Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19153 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 01/08/2017, (ud. 13/06/2017, dep.01/08/2017),  n. 19153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CORTESI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18147-2013 proposto da:

B.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

S. MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell’avvocato ALDO DI LAURO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO VIA NICOLA STAME N. 135, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

RISORGIMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato GUIDO GALDI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3007/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 31.12.2012, ha respinto il gravame proposto da B.A. contro la sentenza del locale Tribunale (n. 31989/2003) che aveva a sua volta rigettato l’impugnazione da lui proposta contro la Delib. adottata nella seduta del 25.2.2000 dal Consorzio di via Nicola Stame 135.

Per giungere a tale soluzione la Corte d’Appello ha innanzitutto rigettato l’eccezione di irregolare costituzione del Consorzio, stante l’intervenuta ratifica dell’operato dell’Amministratore ad opera del Consiglio di Gestione. Ha quindi ritenuto inammissibile, perchè nuova, la censura sulla omessa verifica in sede assembleare della regolare costituzione dell’assemblea sotto il profilo della effettività e tempestività della convocazione degli aventi diritto). Ha considerato nuova anche la censura sulla affermazione del primo giudice secondo cui i 14 fogli di presenza prodotti dal Consorzio costituivano parte integrale del verbale.

Contro tale decisione il B. ricorre per cassazione con due motivi a cui resiste con controricorso il Consorzio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo, sviluppato in una duplice articolazione, si deduce la nullità della sentenza con riferimento agli artt. 1136, 112 e 345 c.p.c. in relazione alla pronuncia di rigetto della contestazione circa la mancata indicazione nel verbale di assemblea trasmesso al consorziato assente dei nomi dei consorziati presenti personalmente o per delega e dei rispettivi millesimi di proprietà consortile. Si deduce la nullità della sentenza anche con riferimento all’art. 1136 c.c., commi 6 e 7, art. 66 disp. att. c.c., artt. 112 e 345 c.p.c. in relazione alla pronuncia di rigetto del vizio di costituzione dell’assemblea derivata dalla mancata constatazione all’adunanza del 25.2.000, della regolare costituzione di tutti i condomini.

1.2 Con una seconda censura si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 182,77 e 84 c.p.c. e artt. 1131 e 1138 c.c. in relazione al vizio di costituzione del Consorzio sia nel giudizio primo che di secondo grado.

2 Le due censure, da esaminare unitariamente, sono inammissibili per mancata esposizione sommaria dei fatti della causa (art. 366 c.p.c., n. 3) e per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.), come correttamente eccepito dal Consorzio.

Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006 Rv. 588770; Sez. 1 Sentenza n. 24291 del 29/11/2016 Rv. 642801).

Nel caso di specie il B. impugna per cassazione una delibera condominiale adottata oltre diciassette anni orsono, ma non ha mai indicato un dato assolutamente decisivo, e cioè l’oggetto della delibera della cui adozione oggi continua a dolersi.

Tale carenza, come è evidente, si riverbera inevitabilmente sull’interesse a ricorrere per cassazione perchè la Corte non riesce ancora a comprendere quale pregiudizio egli abbia subito in concreto dalla doppia conforme decisione dei giudici merito che hanno ritenuta valida la vecchia delibera, posto che il ricorso si incentra esclusivamente su vizi di forma, ma è assolutamente silente sull’oggetto della deliberazione.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all’utilità concreta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010 Rv. 613939 – 01; Sez. L, Sentenza n. 13373 del 23/05/2008 Rv. 603196 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006(Rv. 589392).

Non avendo il Collegio alcun elemento per apprezzare un concreto interesse ad impugnare, il ricorso è inammissibile, aggiungendosi, ma solo per completezza, che per giurisprudenza costante l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dell’amministratore e quindi non è necessaria una apposita delibera, il che rende la seconda censura inammissibile anche per manifesta infondatezza (tra le tante, v. Sez. 2, Sentenza n. 7095 del 2017 non massimata; Sez. 2, Sentenza n. 1451 del 23/01/2014 Rv. 629971; Sez. 2, Sentenza n. 27292 del 09/12/2005 Rv. 585227)

Le spese vanno poste a carico del soccombente.

Trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e deciso sfavorevolmente, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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