Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19150 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. I, 17/07/2019, (ud. 31/05/2019, dep. 17/07/2019), n.19150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20143-2018 proposto da:

E.O., rappresentato e difeso dall’avvocato S.E. e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE ANCONA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2402/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino nigeriano proveniente dall'(OMISSIS), proponeva opposizione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè di accesso alla protezione sussidiaria o umanitaria.

Con ordinanza del 25.2.2017 comunicata alle parti il 1.3.2017 il Tribunale di L’Aquila rigettava il ricorso compensando le spese.

Interponeva appello avverso detta decisione l’odierno ricorrente, e la Corte di Appello di L’Aquila, con la decisione oggi impugnata, n. 2402/2017, dichiarava inammissibile il gravame in quanto esso era stato proposto con citazione notificata materialmente ai destinatari soltanto il 3.4.2017, e quindi dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E.O. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di Cassazione.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 702 quater, 325 e 149 c.p.c. perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente considerato, ai fini della verifica della tempestività della notificazione dell’atto di impugnazione, la data di materiale consegna della copia ai destinatari, anzichè quella – anteriore – in cui l’atto era stato affidato per la notifica all’ufficiale giudiziario.

La censura è fondata.

Dall’esame degli atti processuali, consentito al Collegio trattandosi di vizio di natura processuale, risulta invero che il ricorrente aveva attivato il procedimento notificatorio in data 30.3.2017, mediante consegna all’U.N.E.P. di L’Aquila dell’atto da notificare, evidentemente completo delle copie per i destinatari.

In proposito, merita di essere ribadito il principio per cui “In tema di notificazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 – dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3 nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario- deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13970 del 26/07/2004, Rv.575877; cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 10216 del 04/05/2006, Rv. 589870).

Alla luce del richiamato principio l’impugnazione proposta dall’odierno ricorrente avrebbe dovuto essere ritenuta tempestivamente proposta e, di conseguenza, esaminata nel merito dalla Corte territoriale. Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e remissione della causa alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Merita peraltro di essere precisato che il gravame dovrà essere rivalutato dalla Corte territoriale alla stregua del principio posto da Cass. Sez. U, Sentenza n. 28575 del 08/11/2018, Rv.651358, secondo cui “Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f) l’appello ex art. 702-quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale dev’essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overruling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702-quater c.p.c. risultava proponibile con citazione. Resta fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al principio enunciato a norma dell’art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità”.

La Corte di Appello, di conseguenza, dovrà apprezzare la tempestività o meno dell’impugnazione tenendo conto anche della difficoltà interpretativa nascente dall’improvvisa modifica normativa distonica con le forme stabilite – in termini generali e secondo l’interpretazione dominante – sulla forma dell’appello e, nell’assenza di un’apposita previsione, valutare “l’errore” eventualmente commesso dalla parte nella proposizione dell’impugnazione (ove introdotta con atto di citazione, secondo le apparenti regole ordinarie) assumendo la preminenza, nell’ambito del bilanciamento dei valori in gioco, di quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e di difesa, anche attraverso la celebrazione di un giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito, valutando la possibilità di escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling (in tal caso: originaria) nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa), la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 15144 del 11/07/2011, Rv. 617905).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 31 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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