Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19152 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15188-2015 proposto da:

E.N. SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VIRGILIOCINQUE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANT’ANGELA MERICI 96, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA PANZAROLA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SIMONE BORELI giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6366/46/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARLA

REGIONALE di MILANO del 21/10/2014, depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;

udito l’Avvocato SIMONA CHIRICOTTO per delega dell’avvocato MAURIZIO

CIMETTI, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato ANDREA PANZAROLA, difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti e chiede l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. I due motivi di ricorso, rubricati: “1) Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. N. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60”; “2) Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente – meritano accoglimento, a fronte della estrema lapidarietà della sentenza impugnata, il cui testo integrale (olografo) ha il seguente tenore: “Con ricorso 21.11.2012 la sp.a. Virgiliocinque si opponeva alla comunicazione di iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento in esse indicate. La contribuente sosteneva dettagliatamente, anche con supporto fotografico, che le dette cartelle erano state non notificate e improvvidamente affisse all’Albo della Casa comunale di Milano. Dopo approfondita istruttoria la CTP di Milano, dopo ampia istruttoria, e biasimato il comportamento dell’Ufficio accoglieva i ricorsi riuniti. Non sussistono, anche in considerazione dell’appello, motivi per la riforma della decisione di 1^ grado”.

4. L’assoluta ellitticità della decisione non consente di comprendere su quali basi, fattuali e giuridiche, i giudici regionali abbiano avallato l’inquadramento della vicenda operata dai giudici di prime cure, i quali avevano a loro volta ambiguamente rilevato che “nel caso di specie, la parte ricorrente ha provato che gli atti precedenti alle cartelle sono stati correttamente notificati nella sede legale di (OMISSIS); sicchè – sia pure concessa l’irreperibilità relativa – l’agente notificatore avrebbe dovuto effettuare le doverose ricerche ed acquisire informazioni utili sul posto, prima di recarsi alla Casa Comunale per l’affissione nell’Albo”.

5. Sul tema, costituisce ius receptum di questa Corte (da ultimo, Cass. sez. 5, n. 7523/16) il principio per cui “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto truffi rimino non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune” (conf. Cass. 25436/15, 23332/15, 24260/14, 14030/11, 20425/07, 7268/02), con la precisazione che non sono necessarie nuove ed ulteriori ricerche, essendo sufficiente che “il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè sconosciuto all’indirizzo indicato” (Cass. sez. 5, n. 23588/15; conf. Cass. 25272/14, 17064/06, 906/02, 8071/95).

6. Più in generale (v. Cass. sez. 5, n. 8630/15) è stato ribadito: a) che “la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio focale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originano o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e)” (Cass. 1206/11, 25272/14); b) che “è legittima (effettuazione della notificazione degli atti tributari, da parte del messo notificatore, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), nel caso in cui i mutamenti anagrafici siano intervenuti successivamente alla notifica medesima, in quanto l’ignoranza del nuovo indirizzo del contribuente non può addebitarsi all’amministrazione notificante, alla quale non puà essere richiesta un’opera di investigazione che vada oltre quanto risultante dai registri pubblici (nellav specie, i registri anagrafici comunali), avendo, peraltro, il legislatore posto a carico dei contribuente l’onere di provvedere tempestivamente alle predelle variazioni (Cass. 15919/11, 1440/13); c) che “il modello di notificazione in questione è già stato reputato in linea con un’interpretazione costituzionalmente orientala, in base alle considerazioni espresse dalla Corte (con sentenza 3 aprile 2006, n. 7773), secondo cui la notificazione dell’avviso di accertamento in base all’art. 60, lett. e), s’innesta nell’ambito di un preesistente rapporto con il fisco, che presuppone il compimento da parte del contribuente di atti idonei a mettere in moto il meccanismo impositivo, e non costituisce quindi un fatto imprevedibile per il destinatario, a carico del quale è posto, proprio per tale motivo, l’onere di eleggere domicilio nel luogo del proprio domicilio fiscale, ed in ogni caso di comunicare le variazioni dell’indirizzo; l’assolvimento di un tale onere, che si deve ritenere esteso all’indicazione di un indirizzo utile a consentire la notificazione, non risulta così gravoso da incidere sulle,garanzie del contribuente, nè si traduce in un ingiustificato privilegio per il fisco, essendo la norma conformata alla specificità del complessivo rapporto impositivo, nonchè strumentale alle esigenze funzionati ed operative dell’amministrazione finanziaria, rispondenti all’interesse generale” (Cass. sez. 5, n. 6661/14).

7. Quanto al criterio discretivo per attivare il procedimento notificatorio previsto per l’irreperibilità cd. “assoluta”, ovvero per quella cd. “relativa”, si rammenta che questa Corte ha ravvisato la prima ipotesi nel caso di “mero contrasto tra la risultanza anagrafica e l’accertamento compiuto in loco dall’Ufficiale giudiziario” (Cass. sez. 5, 5122/16; cfr. Cass. n. 8676/15, che ha ritenuto necessaria la notifica ex art. 60 cit., lett. e), in una fattispecie in cui l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata inviata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. era stato restituito al messo notificatore con l’indicazione “sconosciuto”).

8. Occorre altresì richiamare il consolidato orientamento di questa Corte per cui, in tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., “la relata di notificazione la leale, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l’ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione” (Cass., sez. T, n. 20971/12; sez. 3, n. 6462/07); pertanto, “nel caso in cui giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perchè, secondo quanto appreso dai vicini, trasferitosi altrove, l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale. Invece, il contenuto intrinseco della notizia appresa dai vicini, in quanto terzi diretto alle parti dell’atto da notificare, è assistito da presunzione iuris tantum, che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell’attività di notificazione” (Cass., sez. 2, n. 25860/08), incombendo a chi ne contesta la veridicità fornire adeguata prova del contrario (cfr. Cass. 19021/13, 3906/12, 8306/11, 322/07, 6953/06, 4844/93, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. e con riguardo al rapporto di parentela tra destinatario e consegnatario dell’atto).

9. Risulta dunque necessaria la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame della vicenda, alla luce dei richiamati principi e tenendo conto del fatto decisivo, segnalato dalla ricorrente, per cui l’agente notificatore aveva dato atto di non aver “rinvenuto in luogo persone idonee al ritiro della notifica” della cartella di pagamento effettuata in data 20/8/2011, e, successivamente, di non aver rinvenuto in loco “insegne, targhe o luoghi riconducibili alla società” in occasione della notifica della cartella effettuata il 20/12/2011.

10. In conclusione, il ricorso va accolto e la causa va rinviata al giudice d’appello che, in diversa composizione, provvederà anche alla statuizione sulle spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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