Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19150 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14937/2015 proposto da:

MADOGAS SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VOLTERRA 15, presso lo studio

dell’avvocato ROSARIO TARSIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE DURANTE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2493/06/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 03/06/2014, depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo si deduce la “violazione del D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, art. 1, comma 4. Error in iudicando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 7, n. 3”, per avere la C.T.U. escluso la cumulabilità tra cali naturali e cali tecnici della merce (g.p.l.) invece espressamente ammessa dalla normativa citata.

2. Con il secondo, intitolato “Sulla violazione delle norme di legge di cui agli artt. 115 e 176 c.p.c.. Sul vizio di motivazione della sentenza per omesso esame di documenti decisivi ai fini della controversia. Errores in iudicando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, si lamenta che il giudice d’appello non abbia nemmeno menzionato la documentazione appositamente prodotta in corso di causa (“d.a.s.” – documenti di accompagnamento semplificati) attestanti l’attività di imbottigliamento di kg. 108.000 di g.p.l. sfuso, posta in essere tra l’1 e l’11 gennaio 2007, generatrice del calo tecnico del 2% (tab. B) che, aggiunto al riconosciuto calo naturale di giacenza del 3% (tab. A), avrebbe comportato una minore giacenza di soli kg. 0,866, in luogo dei kg. 2.871 contestati.

3. Il ricorso – i cui motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente – è manifestamente fondato sotto il profilo motivazionale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo vigente ratione temporis (come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2).

4. Invero, il disconoscimento del “calo tecnico” da parte della C.T.R. non si fonda su un errore in diritto, bensì sulla totale pretermissione delle produzioni documentali effettuate del contribuente (specificamente riportate in ricorso) per dimostrare il fatto controverso e decisivo – il cui esame è stato perciò omesso dell’imbottigliamento del g.p.l., assunto come generatore del calo tecnico. Il giudice d’appello ha infatti negato la cumulabilità tra calo naturale e calo tecnico delle merci non già in astratto, bensì in concreto, ritenendo che la contribuente non avesse “mai dettagliate in atti… le particolari condizioni necessarie per poter beneficiare delle relative tolleranze riferite al cumulo dei cali naturali e tecnici”, specie a fronte di una eccessiva “deficienza di giacenza di gas” proprio nel “ristretto periodo di tempo” “1 gennaio 2007 – 11 gennaio 2007”.

5. Risultano quindi integrate le condizioni in base alle quali questa Corte ha evidenziato che “il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle apre risultanze istruttorie che hanno determinalo il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento”, essendo state nel caso di specie puntualmente indicate “le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa” (Cass. sez. 5^, n. 25756/14; conf. sez. 4^, n. 4980/14; Sez. 1^, n. 5377/11; Sez. 4^, n. 4369/09; Sez. 3^, n. 11457/07). Al riguardo è stato altresì chiarito che per fatto controverso e decisivo, in relazione al quale la motivazione si assume carente, “deve intendersi non una questione o un punto della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale ex art. 2697 c.c. – cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo – od anche un fatto secondario – cioè un fallo dedotto in creazione di prova di un fatto principale – purchè controverso e decisivo” (Cass. n. 20931/13; cfr. Cass. nn. 16655/11 e 2805/11).

6. Dovendosi dunque demandare al giudice di rinvio l’esame della questione relativa al dedotto calo tecnico della merce in considerazione (cfr. Cass. sez. 5^, n. 10761/13), è utile in proposito rammentare (v. amplius Cass. sez. 5^, nn. 20931/13, 14841/12, 14840/12): a) che in materia di accise, il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 4, stabilisce che per le perdite dei prodotti in regime sospensivo avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione, l’abbuono dell’imposta è concesso “nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto” (comma 2), precisando che “per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale” (comma 2); b) che secondo l’art. 37 del t.u. doganale, approvato col D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, “i cali ammissibili sono determinati con norme regolamentari emanate dal Ministro delle finanze con proprio decreto”; c) che a norma dell’art. 864 del Regolamento CEE 2453/93 (recante “disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario”) le disposizioni nazionali, in vigore negli Stati membri, riguardanti i tassi forfetari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura – vale a dire, per il nostro Paese, le norme regolamentari dettate col decreto ministeriale cui si è appena fatto cenno e del cui contenuto si dirà poco avanti – si applicano “quando l’interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfetario stabilito per la merce in oggetto”; d) che secondo il precedente art. 862, delle quantità mancanti (qualora cioè si assuma “che la perdita effettiva è stata superiore” all’abbuono determinato applicando il tasso forfetario) si tiene conto quando dalle prove fornite dall’interessato “risulti che le perdite accertale sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta”, da intendersi come “inosservanza delle norme relative al trasporto, all’immagazzinamento, alla manipolazione o alla lavorazione e alla trasformazione, stabilite dall’autorità doganale o derivanti dall’uso normale delle merci in causa”; e) che il “Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise”, adottato col D.M. Finanze 13 gennaio 2000, n. 55, suddivide “i cali delle merci per cause inerenti alla loro stessa natura, di cui all’art. 864 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993”, in cali naturali – le perdite di peso o di volume delle merci che si verificano nel tempo per effetto di fenomeni chimici fisici o biologici, comprese le perdite connesse all’introduzione o all’estrazione di merci e cali tecnici – le perdite di peso o di volume dipendenti da manipolazioni a cui le merci siano state sottoposte durante la permanenza in depositi o in altri luoghi, ovvero in dipendenza del loro trasporto – precisando che i primi sono cumulabili con i secondi (art. 1) e che sono riconosciuti in via forfetaria “i cali naturali e tecnici contenuti entro le misure indicate nelle tabelle A e B allegate” (art. 2); e che laddove le perdite effettive siano superiori ai tassi forfetari, grava sul contribuente (come previsto dall’art. 862 del Regolamento CEE n. 2454 del 1993, cui l’art. 2 del D.M. cit. rinvia) l’onere di provare che le perdite accertate siano “imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta”, negligenza nella cui nozione è compresa l’inosservanza delle norme – stabilite dall’autorità doganale o derivanti dall’uso normale delle merci in causa relative ad immagazzinamento, manipolazione, lavorazione o trasformazione.

7. In conclusione, il ricorso va accolto e la causa va rinviata al giudice d’appello che, in diversa composizione, provvederà anche alla statuizione sulle spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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