Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19151 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 01/08/2017, (ud. 06/06/2017, dep.01/08/2017),  n. 19151

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17644/2012 proposto da:

P.G., rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86,

elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MAZZINI 6, presso lo

studio dell’avvocato ANTONELLA GUIDONI;

– ricorrente –

e contro

COND (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2544/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PITROLU Anna Maria, con delega orale dell’Avvocato

P.G. difensore di se medesimo, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Il Tribunale di Rieti decidendo sull’opposizione proposta dal Condominio (OMISSIS) e da G.G. avverso i decreti ingiuntivi ottenuti dagli avv. P.G. e F. per il pagamento di onorari professionali, con la sentenza n. 548/05 pubblicata il 7.11.05, così disponeva:

revocava ambedue i decreti emessi nei confronti del G., dichiarandone il difetto di legittimazione passiva;

confermava il decreto emesso nei confronti del Condominio, su ricorso dell’avv. P.F.;

in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto emesso su ricorso dell’avv. P.G., condannando il Condominio al pagamento della minor somma di 40.000,00 Euro, oltre ad intessi legali. Avverso tale pronuncia ha proposto impugnazione il Condominio nei confronti di P.G. e F., cui questi ultimi hanno resistito, proponendo altresì appello incidentale.

La Corte d’appello di Roma, disattese le eccezioni pregiudiziali, ha respinto l’appello principale del Condominio ed, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla refusione delle spese in favore dell’avv. P.F.. Ha altresì confermato la revoca del decreto e la condanna al pagamento di un importo inferiore nei confronti dell’avv. P.G., compensando le spese di lite nei confronti di quest’ultimo.

Il Giudice di appello, per quanto in questa sede ancora interessa, ha respinto, in particolare, l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza di autorizzazione all’impugnazione, rilevando che la delibera di autorizzazione dell’amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del giudizio stesso, conferendogli quindi la legittimazione a proporre ogni genere di impugnazione.

Ha inoltre escluso la – novità – della domanda di riduzione degli onorari dell’avv. P.F., specificamente formulata nelle conclusioni in appello del Condominio, trattandosi di domanda rientrante nell’originario “petitum”.

Premesso, inoltre, che il Condominio non aveva specificamente contestato la consistenza e l’oggetto degli incarichi affidati allo studio professionale P., limitandosi a lamentare la duplicazione di diverse voci tariffarie, ha ritenuto giustificata la consistente riduzione per l’avv. P.G., sul presupposto della mancata dimostrazione, in modo sufficientemente certo e specifico, di alcune delle voci richieste, mentre, con riferimento ai compensi liquidati all’avv. P.F., ha confermato la valutazione del primo giudice, di adeguatezza dell’importo riconosciuto, avuto riguardo al numero di procedimenti, al loro valore ed alla eterogeneità delle questioni trattate.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, l’avv. P.G., mentre il Condominio intimato non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

In prossimità dell’udienza l’avv. P.G. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1130,1131 e 1132 c.c., in relazione agli artt. 75,82,83,182 e 647 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.3) codice di rito, deducendo il difetto di capacità di agire in giudizio dell’amministratore del condominio e conseguente difetto di ius postulandi dei difensori nominati da quest’ultimo, a causa della mancanza della preventiva autorizzazione dell’assemblea ad impugnare la sentenza di primo grado.

Il ricorrente riferisce di aver specificamente evidenziato, nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello, che il primo giudice non aveva verificato ex art. 183 c.p.c., la regolarità del contraddittorio, omettendo di esigere la produzione della delibera dell’assemblea recante autorizzazione alla proposizione dell’opposizione, che esulava dall’ambito delle attribuzioni conferite all’amministratore, atteso che nella sua posizione processuale di attore, seppure in senso formale, il Condominio aveva l’onere di deliberare previamente l’autorizzazione all’amministratore all’impugnativa del decreto ingiuntivo, laddove la delibera prodotta, formalizzata ben oltre il termine per una valida costituzione in giudizio, non poteva avere valore di ratifica, essendo intervenuta dopo la scadenza del termine per la tempestiva proposizione dell’opposizione.

Con il secondo motivo si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5), deducendo l’inidoneità della motivazione posta dal primo giudice a sostegno del rigetto del difetto di capacità processuale dell’amministratore, fondata unicamente sulla mancata contestazione del difetto di autorizzazione in primo grado, fermo restando l’inidoneità e tardività della delibera condominiale di autorizzazione prodotta.

I motivi, che, in virtù dell’intima connessione vanno unitariamente esaminati, sono infondati, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è peraltro conforme a diritto.

Deve al riguardo rilevarsi che, secondo il più recente indirizzo di questa Corte, inaugurato dalla pronuncia delle Ss.Uu. n.18331/2010 non può ritenersi che l’amministratore del condominio sia titolare di una legittimazione processuale illimitata: l’amministratore può, in via generale, costituirsi in giudizio ed impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma in tale ipotesi. onde evitare una pronuncia di inammissibilità, deve ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa.

Si è peraltro precisato che, giusto il disposto dell’art. 1131 c.c., commi 2 e 3, autorizzazione e ratifica sono necessarie nelle sole cause che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore (Cass. 1451/2014), mentre esse non sono necessarie per quelle controversie che hanno ad oggetto parti o servizi condominiali e comunque riconducibili alle attribuzioni di cui all’art. 1130 c.c. (Cass. 10865/2016).

Da ciò consegue che l’amministratore può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ed altresì impugnare la decisione di primo grado, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, nella controversia avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di obbligazione assunta dall’amministratore, nell’esercizio delle sue funzioni, in rappresentanza dei partecipanti al condominio, ovvero dando esecuzione a delibere dell’assemblea o per l’esercizio dei servizi condominiali, e dunque nei limiti di cui all’art.1130 c.c. (Cass. 16260/2016).

Orbene, nel caso di specie, il credito fatto valere in giudizio si riferiva a prestazioni professionali per assistenza legale svolte nell’interesse del condominio, come risulta dallo stesso contenuto del ricorso, in cui gli avvocati ingiungenti hanno evidenziato che l’attività da essi posta in essere è consistita nell’aver curato, per conto del Condominio, diverse procedure giudiziali.

La causa in oggetto, trovando il suo fondamento nella gestione dei servizi comuni e nell’erogazione delle spese relative a tale gestione (art. 1130 c.c., commi 2 e 3), si riferisce certamente ad obbligazioni assunte per l’esercizio dei servizi condominiali e dunque nei limiti di cui all’art. 1130 c.c., onde non era necessaria l’autorizzazione, nè la successiva ratifica da parte dell’assemblea condominiale.

Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la Corte omesso di rendere una specifica pronuncia sull’appello incidentale, avente ad oggetto la decurtazione dei compensi liquidati all’odierno ricorrente.

Il motivo è infondato.

La Corte ha infatti specificamente preso in esame e respinto l’appello incidentale dell’odierno ricorrente, con una apposita pronuncia di rigetto. confermando integralmente il capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto adeguato l’importo chiesto dall’avv. P.F. e ridotto invece il compenso del co-difensore avv. P.G..

Con il quarto motivo si denuncia l’omessa. insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5), lamentando la carenza motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla riduzione del compenso del co-difensore ed odierno ricorrente.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme di cui al D.M. n. 585 del 1994, nonchè della L. n. 794 del 1992, artt. 6 e 62, in relazione agli artt. 633 e 634 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3).

I motivi, che, in virtù dell’intima connessione, vanno unitariamente esaminati non hanno pregio.

Essi infatti, attraverso la denuncia di violazione di legge ed assoluta carenza di motivazione tendono in sostanza ad una rivalutazione, non consentita in sede di legittimità, dell’apprezzamento operato dal giudice di merito in ordine alla natura ed entità dell’impegno profuso e delle prestazioni effettivamente eseguite dall’odierno ricorrente in favore del condominio; apprezzamento che risulta, al contrario, adeguato e fondato su elementi idonei.

Ed invero, nel caso di specie la Corte, con valutazione adeguatamente motivata, ha accertato il carattere – marginale – dell’apporto fornito dal co-difensore nella complessiva prestazione professionale resa in favore del condominio.

L'”iter” argomentativo, chiaramente desumibile dall’integrazione della parte motiva delle sentenze dei due gradi di merito (Cass. 985/2000), fonda infatti la decurtazione del compenso sulla duplicazione di alcuni voci tariffarie, che per loro natura avrebbero potuto essere pretese da uno solo dei difensori, nonchè sulla mancanza di dimostrazione certa e specifica in ordine a determinati compensi/, giungendo alla conclusione del carattere marginale dell’attività professionale prestata dall’odierno ricorrente, rispetto a quella prestata dall’altro difensore, il cui compenso è stato interamente riconosciuto.

Tale statuizione è pertanto conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, alla cui stregua, nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all’onorario nei confronti del cliente solo in base all’opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 6, (oggi trasfuso nel D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 7)(Cass. 22463/2010; Cass. 9242/2000).

In definitiva il ricorso dev’essere rigettato e, considerato che il condominio non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva non deve provvedersi sulle spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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