Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19152 del 01/08/2017

Cassazione civile, sez. II, 01/08/2017, (ud. 06/06/2017, dep.01/08/2017),  n. 19152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26873-2012 proposto da:

S.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IMERA 6, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI ARUTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CHIANESE;

– ricorrente –

contro

D.M.M.R., S.L. nato a (OMISSIS),

S.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA 121, presso

lo studio dell’avvocato GIACOMO MAURIELLO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4025/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CHIANESE Antonio, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MAURIELLO Giacomo, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ordinanza del 3/7 marzo 2005 il Giudice Designato del Tribunale di Napoli autorizzava, su ricorso proposto nei confronti di S.L., nato a (OMISSIS), da D.M.M.R., in proprio e in qualità di esercente la potestà sui figli minori, G. e S.L., il sequestro giudiziario del fabbricato sito in (OMISSIS), nominando custodi la stessa ricorrente ed il convenuto.

Con successivo atto di citazione, ritualmente notificato, la D.M. conveniva innanzi al Tribunale di Napoli il signor S.L. per sentir pronunciare, previa conferma del sequestro, lo scioglimento della comunione avente ad oggetto il fabbricato su menzionato, con attribuzione all’attrice ed ai suoi figli di metà del saldo attivo dei proventi derivanti dall’amministrazione del fabbricato.

Il convenuto, costituitosi, si opponeva alla domanda, ed in subordine, chiedeva che, nell’ipotesi che fosse disposta la divisione del fabbricato, si tenesse conto, nell’attribuzione delle quote, della – disponibile – a lui conferita dalla defunta C.T. con testamento olografo, pubblicato con atto per notar Orsi il 28.7.1994.

Il Tribunale, con la sentenza non definitiva n. 4397/99 del 3-24/6 1999, dichiarava la comproprietà, in ragione della metà ciascuna, del febbricato, ordinandone la divisione e rimetteva la causa in istruttoria per l’espletamento di Ctu, al fine della formazione di due quote di eguale valore.

Avverso detta pronuncia S.L., alla prima udienza successiva, formulava rituale riserva di appello.

Veniva depositata una prima Ctu, della quale veniva successivamente disposta la rinnovazione.

Depositata l’ulteriore consulenza, con la sentenza 14779/01 pubblicata il 13 dicembre 2001, il Tribunale, ritenuto che il solo locale al piano terra, già destinato ad attività economiche, avesse il requisito della commerciabilità, approvava il progetto di divisione redatto dal Ctu limitatamente a tale locale e rigettava la domanda di scioglimento della comunione in relazione alle altre unità immobiliari.

Condannava ciascuna parte al pagamento, in favore della controparte, di una somma, a titolo di indennizzo, per il godimento esclusivo delle porzioni di fabbricato rispettivamente detenute.

Con separata ordinanza il Tribunale disponeva per gli ulteriori incombenti, relativi al sorteggio delle quote assegnate ed all’approvazione del rendiconto.

Avverso detta sentenza proponevano appello la D.M., in proprio ed in qualità di legale rappresentante del figlio S.G., e S.L. (fu Biagio), nel frattempo divenuto maggiorenne, chiedendo lo scioglimento della comunione di tutto il fabbricato, in quanto comodamente divisibile, in conformità al progetto divisionale redatato dal ctu, con condanna dell’appellato al pagamento, in suo favore, delle ulteriori somme, quali frutti civili, derivanti dal godimento ed uso esclusivo anche del piano seminterrato del fabbricato.

L’appellato, nel costituirsi, deduceva, in via preliminare, l’inammissibilità dell’impugnazione, stante la propria riserva di appello, e ne chiedeva, in subordine, il rigetto, insistendo per l’ammissione delle istanze istruttorie già capitolate in primo grado.

Chiedeva, altresì, la condanna degli appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., per aver agito con malafede, ed aver così determinato la sua estromissione dall’esercizio commerciale e dalla propria abitazione. Successivamente, con ordinanza dell’1 ottobre 2008. veniva disposto un supplemento di Ctu, avente ad oggetto la verifica della regolarità urbanistica del fabbricato, alla luce della normativa sul condono entrata in vigore successivamente al deposito della Ctu redatta nel giudizio di primo grado e per la determinazione ai valori attuali del valore di mercato dell’immobile.

Espletata la nuova ctu, con la sentenza n.4205/2011, pubblicata il 29/12/2011, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pronunciava lo scioglimento tra le parti della comunione avente ad oggetto l’intero fabbricato, sito in Napoli Chiaiano, disponendo che l’attribuzione ai condividenti delle due quote avvenisse attraverso sorteggio, previa corresponsione di conguaglio.

Condannava il S. al pagamento di un ulteriore somma, a titolo di restituzione frutti indebitamente percetti, in relazione alla detenzione esclusiva del seminterrato e dichiarava improponibile la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. e ex art. 96 c.p.c., come proposta dall’appellato in grado di appello.

La Corte d’appello di Napoli, in particolare, rilevava che il S., pur avendo proposto riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 4397/99, nel costituirsi nel giudizio di impugnazione instaurato dalla D.M. avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Napoli n. 14779/01 aveva omesso di impugnare, con appello incidentale, ambedue le sentenze di primo grado, limitandosi a concludere che fosse dichiarato inammissibile ed improcedibile l’appello della D.M..

Da ciò, il passaggio in giudicato della statuizione della sentenza non definitiva di primo grado (n. 4397/99) che aveva accertato le quote dei condividenti in ragione del 50% per ciascuna parte e della pronuncia di improponibilità della domanda di risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata nei confronti della D.M. contenuta nella sentenza definitiva (n. 14779/01); statuizione quest’ultima che non era stata impugnata dall’appellato, il quale aveva formulato, in sede di appello, una nuova domanda di condanna dell’appellante ex art. 2043 c.c. e ex art. 96 c.p.c..

Accertava, inoltre, la regolarità urbanistica dell’intero fabbricato e pronunciava pertanto lo scioglimento della comunione sullo stesso, prendendo come valori di riferimento quelli accertati sulla base della nuova stima effettuata in appello dal ctu.

Per la cassazione di detta pronuncia, ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, S.L..

D.M.M.R., L. e S.G. hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato, in prossimità dell’odierna udienza, memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 789 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3), 4) e 5) codice di rito, lamentando la mancata fissazione dell’udienza di discussione del progetto divisionale.

Il motivo è infondato.

E’ al riguardo sufficiente rilevare che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall’art. 789 c.p.c. ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell’udienza di discussione dello stesso.

In particolare, non è necessaria la fissazione dell’apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale (nella specie, richiedendo concordemente di differire la causa all’udienza di precisazione delle conclusioni), la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria (Cass.242/2010; 27405/2013).

Nel caso di specie risulta che le parti chiesero ed ottennero termine per dedurre sul progetto depositato dal Ctu ed. all’esito della udienza di rinvio all’uopo fissata, chiesero fissarsi udienza collegiale per la decisione della causa.

Pur in mancanza di una formale udienza ex art. 789 c.p.c., dunque, le parti ebbero di fatto ampio termine per controdedurre sul progetto divisionale elaborato dal ctu ed ottennero rinvio di udienza, all’esito della quale non si pervenne all’accettazione consensuale del progetto, nè furono richiesti ulteriori rinvii al fine di definire un accordo consensuale.

Il comportamento processuale delle parti, dunque, con richiesta di fissare udienza collegiale per la decisione, escludeva la possibilità di definizione mediante accettazione consensuale, da escludersi, peraltro, sulla base del radicale contrasto tra le stesse in ordine ali. entità delle rispettive quote del bene indiviso.

Il secondo motivo censura la nullità del procedimento per violazione dell’art. 345 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4), e l’omessa motivazione in ordine al fatto che siano state utilizzate nel giudizio di appello nuove prove documentali, lamentando in particolare la mancata valutazione di indispensabilità della documentazione medesima da parte della Corte territoriale.

Il motivo, che presente profili di inammissibilità in quanto la medesima questione viene prospettata sotto profili diversi ed incompatibili, quali la violazione di legge ed il difetto di motivazione, senza una chiara enucleazione dello specifico vizio della sentenza che si intende censurare (Cass. 19443/2011; 9793/2013), è, nel merito, infondato.

Conviene premettere che secondo il recente arresto delle Ss.Uu. della Cassazione, prova – nuova – indispensabile di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, è quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola, senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato. a prescindere dall’eventuale maturarsi di preclusioni processuali (Cass. Ss.Uu. 10790/2017).

In materia di scioglimento della comunione, in particolare, l’ammissibilità della produzione in appello di documentazione diretta ad attestare eventuali mutamenti della situazione di fatto o dal punto di vista urbanistico dei beni da dividere – e dunque la sua intrinseca indispensabilità – deriva dalla necessità di tener conto della (mutata) realtà fattuale e del valore dei beni da dividere.

Nel giudizio di divisione di beni immobili, infatti, poichè occorre assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondenti alle quote, la stima dei relativi beni dev’ essere effettuata in epoca non troppo lontana rispetto a quella della decisione (Cass. 3029/2009).

Nel caso di specie, come del resto prospettato dallo stesso ricorrente, la documentazione in oggetto era appunto diretta a provare la situazione di – commerciabilità – dell’intero fabbricato oggetto di divisione ed il valore attuale delle unità immobiliari: la suddetta produzione documentale, in quanto diretta alla migliore determinazione delle quote dei condividenti, era dunque certamente ammissibile nel giudizio di appello.

Il terzo motivo denuncia la nullità del provvedimento, per violazione degli artt. 345 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3), 4), e 5) codice di rito, censurando la statuizione di regolarità urbanistica dell’intero fabbricato, fondata su un’errata valutazione del ctu.

Il motivo, che presenta i medesimi profili di inammissibilità di quello precedente, per la contestuale ed inestricabile prospettazione di diversi ed incompatibili vizi della pronuncia impugnata, risulta altresí inammissibile per genericità, non risultando specificamente contestati i rilievi del ctu; esso, inoltre, si risolve nella richiesta di nuova valutazione, inammissibile in questa sede, dell’accertamento di fatto del giudice di appello, che, sulla base di elementi adeguati, desunti dagli accertamenti del ctu, vagliati con logicità e coerenza, ed estrinsecati in motivazione, ha ritenuto la regolarità urbanistica dell’intero fabbricato.

Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4), nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3), 4) e 5), deducendo che la Corte territoriale non poteva ritenersi vincolata dalla sentenza non definitiva del Tribunale di Napoli n.4397/99, in quanto la stessa era nulla ed illegittima, per essere stata resa senza prova della legittimità urbanistica del fabbricato e della fondatezza dei diritti reclamati dalla D.M..

Il motivo, che presenta i medesimi profili di inammissibilità di quelli precedenti, per la contestuale e generica prospettazione di vizi diversi ed eterogenei, risulta altresì inammissibile in quanto non coglie la ratio della pronuncia impugnata, fondata sulla mancata impugnazione da parte dell’odierno ricorrente della sentenza del Tribunale di Napoli non definitiva n.4397/1999, e conseguente passaggio in giudicato della statuizione della stessa sentenza che ha accertato la comproprietà del fabbricato, in ragione della metà, tra le parti della presente controversia. Le altre censure si risolvono nella contestazione, del tutto generica, dell’accertamento di fatto, motivato in modo coerente ed adeguato dalla Corte territoriale.

Il Giudice di appello ha infatti correttamente applicato i principi in materia di riparto dell’onere della prova ed adeguatamente valutato le risultanze istruttorie, dando ampio conto delle ragioni di adesione alle conclusioni del ctu, giungendo pertanto alla statuizione di commerciabilità e dunque divisibilità dell’intero fabbricato.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento agli artt. 112,113,115,116 e 96 c.p.c. e artt. 2043 e 2697 c.c., e la conseguente nullità del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3), 4) e 5).

Con il sesto motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3), 4) e 5) lamentando carenza di motivazione ed omesso esame di circostanze decisive, in relazione alla statuizione di condanna alla refusione delle spese processuali.

Conviene, per ragioni di priorità logica, esaminare anzitutto il sesto motivo, che concerne, la regolazione delle spese di lite.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, in conseguenza del parziale accoglimento del gravame della D.M., oggetto di specifica contestazione nel giudizio di appello dall’odierno ricorrente.

L’accoglimento di tale motivo assorbe l’esame del quinto motivo che censura la mancata condanna della D.M. per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., logicamente incompatibile con la pronuncia di soccombenza, in relazione all’esito finale del giudizio, a carico dell’odierno ricorrente (Cass. 19583/2013).

Il motivo, peraltro, non coglie la ratio della statuizione impugnata che non ha esaminato la domanda nel merito, dichiarandone l’improponibilità, sul rilievo che tale domanda era stata rigettata dal giudice di primo grado e tale statuizione non era stata impugnata, con conseguente preclusione, determinata dell’acquiescenza della parte soccombente (Cass. 9297/2007).

In definitiva, il ricorso dev’essere rigettato ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese sostenute dai controricorrenti, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna S.L. alla refusione delle spese del presente giudizio, in favore di D.M.M.R., G. e S.L., che liquida in complessivi 4.200,00 Euro di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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