Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19151 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 06/07/2021), n.19151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19144/2015 proposto da:

TRENITALIA S.P.A. con socio unico soggetta all’attività di direzione

e coordinamento di FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO

BONAMICO;

– ricorrente principale –

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO

TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

TRENITALIA S.P.A. con socio unico soggetta all’attività di direzione

e coordinamento di FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 161/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/02/2015 R.G.N. 433/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Il Tribunale di Verbania condannava Trenitalia, quale impresa appaltante D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, al pagamento del TFR a favore del M.L., vantato dal lavoratore nei confronti della appaltatrice Ma. Ambiente in stato di amministrazione controllata limitando, tuttavia, la responsabilità solidale dell’opponente Trenitalia alla somma netta corrispondente alla somma lorda indicata nel decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale dichiarava altresì il diritto di Trenitalia a richiedere all’Inps Fondo di garanzia ex art. 1203 n3 c.c., il pagamento delle somme corrisposte al lavoratore.

La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, rigettata l’eccezione proposta dall’Inps di improponibilità della domanda per mancato esperimento del previo iter amministrativo, nonchè l’eccezione di difetto di interesse di Trenitalia nei confronti dell’Inps, ha ritenuto infondata la domanda di surroga di Trenitalia nei diritti spettanti al lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia.

La Corte ha inoltre esposto che Trenitalia aveva proposto appello incidentale nei confronti del lavoratore – avente ad oggetto l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, trattandosi di appalto pubblico e dell’art. 1676 c.c., con conseguente rigetto della domanda del lavoratore e condanna alla restituzione dell’importo versato -, nonchè,in subordine in caso di mancato accoglimento dell’appello incidentale, appello incidentale condizionato – avente ad oggetto, in relazione alla L. n. 296 del 2006, di istituzione presso l’Inps del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti di quote di TFR, l’accertamento che il soggetto obbligato al pagamento del TFR dopo l’1/1/2007 era il Fondo predetto.

Secondo la Corte entrambi gli appelli incidentali nei confronti del lavoratore erano inammissibili in quanto, trattandosi di cause scindibili, avrebbero dovuto essere proposti entro l’ordinario termine per impugnare.

2. Avverso la sentenza ricorre Trenitalia con 2 motivi. Resiste l’Inps con controricorso e ricorso incidentale condizionato cui resiste con controricorso Trenitalia. M.L. è rimasto intimato. L’Inps deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo Trenitalia denuncia violazione dell’art. 1203 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, L. n. 297 del 1982, artt. 1 e 2, anche in relazione alla direttiva 80/987/CEE 20/10/1980 e 2008/94/CE del 22/10/1998 e dell’art. 3 Cost.. Lamenta che la Corte avrebbe dovuto dichiarare il diritto di Trenitalia a surrogarsi avendo la società pagato il TFR al lavoratore e rilevando che il Fondo di garanzia deve intervenire a favore del lavoratore o di un suo avente diritto.

5. Il motivo è infondato.

La questione, relativa al diritto di surroga di Trenitalia, è stata già affrontata nei precedenti di questa Corte (Cass. 20.5.2016 nn. 10543 e 10544 e numerose altre), qui condivisi, che hanno evidenziato come la posizione giuridica soggettiva della committente (nella specie, Trenitalia s.p.a.) che, in forza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore non è riconducibile a quella dell'”avente diritto dal lavoratore”, quest’ultimo beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 (a tenore del quale il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori “o loro aventi diritto”).

Il committente adempie ad un’obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e non ha titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2; è,piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ex art. 1203 c.c., n. 3 (cfr. sempre Cass. n. 6333 del 2018 cit, in motivazione; Cass., sez. VI-L, nr 3884 del 2018 ed ivi ulteriori richiami di giurisprudenza). La decisione della Corte territoriale non è, pertanto, censurabile sotto tale profilo.

Il dubbio di illegittimità costituzionale avanzato dalla ricorrente è manifestamente infondato, giacchè, da un canto, la garanzia offerta al lavoratore dal Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, non è incompatibile con l’ulteriore intervento del committente del datore di lavoro insolvente, dall’altro, il committente può eccepire, come fatto estintivo del diritto del lavoratore nei propri confronti, il versamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti al fondo di Tesoreria dell’INPS. (cfr Cass. ord. 3885/2018 n. 390/2018).

4. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 333,334,436 e 100 c.p.c., anche in relazione agli artt. 327, 331 e 332. Nullità del procedimento.

Censura la pronuncia di inammissibilità dell’appello incidentale.

Il motivo è infondato.

Nel caso in esame, l’appello principale dell’Inps non contestava la responsabilità di Trenitalia verso i lavoratori, quale presupposto della garanzia, e quindi l’an o il quantum della sua obbligazione verso il creditore del TFR, ma l’esistenza della propria posizione di garanzia.

L’interesse da parte dell’obbligato Trenitalia a proporre l’appello (pur qualificato come incidentale condizionato) nei confronti del lavoratore-creditore per negare il proprio obbligo nei suoi confronti era sorto, dunque, non già dall’impugnazione principale, ma dalla stessa sentenza impugnata, con la conseguenza che non poteva essere proposto nel termine previsto dall’art. 334 c.p.c., per l’impugnazione incidentale tardiva (v., in termini, Cass. nn. 19286 del 2009 e 17030 del 2017).

Questa Corte ha già chiarito (v., fra le altre, Cass. n. 17030 del 2017, Cass. n. 50 del 2009) che nelle cause scindibili o indipendenti, l’appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un’estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l’impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno. Neppure può, nel caso, dubitarsi della scindibilità delle due cause, considerata la diversità di titoli tra la domanda per il pagamento del TFR proposta dal creditore (lavoratore dipendente dell’appaltatore) verso l’obbligato (committente dell’appalto) e la domanda di garanzia impropria proposta dal debitore (committente) verso il terzo chiamato (Inps), quest’ultima oggetto dell’appello principale.

In conclusione la decisione della Corte non è censurabile.

5. L’Inps denuncia,con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, violazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, commi 1 e 2, 7 8, degli art. 442, 443 c.p.c. e art. 148disp. att. c.p.c., dell’art. 12 preleggi, censurando la sentenza per aver ritenuto non necessaria la domanda amministrativa trattandosi di domanda di mero accertamento del diritto alla surroga. Con il secondo motivo l’Inps censura il rigetto dell’eccezione di improponibilità della domanda nei confronti dell’Inps in difetto di presentazione della preventilia domanda amministrativa.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale l’Istituto denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c., della L. n. 297 del 1982, art. 2, per aver la Corte ritenuto sussistere l’interesse, pur in assenza del presupposto legale di cui alla L. n. 297 del 1982 art. 2, dell’ammissione al passivo del TFR nella procedura concorsuale instaurata nei confronti del datore di lavoro.

6. Tale ricorso resta assorbito dal rigetto di quello principale.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale; condanna il ricorrente a pagare all’Inps Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, ed Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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