Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19151 del 20/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 20/09/2011), n.19151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato BRUNO RITA, rappresentato e

difeso dall’avvocato RIZZO ANTONIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 700/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/10/2006 R.G.N. 542/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 14 ottobre 2006, la Corte d’Appello di Catania respingeva il gravame svolto da Z.S. contro la sentenza di primo grado che aveva denegato il diritto alla pensione di anzianità disconoscendo il periodo lavorativo dal 1.9.1968 al 31.12.1970, ritenendo mancante la prova dell’avviamento al lavoro in quel periodo.

2. Per la Corte territoriale, a fronte del provvedimento amministrativo di cancellazione dagli elenchi anagrafici acquisito nel corso del gravame, lo Z. avrebbe dovuto fornire la prova dello svolgimento di attività lavorativa a carattere oneroso nel periodo contestato, anzichè limitarsi ad allegare, in sede di gravame, un estratto contributivo contrastante con quello allegato dall’Istituto.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Z. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, illustrato con memoria. L’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 463 del 1983, art. 7, comma 12, conv.

in L. n. 633 del 1983; art. 2700 c.c.; artt. 5, 113, 116 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto. Si censura la sentenza impugnata per non essersi limitata alla verifica della sussistenza del diritto soggettivo a percepire il trattamento pensionistico al momento della presentazione della domanda giudiziale, allargando l’ambito della controversia. Si censura, inoltre, la decisione del gravame per non aver tenuto conto della generica contestazione dell’INPS, incentrata esclusivamente sull’avvenuta impugnativa in sede amministrativa del provvedimento della Commissione provinciale – di riconoscimento del periodo contributivo 1.9.1968 al 31.12.1970 – non contestando espressamente la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico di cui trattasi.

5. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699, 2700, 2712 c.c. e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Si censura la decisione impugnata per non aver tenuto conto dell’estratto conto contributivo da cui risultavano accreditati 1855 contributi settimanali (a fronte dei 1.820 richiesti dalla legge) e della mancata specifica contestazione sollevata, al riguardo, dall’INPS. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

6. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 463 del 1983, art. 7 conv. in L. n. 633 del 1983; degli artt. 115, 116, 416 e 437 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Si censura la decisione impugnata per non aver tenuto conto che l’eventuale annullamento amministrativo successivo alla proposizione della domanda giudiziale non incide sulla posizione di dritto soggettivo esistente al momento dell’instaurazione del giudizio. Si censura, inoltre, la decisione della Corte territoriale per aver esercitato i poteri officiosi di acquisizione della decisione della Commissione centrale intervenuta, nelle more, in riforma della decisione della Commissione provinciale, nonostante la decadenza in cui era incorso l’INPS. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

7. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 1, comma 2, e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Deduce il ricorrente che la decisione della Commissione centrale, irritualmente acquisita, è intervenuta oltre il termine di 90 giorni, per cui il ricorso proposto dall’INPS doveva intendersi respinto e conseguentemente risultavano accreditati i contributi settimanali utili per il conseguimento della pensione di anzianità.

8. La Corte, esaminati congiuntamente i primi tre motivi, per la loro connessione logica, li giudica privi di fondamento.

9. Come già affermato da questa Corte, l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione di agevolazione probatoria destinata a venir meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9 (v., da ultimo, Cass. 14296/2011).

10. Considerato, inoltre, il valore retroattivo della cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura (v., in tema, Cass., SU, 1543/1963) e la circostanza che la cancellazione dagli elenchi non esime dall’accertamento giudiziale della sussistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato, non potendo il giudice respingere la domanda per il conseguimento del beneficio previdenziale in base al mero riscontro della cancellazione, quale provvedimento amministravo che, al pari di quello di iscrizione, può essere disapplicato se non conforme a legge (v., ex multis, Cass. 15147/2007), perchè l’accertamento giudiziale possa aver luogo è necessario che il richiedente la prestazione previdenziale assolva l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio, non potendo limitarsi a dedurre, a sostegno della pretesa, come nella specie, la mera iscrizione nei predetti elenchi, confermata dalla Commissione Provinciale in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso la commissione circoscrizionale, al momento dell’instaurazione del giudizio.

11. Ciò, del resto, in applicazione del più generale principio secondo cui grava sull’assicurato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere della prova del requisito contributivo per l’accesso a qualsiasi pensione ove l’ente previdenziale ne contesti la sussistenza, sia pure in sede di annullamento della pensione, nell’esercizio del proprio potere di autotutela (vedi, per tutte, Cass. 27671/2005).

12. Nè per ritenere assolto il predetto onere probatorio può ritenersi sufficiente l’estratto contributivo, prodotto peraltro soltanto in sede di gravame, dal quale il ricorrente pretende desumere il possesso del requisito assicurativo e contributivo per l’accesso alla pensione di anzianità (sul presupposto che all’atto dell’instaurazione del giudizio risultassero accreditati 1.855 contributi settimanali in luogo dei 1820 richiesti dalla legge), dovendo ribadirsi il principio più volte riaffermato da questa Corte secondo cui la certificazione effettuata dall’INPS, ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 58 in ordine ai dati afferenti alla situazione previdenziale e pensionistica del lavoratore fa piena prova, fino a querela di falso, dei dati in possesso dell’ente nonchè degli accertamenti compiuti in occasione del rilascio del certificato medesimo, ma non si estende alla verità della situazione sostanziale, non potendosi ad essa attribuire efficacia costitutiva del diritto alla prestazione previdenziale che, come si desume dall’art. 38 Cost., sorge solo in presenza dei requisiti previsti dalla legge e va provata nei modi or dinari (v., ex multis, Cass. 7291/2008).

13. La sentenza impugnata che, in adesione ai predetti principi, ha rigettato La domanda di Z. per mancanza di ogni allegazione, da parte del lavoratore, in ordine ai rapporti di lavoro agricolo che costituivano il presupposto del rapporto contributivo contestato è, pertanto, immune da censure ed adeguatamente e congruamente motiva.

14. Passando, infine, all’esame del quarto motivo, rileva il Collegio l’improponibilità, nel giudizio di cassazione, della questione in ordine alla tardività della decisione della Commissione centrale, intervenuta oltre il termine di 90 giorni per cui il ricorso proposto dall’INPS doveva intendersi respinto, trattandosi di questione che non ha già formato oggetto del thema decidendum nel giudizio di merito, nè il ricorrente ha fornito indicazioni riguardo alla tempestiva proposizione della dibattuta deduzione all’esito della predetta acquisizione documentale da parte del giudice del gravame.

15. Al rigetto del ricorso non consegue la statuizione sulle spese, ricorrendo le condizioni previste per l’esonero del soccombente dal rimborso a norma dell’art 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis, infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (ex multis, S.U. 3814/2005).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2011

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