Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19151 del 19/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19151 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 22045-2007 proposto da:
PRIMOMO ENNIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato
ANTONANGELI LUIGI, rappresentato e difeso
dall’avvocato DEL PRINCIPE MARIO giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013

contro

861

DI MONTE MARIA RITA, elettivamente domiciliata in
ROMA,

VIA

GERMANICO

197,

presso

lo

studio

dell’avvocato NAPOLEONI MARIA CRISTINA, rappresentato

1

Data pubblicazione: 19/08/2013

e

difeso

dagli

avvocati

CAVALLONE

GIUSEPPE,

SACRIPANTE MASSIMO giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

SAN PAOLO BANCA NAPOLI S.P.A., SERVIZIO RISCOSSIONI

FRINGUELLI ANNA MARIA, CASSA RISP. FERMO CARIFERMO
S.P.A. , BANCA ROMA , INPS , BANCA P. ETRURIA LAZIO
S.C.R.L. , UNICREDIT S.P.A. , BANCA CRED. COOP.
ABBRUZZESE CAPPELLE SUL TAVO, FERRARI CRISTINA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 795/2007 del TRIBUNALE di
PESCARA, depositata il 07/06/2007 R.G.N. 5810/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/04/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilita’, in subordine per il rigetto.

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TRIBUTI SOGET S.P.A. , ESSEGIBI SERVICE S.P.A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7/6/2007 il Tribunale di Pescara
respingeva l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla
sig. Anna Maria Fringuelli nei confronti dei sigg. Ennio
Primomo ed altri, lamentando che, quale creditrice ipotecaria

comunicazione dell’ordinanza con la quale si era disposta la
vendita senza incanto del compendio pignorato in unico lotto
al prezzo di euro 256.000,00, con conseguente nullità della
vendita avvenuta senza l’aumento del quarto in favore
dell’unica partecipante e assegnataria del bene sig. Anna
Rita Di Monte.
Avverso la suindicata pronunzia propone ora ricorso per
cassazione, affidato ad unico motivo, il Primomo.
Resiste con controricorso la Di Monte.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

moTrvI

DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione
dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 0 co. n. 4,
c.p.c.
Il motivo è inammissibile in applicazione degli artt.
366, 1 0 co. n. 4, 366-bis e 375, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
Esso reca quesiti di diritto formulati in termini invero
difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte,
non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli
aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del

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di quest’ultimo, debitore esecutato, non aveva ricevuto

merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole
di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa
decisione, a tale stregua appalesandosi astratto e generico,
privo di riferibilità al caso concreto in esame e di
decisività, tale cioè da non consentire, in base alla sua

Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;
Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione
adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini
della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n.
12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un.,
28/9/2007, n. 20360), nonché di poter circoscrivere la
pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto
(cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che debba
richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più
parti prive di connessione tra loro ( cfr. Cass., 23/6/2008,
n. 17064 ), risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a
questa/ Corte di vaglio della fondatezza delle proprie tesi
difensive.
La mancanza di riferibilità al caso concreto e di
decisività dei quesiti si coglie pienamente in particolare
laddove questi ultimi non hanno riguardo ad
procedendo

errores in

come viceversa dal ricorrente denunziato

nell’intestazione del motivo.
Tanto più che nel caso risultano formulati in violazione
dell’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente

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sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez.

fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito [es.,
all’<>, agli atti degli
interventori <> ed altri, alla C.T.U., al provvedimento
di assegnazione, al <>, alla

Pescara], limitandosi a meramente richiamarli, senza invero
debitamente -per la parte d’interesse in questa sederiprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale
sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino
prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda
anche alla relativa individuazione con riferimento alla
sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione,
al fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass.,
16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche ) dell’esatta
collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte,
rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di
legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008,
n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali
indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,
19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass.,
3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo,
Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).

5

<> del Tribunale di

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della
controricorrente Di Monte, seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle
spese del giudizio di cassazione in favore degli altri
intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in complessivi euro 4.500,00, di cui
euro 4.300,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge,
in favore della controricorrente Di Monte.

Roma, 12/4/2013

P.Q.M.

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