Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19150 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 06/07/2021), n.19150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19135/2015 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., con socio unico soggetta

all’attività di direzione e coordinamento di FERROVIE DELLO STATO

ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO BONAMICO;

– ricorrente principale –

contro

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO, 10,

presso lo studio dell’avvocato ERICA DUMONTEL, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIERANGELO SCACCHI;

– controricorrente –

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO

TRIOLO, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. con socio unico soggetta

all’attività di direzione e coordinamento di FERROVIE DELLO STATO

ITALIANE S.P.A.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 61/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/02/2015 R.G.N. 778/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Il Tribunale di Verbania condannava Rete Ferroviaria Italiana, quale impresa appaltante D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, al pagamento del TFR a favore di F.S., vantato dal lavoratore nei confronti della società appaltatrice M. Ambiente, di cui era dipendente, in stato di amministrazione controllata. Il Tribunale dichiarava altresì il diritto di Rete Ferroviaria a richiedere all’Inps Fondo di garanzia ex art. 1203 c.c., n. 3, il rimborso delle somme corrisposte al lavoratore.

La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, rigettata l’eccezione proposta dall’Inps di improponibilità della domanda per mancato esperimento del previo iter amministrativo, nonchè l’eccezione di difetto di interesse di Rete Ferroviaria nei confronti dell’Inps, ha ritenuto infondata la domanda della società di surroga di Rete Ferroviaria nei diritti spettanti al lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia.

La Corte ha, inoltre, rilevato, in relazione all’appello incidentale, con riferimento alla L. n. 296 del 2006 e all’istituzione presso l’Inps del Fondo per l’erogazione del TFR, che comunque l’unico soggetto obbligato al pagamento del TFR era il datore di lavoro anche per le quote maturate dall’1/1/2007.

La Corte territoriale ha, altresì, rigettato l’eccezione di inapplicabilità dell’art. 29 citato, rientrando l’appalto tra quelli pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, in quanto l’eccezione era stata sollevata solo in appello, in assenza di deduzione delle circostanze di fatto. Ha ritenuto, invece, che la condanna a carico di RFI ed in favore del F. doveva essere limitata alle quote di TFR maturata per il periodo successivo al 31/10/2003 di entrata in vigore dell’art. 29.

2. Avverso la sentenza ricorre RFI a con 3 motivi. Resistono l’Inps con controricorso e ricorso incidentale,cui resiste con controricorso RFI, nonchè F.S.. L’Inps e F. hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo RFI denuncia violazione degli artt. 434 e 436 bis c.p.c., artt. 112 e 115 c.p.c., artt. 345 e 437 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 2,5 e 118 e all. VI; D.P.R. n. 207 del 2010, artt. 4,5 e 6. Nullità del procedimento e della sentenza. Omesso esame di un fatto decisivo in relazione D.Lgs. n. 163 del 2006, artt. 2, 5 e 118 e all. VI; D.P.R. n. 207 del 2010, artt. 4,5 e 6. Violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29,artt. 2,5 e 118 e all. VI, nonchè D.P.R. n. 207 DEL 2010, artt. 4,5 e 6.

Censura la ritenuta inammissibilità, in quanto eccepito solo in appello, del motivo con cui l’istante aveva rilevato che l’appalto intervenuto tra RFI e la M. rientrava nell’ambito della normativa dei contratti pubblici e dunque non era applicabile l’art. 29 citato, ma il D.Lgs. n. 163 del 2006. Rileva che la natura di appalto pubblico costituiva un presupposto di fatto e di diritto già presente in atti e non contestato. Ripropone, pertanto, il citato motivo non esaminato dalla Corte.

Il motivo è infondato pur dovendo essere corretta la motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto tardivamente proposta la questione di diritto di cui al motivo.

La compatibilità tra le due normative di disciplina della materia dell’occupazione e del mercato del lavoro e, quindi, della tutela delle condizioni dei lavoratori (D.Lgs. n. 276 del 2003) e dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) e dei relativi regimi di responsabilità è già stata risolta da questa Corte con affermazione del principio, al quale va data ulteriore continuità in questa sede, secondo cui: ” (…) la responsabilità solidale prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali “enti aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici” (cfr. Cass. n. 10731 del 2016; Cass., sez. IV, nn. 6448 e 10777 del 2017).

4. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1203 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, L. n. 297 del 1982, artt. 1 e 2, anche in relazione alla direttiva 80/987/CEE 20/10/1980 e 2008/94/CE del 22/10/1998 e dell’art. 3 Cost.. Lamenta che la Corte avrebbe dovuto dichiarare il diritto di Trenitalia a surrogarsi avendo la società pagato il TFR al lavoratore e rilevando che il Fondo di garanzia deve intervenire a favore del lavoratore o di un suo avente diritto.

Il motivo è infondato.

La questione, relativa al diritto di surroga di Trenitalia, è stata già affrontata nei precedenti di questa Corte (Cass. 20.5.2016 nn. 10543 e 10544 e numerose altre), qui condivisi, che hanno evidenziato come la posizione giuridica soggettiva della committente (nella specie, Trenitalia s.p.a.) che, in forza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore non è riconducibile a quella dell'”avente diritto dal lavoratore”, quest’ultimo beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 (a tenore del quale il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori “o loro aventi diritto”).

Il committente adempie ad un’obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e non ha titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2; è,piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ex art. 1203 c.c., n. 3 (cfr. sempre Cass. n. 6333 del 2018 cit, in motivazione; Cass., sez. VI-L, nr. 3884 del 2018 ed ivi ulteriori richiami di giurisprudenza). La decisione della Corte territoriale non è, pertanto, censurabile sotto tale profilo.

Il dubbio di illegittimità costituzionale avanzato dalla ricorrente è manifestamente infondato, giacchè, da un canto, la garanzia offerta al lavoratore dal Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, non è incompatibile con l’ulteriore intervento del committente del datore di lavoro insolvente, dall’altro, il committente può eccepire, come fatto estintivo del diritto del lavoratore nei propri confronti, il versamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti al fondo di Tesoreria dell’INPS. (cfr Cass. ord. 3885/2018 n. 390/2018).

5. Con il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755-757 e D.M. 30 gennaio 2007 e dell’art. 2697, in relazione all’art. 2120, nonchè in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2. Eccepisce la carenza di legittimazione passiva,in relazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755-757, con riferimento alle quote di trattamento di fine rapporto maturate dal lavoratore resistente nel periodo successivo all’1/1/2007essendo il relativo pagamento a carico del Fondo tesoreria presso l’Inps.

Il motivo è infondato.

Circa il pagamento di quote del t.f.r. maturate dopo il 1 gennaio 2007, deve escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall’INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale “ex lege”, non provino l’avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote di t.f.r., costituendo tale circostanza un fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, da provarsi a cura di chi lo eccepisca (cfr. in tale senso Cass. n. 11536/2019, 27014/2017).Ne consegue che permane l’obbligo a carico del datore di lavoro-appaltatore e del committente, solidalmente responsabile del D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, che non hanno provato, nè chiesto di provare2di aver effettuato i relativi versamenti al Fondo (cfr. Cass. 390/2018).

6. Con ricorso incidentale condizionato l’INPS denuncia l’improponibilità della domanda giudiziale per difetto della domanda amministrativa, nonchè il difetto di interesse della società. L’infondatezza del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale; condanna il ricorrente a pagare all’Inps Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, ed Euro 200,00 per esborsi, nonchè a favore del controricorrente F. in pari misura.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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