunale di Bari
accolse la domanda.
La sentenza venne appellata da ambo le parti: dal Comune, il
quale, con l’appello principale, si dolse dell’affermazione della propria
responsabilità, o quanto meno della propria responsabilità esclusiva,
oltre che della sovrastima del danno; e da Emanuele Acquaviva, il
quale, con l’appello incidentale, si dolse della sottostima dei danni dei
quali aveva domandato il risarcimento.

3. Con sentenza 27 marzo 2014 n. 447, per quanto in questa
sede ancora rileva, la Corte d’appello di Bari ritenne che la vittima
avesse fornito un contributo causale alla verificazione del sinistro,
procedendo ad una velocità inadeguata in un punto estremamente
pericoloso.
In punto di quantum debeatur, ritenne corretta la percentuale di
invalidità permanente accertata dal primo giudice e determinò nella

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di marcia investendo frontalmente un altro mezzo;

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Udienza del 15 marzo 2018

medesima percentuale (38%) l’incapacità lavorativa specifica; liquidò
il danno alla salute patito dall’attore in base ad un diverso e più
aggiornato criterio rispetto a quello adottato dal Tribunale; ritenne di
non dover variare in aumento il criterio standard per la liquidazione
del danno alla salute, sul presupposto che l’attore non avesse provato

aumento; ritenne corretta la stima del danno cosiddetto morale da
parte del primo giudice, e mancante la prova di ulteriori pregiudizi
non patrimoniali incidenti sulla vita di relazione.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da
Emanuele Acquaviva, con ricorso fondato su quattro motivi ed
illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso il Comune di Bari.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la
sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge,
ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. E’ denunciata, in particolare, la
violazione degli artt. 1227 e 2051 c.c..
Deduce, al riguardo, che erroneamente la Corte d’appello avrebbe
ritenuto sussistente un concorso di colpa della vittima nella
causazione del danno.
Sostiene che l’esistenza dell’insidia non poteva essere dalla
vittima né percepita, né preveduta; che in tal senso deponevano i
risultati delle due consulenze tecniche svolte in corso di giudizio; che
la condotta imprudente ascrittagli dalla Corte d’appello, e cioè non
avere proceduto “a passo d’uomo”, lungi dall’evitare il danno, sarebbe
stata anzi ancor più pericolosa.

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alcuna specificità del caso concreto, tale da giustificare il suddetto

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Udienza del 15 marzo 2018

(-)

1.2. Il motivo è inammissibile.
Stabilire se ed in che misura la vittima d’un fatto illecito abbia
concorso a causare il danno costituisce un accertamento di fatto, non
una valutazione in diritto. In quanto tale, essa sfugge al sindacato di
legittimità.

d’avere malamente valutato le consulenze tecniche, e di avere
erroneamente ritenuto imprudente una condotta che non lo era, in
buona sostanza sollecita da questa Corte un controllo sul modo in cui
il giudice di merito ha valutato le prove a sua disposizione.
Ma una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e
pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è
consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore
e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla
rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo
differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito

(ex

permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747;
Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L,
Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n.
7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del
07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007,
Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021;
Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L,
Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n.
9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del
20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006,
Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del
22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi
ritenuto per sessant’anni: e cioè che

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“la valutazione e la

(1A,

Aggiungasi che il ricorrente, là dove ascrive alla Corte d’appello

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interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto
dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la

legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la
violazione dell’art. 2056 c.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un
fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel
testo modificato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 134).
Sotto il primo profilo, lamenta che la Corte d’appello avrebbe
immotivatamente ritenuto che i postumi permanenti residuati al
sinistro avrebbero ridotto la capacità di lavoro della vittima nella
misura del 38%. Sostiene che, invece, il consulente tecnico d’ufficio
aveva accertato che quei postumi ridussero la capacità di lavoro della
vittima nella maggior misura del 62%. Soggiunge che in corso di
giudizio il consulente tecnico, chiamato ad una nuova valutazione dei
postumi, formulò una nuova valutazione, riduttiva rispetto alla
precedente, del solo grado di invalidità biologica permanente, e non
anche del grado percentuale di incapacità lavorativa specifica, sicché
la Corte d’appello avrebbe in buona sostanza travisato il contenuto
della relazione di consulenza.
Sotto il secondo profilo (omesso esame del fatto decisivo) il
ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe frainteso il
contenuto della relazione di consulenza tecnica d’ufficio e del
supplemento ad essa allegato. Sostiene che dalla valutazione
congiunta di questi due documenti risultava che il consulente tecnico
nel corso del giudizio non aveva mai rivisto al ribasso la percentuale

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sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di

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Udienza del 15 marzo 2018

di incapacità lavorativa specifica, circostanza della quale il Tribunale
non si sarebbe avveduto.

2.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di violazione di legge il
motivo è inammissibile.

infortunio abbiano inciso o possono incidere sulla capacità di lavoro e
di guadagno della vittima costituisce un apprezzamento di fatto, come
tale riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di
legittimità.
Nella parte in cui lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo il
motivo è, del pari, inammissibile.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti ben chiarito che il
vizio di “omesso esame del fatto decisivo”, di cui all’art. 360, n. 5,
c.p.c., sussiste soltanto quando il giudice trascuri di prendere in
esame un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti
dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito
oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia
idoneo a determinare un esito diverso della controversia.
Per contro, “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale,
non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla
norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque
preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato
conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti” (Sez. U,
Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830; v. pure Cass.
Ordinanza n. 23238 del 04/10/2017).
Nel caso di specie, invece, per quanto già detto il ricorrente
censura, prospettando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,
l’incompleto o insufficiente esame di un elemento istruttorio, qual è la
consulenza tecnica d’ufficio.

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Lo stabilire, infatti, se ed in qual misura i postumi residuati ad un

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3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la

sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge,
ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. E’ denunciata, in particolare, la

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello, nel liquidare il danno
non patrimoniale, ha trascurato di tenere conto delle specificità del
caso concreto.
Osserva il ricorrente che nella liquidazione del danno non
patrimoniale il giudice deve applicare un criterio standard uguale per
tutti, che va tuttavia opportunamente variato caso per caso, al fine di
rendere il risarcimento esattamente corrispondente all’effettiva entità
del danno.
Sostiene, in particolare, che nel caso di specie la vittima aveva
patito un rilevante danno morale, in considerazione di varie
circostanze: la necessità di doversi sottoporre a molteplici interventi
chirurgici; la natura cruenta di tali interventi; un lungo processo di
riabilitazione; l’insorgere di precoci processi degenerativi artrosi a
carico degli arti fratturate in conseguenza del sinistro; la circostanza
che al momento dell’infortunio era padre di un bambino di soli tre
anni, e marito d’una donna in stato interessante, che partorì solo 18
giorni dopo il sinistro.
Soggiunge, infine, che il criterio adottato dal Tribunale per la
liquidazione del danno alla salute, ovvero le tabelle predisposte e
diffuse dal Tribunale di Milano, prevedeva la possibilità di aumentare
fino al 25% il risarcimento dovuto per invalidità dello stesso grado di
quella patita da esso ricorrente.

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violazione dell’art. 2059 c.c..

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2.2. Il motivo è in parte inammissibile, ad in parte infondato in
punto di diritto.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe violato il
principio secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale
derivante da una lesione della salute deve avvenire opportunamente

e proporzionalmente variando il quantum astrattamente risultante
dall’applicazione automatica del criterio di liquidazione c.d. “a punto”
(consistente, come noto, nel moltiplicare una somma di denaro
prestabilita, crescente in funzione del crescere dell’invalidità, per il
numero di punti percentuali di invalidità permanente).
Elenca, poi, una serie di circostanze che si assumono non valutate
dalla Corte d’appello: di queste, alcune riguardano le conseguenze
fisiche delle lesioni e della loro cura (il dolore causato dagli interventi

chirurgici, l’artrosi precoce, la riabilitazione, la necessità di futuri
interventi); altre riguardano le conseguenze affettive del trauma
(l’essere stato costretto a sottrarsi agli affetti familiari, in un
momento delicato come quello del parto della propria moglie).

2.3. Per quanto concerne le conseguenze fisiche dell’infortunio,
che il ricorrente sostiene non essere state prese in considerazione
della Corte s’appello al fine della c.d. personalizzazione del
risarcimento del danno alla persona, questa Corte ha già più volte
stabilito che in presenza d’un danno permanente alla salute,
costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una
somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e
l’attribuzione d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei
pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente, quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e
relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o

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valutando tutte le circostanze del caso concreto, e conseguentemente

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funzionale (Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27.3.2018, § 5.10 dei
“Motivi della decisione”; nello stesso senso, Sez. 3 – , Sentenza n.
21939 del 21/09/2017, Rv. 645503 – 01).
Ciò in quanto il grado di invalidità permanente risultante da un
baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla

sicché soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali,
tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno
concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da
persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione
analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo
risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione. (Sez. 3,
Sentenza n. 23778 del 07/11/2014, Rv. 633405 – 01).
Ora, nel caso di specie è lo stesso ricorrente a dedurre di avere
patito, in conseguenza dell’infortunio, molte e gravi fratture
pluriframnnentarie.
La necessità che una frattura plurifrannmentaria sia curata con
mezzi di sintesi; che tali mezzi di sintesi vengano applicati
chirurgicamente; che l’infortunato necessiti di un lungo periodo di
riabilitazione; che l’arto fratturato sia esposto, con l’andar del tempo,
ad un maggior rischio di artrosi, sono conseguenze “normali” di gravi
e pluriframmentarie fratture. Dove “normali”, si badi, non è sinonimo
di “non gravi”, ma di “indefettibili”. Nessuna persona che avesse
patito le medesime lesioni descritte dall’odierno ricorrente, avrebbe
potuto infatti sottrarsi a quelle medesime conseguenze, da lui
invocate quali circostanze giustificative della personalizzazione del
risarcimento.
Ma se così è, ne consegue che nessuna personalizzazione poteva
essere invocata sulla base di quelle circostanze, perché esse non

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salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima,

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costituivano conseguenze anomale ed eccezionali di quel tipo di
lesioni.

2.4. Per quanto concerne, invece, le conseguenze affettive, o
morali che dir si voglia, dell’infortunio, il ricorso è inammissibile
ratio decidendi

della sentenza

impugnata.
La Corte d’appello, infatti, non ha affatto negato che il
risarcimento del danno non patrimoniale debba e possa essere
aumentato per tenere conto delle specificità del caso concreto. Ha
semplicemente rilevato che nessuna personalizzazione

(scilicet,

aumento del risarcimento) era possibile nel caso di specie, a causa
della “carenza di prova di altre componenti peggiorative (meramente
allegate)” del danno.
La Corte d’appello, pertanto, ha rigettato la domanda di
personalizzazione del risarcimento non perché ne abbia negata la
fondatezza in punto di diritto, ma perché ne ha rilevata la mancanza
di prova in punto di fatto.
Tale statuizione circa il difetto di prova non è stata in alcun modo
impugnata dall’odierno ricorrente, il quale si è limitato ad invocare il
principio per cui il risarcimento del danno deve essere adeguato alle
specificità del caso concreto: principio che, per quanto detto, non è
stato negato in teoria dalla Corte d’appello.
Deve ancora aggiungersi, per completezza, che questa Corte ha
più volte affermato come le circostanze di fatto che giustificano la
personalizzazione del risarcimento del danno alla persona
rappresentano un fatto costitutivo della pretesa, sicché da un lato
devono essere allegate in modo circostanziato già nell’atto
introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni
generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del

Pagina 11

perché prescinde dalla effettiva

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18/11/2014, Rv. 633522 – 01), e dall’altro devono essere ovviamente
dimostrate da chi le invoca.
Nel caso di specie, invece, il ricorrente non indica in quale atto del
giudizio di primo grado abbia dedotto le circostanze elencate alle
pagine 49 e 53 del ricorso (ed infatti è ivi trascritta la comparsa di

citazione), né da quali fonti di prova quelle circostanze siano state
dimostrate.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la
sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge,
ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. E’ denunciata, in particolare, la
violazione dell’art. 2059 c.c..
Deduce, al riguardo, che erroneamente la Corte d’appello ritenne
non provata l’esistenza di un “danno esistenziale”, ovvero un
peggioramento delle precedenti abitudini di vita della vittima. Ricorda
come quest’ultima perse, in conseguenza dell’infortunio, la capacità di
deambulare normalmente, e la perdita di tale capacità “costituisce già
prova del peggioramento delle proprie abitudini di vita e non è
necessaria alcuna ulteriore fonte di prova”.

4.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Che nel nostro ordinamento giuridico esista e sia risarcibile un
pregiudizio definibile come “danno esistenziale”, nei termini in cui tale
ambigua nozione venne concepita e sostenuta da minoritaria dottrina,
è stato definitivamente escluso dalle Sezioni Unite di questa Corte, le
quali hanno affermato che “di danno esistenziale come autonoma
categoria di danno non è più dato discorrere” (Sez. U, Sentenza n.
26972 del 11/11/2008, § 3.3 dei “Motivi della decisione”).

Pagina 12

costituzione e risposta depositata in grado di appello, ma non l’atto di

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Udienza del 15 marzo 2018

4.3. Resta dunque da stabilire se, al di là delle espressioni usate
dal ricorrente, il concreto pregiudizio da lui denunciato (la perduta
possibilità di camminare normalmente) sia stato risarcito dalla Corte
d’appello applicando correttamente le regole di diritto che presiedono

Nel caso di specie, come ricorda lo stesso ricorrente, il *giudice di
merito ha accertato in fatto che la vittima patì a causa dell’infortunio
un deficit nella deambulazione; che tale deficit insieme agli altri
postumi è stato stimato dal consulente d’ufficio medico legale come
una invalidità del 38%, e che la Corte d’appello ha condiviso tale
valutazione, monetizzando di conseguenza il danno alla salute.
Nondimeno, il ricorrente sostiene ora che nella liquidazione del
danno biologico, consistito in una riduzione della capacità di
deambulare, non sarebbe compreso il pregiudizio “alle abitudini vita”,
derivante dalla perduta capacità di camminare normalmente.
Una deduzione di questo tipo appare tuttavia non condivisibile sia
dal punto di vista medico legale, sia dal punto di vista giuridico.

4.3.1. La deduzione attorea è erronea dal punto di vista medico
legale, perché il grado di invalidità permanente suggerito da un
baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla
salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima.
Il grado percentuale di invalidità permanente non indica infatti, al
contrario di quanto alcuni si ostinano a ritenere, la mera
compromissione dell’integrità psicofisica, in sé e per sé considerata,
ma rappresenta l’intensità delle conseguenze che da quella
compromissione sono derivate sulla vita concreta della vittima.
In questo senso si espresse già vani anni fa la Società Italiana di
Medicina Legale, la quale definì il danno biologico, espresso nella

Pagina 13

fv

all’aestimatio di questo tipo di danni.

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Udienza del 15 marzo 2018

percentuale di invalidità permanente, come “la menomazione (…)
all’integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti
personali dinamico-relazionali (…), espressa in termini di percentuale
della menomazione dell’integrità psicofisica, comprensiva della
incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti”.

pregiudizio dinamico, e non statico; relazionale e non solo individuale,
e per l’esattezza il pregiudizio che i postumi hanno prodotto su tutte
le attività della vittima “comuni a tutti”.
E nel nostro caso, come appare evidente, la riduzione della
capacità di deambulare normalmente costituisce una conseguenza
“comune a tutti” d’una grave frattura del bacino, e non consente
perciò di aumentare, per ciò solo, la misura del risarcimento del
danno alla persona.

4.3.2. Sul piano strettamente giuridico consegue, da quanto
esposto, che per potere pretendere in giudizio un risarcimento
ulteriore rispetto a quello ottenuto mediante la monetizzazione del
grado di invalidità permanente nella misura standard, è necessario
dedurre e dimostrare che la menomazione, nel caso concreto, ha
prodotto conseguenze ulteriori e più gravi di quelle che solitamente
produce in persone dello stesso sesso e della stessa età della vittima.
Ma nel caso di specie sarebbe vano cercare negli atti del
ricorrente l’indicazione di quali siano state, nel caso di specie, queste
conseguenze “più gravi” rispetto ai casi consimili.
In applicazione di tali princìpi, questa Corte ha già stabilito che
soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali,
tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno
concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da

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La percentuale di “invalidità permanente” esprime dunque un

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persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione
analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo
risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 6 – 3,
Sentenza n. 23651 18.11.2015; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del

5. Le spese.

5.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a
carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono
liquidate nel dispositivo.

5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà
atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte
ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1,

comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
Per questi motivi

la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna Emanuele Acquaviva alla rifusione in favore di Comune
di Bari delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano
nella somma di euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A.,
cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014
n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1
quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di

Emanuele Acquaviva di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Pagina 15

07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).

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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

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