Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19151 del 19/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 19151 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: FIECCONI FRANCESCA

SENTENZA

sul ricorso 7759-2016 proposto da:
SPERANDIO LUCIANA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA BENOZZO GOZZOLI, 60, presso lo studio
dell’avvocato PIER PAOLO MONTONE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CORRADO ZUCCONI GALLI
FONSECA giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrentecontro

GENERALI ITALIA SPA in persona dei suoi procuratori
speciali COLAIANNI PERFRANCESCO e PORZIO MARCO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

1

Data pubblicazione: 19/07/2018

FERRARI 35 presso lo studio dell’avvocato MARCO
VINCENTI che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIANFRANCO FORMICA giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –

IPPOLITO MARIO;
– intimato –

Nonché da:
IPPOLITO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SANT’AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato
CATERINA MELE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE DE ROSA giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 33/2016 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 14/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA
FIECCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l’accoglimento del 3 ° motivo del ricorso principale,
accoglimento parziale del 2 ° motivo dell’incidentale;
udito l’Avvocato PIER PAOLO MONTONE;
udito l’Avvocato ZUCCONI GALLI FONSECA;

2

contro

udito l’Avvocato ROBERTO OTTI per delega;

udito l’Avvocato GIUSEPPE DE ROSA;

RG 7759/2016
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Il tribunale di Camerino, adito il 8 luglio 1999 dalla sig.ra Luciana Sperandio, con
sentenza del 23 febbraio 2005 giudicava il medico curante della attrice (Mario
Ippolito) e la struttura sanitaria (ASUR Marche), in cui esercitava la professione
di ginecologo, solidalmente responsabili per il danno morale, biologico e

sindrome di Down, dopo che il medico si era rifiutato di svolgere esami e test
prenatali sulla gestante a causa del cerchiaggio che le era stato praticato, a causa
del quale il medico aveva sconsigliato ogni pratica invasiva sul feto. Il medico e la
struttura sanitaria impugnavano la sentenza, mentre la sig.ra Sperandio svolgeva
appello incidentale. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza non definitiva n.
703 del 10 /17 luglio 2013, confermava la sentenza sull’ an debeatur, impugnata
dai convenuti appellanti, sull’assunto che le insistenti richieste della madre, rivolte
al medico curante, di effettuare test clinici sul nascituro, rimaste del tutto
inascoltate, fossero sufficientemente sintomatiche dell’intento di abortire nel caso
in cui fosse stata riscontrata una grave anomalia nel feto, sussistendo all’epoca
entrambe le condizioni legittimanti l’interruzione di gravidanza di cui all’art. 4 e
all’art. 6 della I. 194/1998. Quanto alla sentenza definitiva, n. 33 del 14 gennaio
2016 sul quantum debeatur, oggetto di appello principale e incidentale, la Corte
d’appello di Ancona riformava la sentenza del Tribunale di Camerino e accertava
in misura minore il danno biologico e patrimoniale conseguente alla omessa
effettuazione di test diagnostici richiesti durante la gravidanza al proprio medico
curante; inoltre negava la sussistenza del danno morale riconosciuto dal Tribunale
come ulteriore voce di danno alla persona, intendendolo assorbito nel danno
biologico, di tipo psichico e permanente, riconosciuto nella misura del 20% alla
madre. Assegnava quindi alla madre della bimba nata con sindrome di Down non
diagnosticata 1/3 del danno biologico accertato nella misura del 20%, con punto
d’inabilità permanente valutato secondo le tabelle milanesi e aumentato fino al
massimo. L’assunto è che gli altri due terzi di danno biologico, di tipo psichico,
hanno cause diverse da quelle inerenti allo stress da nascita indesiderata (essendo
collegati allo stress da lunghezza del processo e alla pregressa condizione di
compromissione psichica della madre, diagnosticata come soggetto distimico).
Riconosceva pertanto il danno nei limiti di 1/3 del danno biologico accertato; per
4

patrimoniale causato dalla nascita, non desiderata, di una bimba affetta da

quanto riguarda il danno patrimoniale, la Corte seguiva

la stessa logica per la

liquidazione del danno, riconoscendone la quota di 1/3. Riteneva inoltre non
dovuto il danno morale, in considerazione del riconoscimento del danno biologico.
Luciana Sperandio ricorre per cassazione con ricorso notificato il 19 marzo 2016
avverso la sentenza definitiva n. 33 del 14 gennaio 2016 sul quantum deducendo
quattro motivi; ricorre anche il medico in via incidentale avverso sentenza
parziale su an e avverso la sentenza definitiva, deducendo che la Corte ha omesso

in proprio nel giudizio di primo e secondo grado. Entrambe le parti hanno
presentato memoria. Il Pubblico Ministero concludeva come in atti .
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso incidentale del medico, nella parte ove il motivo di nullità dedotto attiene
alla violazione o falsa applicazione dell’ art. 115 cpc e dell’art. 2697 cod.civ., deve
essere considerato come prima questione poiché attiene al piano della
responsabilità del medico affermata dai Giudici di merito. Si assume che nella
sentenza parziale 702 /2013 concernente l’ an debeatur non sarebbe stato
considerato che l’onere di prova dell’intento abortivo, gravante sulla madre, non
sarebbe stato assolto.
2.1. Il motivo è infondato. Nella decisione impugnata si rileva la volontà abortiva
è desumibile dalle insistenti richieste della gestante, all’epoca trentaseienne, di
effettuare una diagnosi prenatale, rifiutate dal medico curante a causa del c.d.
cerchiaggio praticato come terapia antiabortiva, e dalle statistiche sul ricorso a
interruzione in caso di feti malformati che mostrano un’alta percentuale di
richieste di interruzione della gravidanza in caso di preventiva conoscenza di
malformazioni di tal tipo. Sul punto si richiama il principio reso a Sezioni Unite
da questa Corte, in base al quale, in tema di responsabilità medica da nascita
indesiderata, il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di
provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d’interrompere la
gravidanza – ricorrendone le condizioni di legge – ove fosse stata
tempestivamente informata dell’anomalia fetale; quest’onere può essere
assolto tramite praesumptio hominis,

in base a inferenze desumibili dagli

elementi di prova, quali il ricorso al consulto medico proprio per conoscere lo
stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o
le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all’opzione abortiva,
5

di condannare l’assicurazione a tenerlo indenne delle spese difensive sopportate

gravando sul medico la prova contraria, che la donna non si sarebbe
determinata all’aborto per qualsivoglia ragione personale (v. SU Cass.
25767/2015; Sez. 3, Sentenza n. 24220 del 27/11/2015 ). Pertanto nel caso in
esame non sussiste una violazione degli oneri probatori, soprattutto in
relazione all’onere assolto in via presuntiva dalla madre (attraverso la prova di
circostanze concrete da cui si può risalire per via induttiva a una volontà in tal
senso), atteso che la pronuncia si inscrive proprio in tale ipotesi. Il motivo è

3. Il primo motivo di ricorso principale attiene alla violazione degli artt. 1218 e 2043
cod. civ. . La ricorrente deduce aspetti risarcitori del danno esistenziale che, in tesi,
avrebbero dovuto essere presi in considerazione in via autonoma e oltre al danno
biologico di tipo psichico considerato.
3.1.
3.2.

Il motivo è infondato.
La Corte d’appello risulta avere applicato correttamente i principi da tempo
espressi sul tema, cristallizzati nella sentenza a SSUU n.26972/2008 e, da
ultimo, specificati -quanto alle possibili implicazioni- in recenti sentenze di
questa Corte. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente
alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo
aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve
rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l’aspetto interiore del
danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus con la
vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da
intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce
dell’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del
recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla
legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) – è la
sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente
protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di
entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò,
autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di
prova normativamente previsti (Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 901 del
17/01/2018). Conseguentemente, costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamicorelazionale”, atteso che con quest’ultimo si individuano pregiudizi di cui è già
6

pertanto infondato.

espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle
attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla
perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la
congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo
di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché
non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del
grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza

sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata
l’esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi
dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (v.Cass. Sez.
3 -, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018).
3.3. Nel caso specifico, pertanto, vale la considerazione che la «struttura a
cerchi concentrici del danno psichico >> diagnosticato in termini di danno
biologico conseguente alla lesione subìta fa ritenere la menomazione
concretatasi in una patologia bio-psichica permanente, e specificamente
diagnosticata come la forma più intensa di alterazione del normale equilibrio
biologico e mentale, comprendendo al suo interno le forme più blande del
danno esistenziale (v. Cass. 23778/2014; Sez. 3, Sentenza n. 13530 del
11/06/2009).
4. Il secondo motivo attiene alla violazione degli artt. 1218 e 2043, 1226 e 2056 cod.
civ.. In tale caso si critica la quantificazione pari a un terzo del danno biologico
permanente, derivante da lesione nella sfera psichica, operata dalla Corte di
merito tenendo conto di diverse concause presumibilmente non collegate all’evento
lesivo direttamente imputabile al medico, ma alla particolare e fragile struttura
psichica della vittima della lesione. Il giudice a quo dapprima ha valutato il danno
psichico, pari al 20% di danno biologico, in relazione all’età della persona e lo ha
personalizzato secondo i valori indicati dalle c.d.« tabelle milanesi»
correntemente in uso dai giudici di merito per tradurre in termini monetari il
risarcimento del danno, non determinabile in un preciso ammontare secondo il
criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., aumentando il c.d. “valore punto” fino al
massimo in relazione alla particolare sofferenza inferta dall’evento subìto, e quindi
ha operato una scomposizione del danno in tre parti, riconoscendone la misura di
1/3.
4.1.

Il motivo è fondato nei limiti di seguito espressi.
7

interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di

4 2. In proposito, si osserva che il danno psichico è per sua natura soggettivo e
può acquisire una diversa dimensione a seconda del soggetto su cui incide. In
materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi
tratti dagli artt. 40 e 41 cod. pen. generalmente validi di giudizio prognostico
secondo il criterio del «più probabile che non» (causalità adeguata),
qualora le condizioni ambientali o i fattori naturali che caratterizzano la realtà
fisica su cui incide il comportamento imputabile all’uomo siano sufficienti a

medesimo, l’autore dell’azione o della omissione resta sollevato, per intero, da
ogni responsabilità dell’evento, non avendo posto in essere alcun antecedente
dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non
possano dar luogo, senza l’apporto umano, all’evento di danno, l’autore del
comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da
esso scaturenti secondo un criterio di normalità, non potendo, in tal caso,
operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua
colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più
cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti
umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa
naturale non imputabile.
4.3. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di
un eventuale contributo «con-causale» di un fattore naturale (quale che
esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi a un ragionamento
probatorio semplificato, tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle
responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del quantum
risarcitorio. In tal modo «ai fini della configurabilità del nesso causale tra un
fatto illecito ed un danno di natura psichica non è necessario che quest’ultimo
si prospetti come conseguenza certa ed inequivoca dell’evento traumatico, ma
è sufficiente che la derivazione causale del primo dal secondo possa affermarsi
in base ad un criterio di elevata probabilità, e che non sia stato provato
l’intervento di un fattore successivo tale da disconnettere la sequenza causale
così accertata» (Sez. 3 – , Ordinanza n. 22801 del 29/09/2017; Sez. 3,
Sentenza n. 13530 del 11/06/2009 ove, in applicazione di tale principio, la S.C.
ha cassato la sentenza impugnata, per avere quest’ultima condiviso le
conclusioni di un c.t.u. medico-legale, il quale, considerando non sufficiente
una valutazione probabilistica in termini pari al 70-80%, aveva escluso il nesso
8

determinare l’evento di danno indipendentemente dal comportamento

causale tra il reato di atti di libidine di cui era rimasta vittima una minore e
l’esistenza di un danno psichico permanente, ritenendo plausibile un solo
danno psichico transeunte).
4.4.

In definitiva, ribaltando la prospettiva operata dalla Corte di merito, rileva
sottolineare che la ricorrente è risultata menomata nella sua sfera psichica in
ragione dell’evento lesivo riconducibile all’operato del medico e che, per più
fattori non autonomamente concorrenti, tale lesione non le ha permesso di

reggere la lunghezza e complessità di un accertamento giudiziale di un evento
lesivo interferente nella sua vita personale di donna, moglie e madre, e di
sopportare il peso di una vita sociale compressa e dedicata esclusivamente a
una figlia diversamente abile che non sarà mai in grado di diventare
autonoma. Lo stesso evento avrebbe potuto non incidere psichicamente su una
persona con diverse storia e tenuta psichica, o incidere in misura minore.
Quella accertata è pertanto la misura del (suo) danno alla persona
eziologicamente collegato all’evento lesivo cui la Corte avrebbe dovuto
attenersi, senza operare operazioni di scomposizione matematica in base alle
diverse concause concomitanti o successive che lo hanno ipoteticamente
determinato, che tuttavia non risultano avere avuto una incidenza autonoma e
indipendente sul danno complessivamente ricevuto.
4.5. Per quanto riguarda la misura di invalidità temporanea non accolta, invece,
risulta che la Corte ha rigettato la domanda per mancanza di specifica prova e,
pertanto, tale giudizio è insindacabile sotto il profilo di violazione di legge
dedotto.
4.6. Il motivo è pertanto fondato limitatamente alle ragioni di cui sopra.
5. Il terzo motivo attiene alla illogicità manifesta e carenza di motivazione sul
danno patrimoniale riconosciuto.
5.1.

Il motivo è fondato nei limiti di seguito esposti .

5.2. La Corte di merito ha suddiviso in tre parti il danno patrimoniale, calcolato in
prospettiva delle spese da affrontare per le cure e il mantenimento della figlia
diversamente abile e affetta da gravi patologie, senza darne una ragionevole e
condivisibile motivazione, riconoscendone anche in tal caso solo la misura di
1/3. La scomposizione operata è priva di ogni logica perché si tratta di un
danno patrimoniale riconducile alla nascita non voluta che vale nella sua entità
oggettiva di doversi la madre occupare a vita di un soggetto diversamente
9

rielaborare psicologicamente il fallimento dato da una nascita indesiderata, di

abile e di doverne affrontare gli oneri economici prevedibili e conseguenti.
Pertanto la riduzione sino a un terzo operata è prima illogica che immotivata.
5.3. Per quanto riguarda il danno per l’assistenza prestata alla figlia, indicato in
C 5000 annui, occorre rilevare che la Corte lo ha considerato incluso nel danno
patrimoniale, con giudizio equitativo insindacabile in tale sede.
5.4. La ricorrente infine deduce che non si sarebbe tenuto conto della perdita di
capacità lavorativa generica accertata con CTU. Il motivo è infondato. In merito

09/10/2015, laddove ha enunciato il principio secondo cui « il danno
patrimoniale è risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione
della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione
della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e
difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa, non incidente
neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d.
perdita di “chance”), si risolve in una compromissione biologica dell’essenza
dell’individuo e va liquidato in via onnicomprensiva come danno alla salute,
potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo
del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un
appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è
consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso »
(v. anche Sez. 3, Sentenza n. 5840 del 24/03/2004). Pertanto, in relazione alla
perdita della capacità lavorativa generica tale danno è stato già valutato come
danno biologico, oltretutto con un criterio di personalizzazione che permette di
ritenere incluso anche questo aspetto.
6. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’ art. 342 cod. proc.
civ. nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto la mancanza di specificità dei
motivi di appello attinenti alla pretesa incongruità delle somme liquidate dal
tribunale, perché non accompagnati da specifiche critiche. Il motivo è
inammissibile. La censura non critica motivatamente la sentenza d’inammissibilità
resa sul punto e pertanto risulta non pertinente alla ratio decidendi, e dunque
aspecifica ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ. . In ogni caso la dedotta “incongruità”
sarebbe censurabile in cassazione solo sotto il profilo di nullità ex art.360, n. 5 cod.
proc. civ. (quale omissione di un fatto decisivo oggetto di discussione) o sotto il
profilo del vizio di motivazione, in tal caso non ravvisabile (v. Cass 14477/2015 e
Cass. sez III 19.4.2013, Cass. SSUU 14477/2015) .
10

rileva la pronuncia della Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20312 del

7. Infine, un’ulteriore parte del ricorso incidentale del medico curante, contro
ricorrente, attiene alla violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., degli art.1917 cod.civ.
alla luce dell’ art. 360 n.4 cod.proc.civ. ed è relativo alle spese di lite del medico
sopportate nella fase di appello e nel giudizio di primo grado, non liquidate a carico
della propria compagnia assicuratrice tenuta a manlevarlo. Il motivo è fondato.
Risulta che le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, senza avere
tenuto però conto del rapporto interno di garanzia propria tra assicurazione e

a

poiché la Corte d’appello non si è pronunciata sulla domanda dell’assicurato di
essere manlevato per le spese di lite sopportate in proprio.
8. Alla luce di quanto sopra, la Corte accoglie il ricorso principale in relazione al
secondo e al terzo motivo per quanto di ragione; rigetta il primo motivo e dichiara
inammissibile il quarto motivo; accoglie in parte il ricorso incidentale per quanto di
ragione; per l’effetto, cassa la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 33 del
14 gennaio 2016 e rinvia il procedimento alla Corte d’appello di Ancona, in diversa
composizione, affinché decida sulla base dei principi sopra indicati, anche per le
spese del giudizio.
P.Q.M.
I.
II.

Accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale per quanto di ragione;
Rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il quarto motivo del ricorso
principale;

III.

Accoglie in parte il ricorso incidentale, rigettandolo per il resto;

IV.

Per l’effetto, cassa la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 33 del 14
gennaio 2016 e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione,
anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma il 7 marzo 2018

(

assicurato. Il motivo attinente al vizio di omessa pronuncia è pertanto fondato,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA