Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1915 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1915 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 26823-2011 proposto da:
VALLE CARMINE VLLCMN61M15B519M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 466, presso lo studio
dell’avvocato FLOCCO MARINA, che lo rappresenta e difende giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
VALLE GIUSEPPE, IANNICELLI ELIA, VALLE GIOVANNI;

intimati

avverso la sentenza n. 97/2011 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO, depositata il 21/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

€34v

Data pubblicazione: 29/01/2014

è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che aderisce
alla relazione.

PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:

Valle e la sig.ra Elia Iannicelli, soci della Valledil s.n.c., convennero in
giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso la società Vali s.a.s. e i
sig.ri Carmine e Anna Valle chiedendo la risoluzione del contratto di
cessione di quote concluso con atto notarile del 7 settembre 2000. Gli
attori dedussero che avevano ceduto ai convenuti, per il prezzo di
187.500.000, tutte le loro quote di partecipazione alla Valledil s.n.c.;
che il versamento del corrispettivo doveva avvenire entro tre anni dalla
stipula del rogito; che la s.n.c. era stata trasformata nella società Vali
s.a.s.; che il sig. Carmine Valle, quale amministratore della Vali s.a.s.,
aveva rilasciato in favore dei cedenti procura irrevocabile ad incassare
un credito, oggetto di contenzioso, che la Valledil vantava nei
confronti dell’A.N.A.S. per un esproprio; che nulla era stato versato
quale corrispettivo della cessione delle quote e il credito nei confronti
di A.N.A.S. non era neanche venuto ad esistenza.
Il Tribunale dichiarò la risoluzione del contratto.
I soccombenti proposero appello deducendo preliminarmente
che clausole contenute in scritture private dell’H giugno 1999 e del 7
settembre 2000 deferivano ad un arbitro la decisione delle liti che
potevano insorgere dal contratto e, nel merito, sostenendo che il
termine per il versamento del corrispettivo era stato con la scrittura
provata del 7 settembre 2000 procrastinato alla conclusione del
giudizio davanti alla Corte d’appello relativo alla determinazione
dell’indennità di esproprio.
Ric. 2011 n. 26823 sez. M1 – ud. 24-09-2013
-2-

— Nel dicembre 2003 i sig.ri Vincenzo Giovanni e Giuseppe

specifico passo della scrittura del 7 settembre 2000 è del tutto avulso
dal contesto del passo stesso, che in sé non è significativo e dunque
non conferisce senso compiuto alla censura.
5. — Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di
diritto e vizio di motivazione, si deduce (a) che, come rilevabile dalla

termine di pagamento all’avvenuta liquidazione da parte di A.N.A.S.
delle somme da essa dovute e (b) che, nel caso di domanda di
risoluzione, spetta al creditore non solo provare la titolarità del diritto
ma anche l’inadempimento contrattuale del debitore.
5.1. — Il rilievo sub a) è inammissibile perché tutt’altro che
decisivo, dato che lo stesso ricorrente comunque riconosce che il
giudizio nei confronti dell’ANAS si era poi concluso con un giudicato
di rigetto della pretesa creditoria.
La censura sub b) è infondata. Invero, in tema di prova
dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del
suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto
estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (per
tutte, Cass. Sez. U. 13533/2001).»;
che detta relazione è stata comunicata al PM e notificata
all’avvocato della parte costituita;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
CONSIDERATO

Ric. 2011 n. 26823 sez. M1 – ud. 24-09-2013
-4-

scrittura privata del 7 settembre 2000, le parti avevano procrastinato il

La Corte d’appello di Campobasso ha rigettato l’impugnazione
osservando che unica fonte di diritti e di obbligazioni per le parti è
l’atto noi-Arde, rispetto al quale perde ogni valore il contenuto della
precedente scrittura privata, che pertanto non può essere invocata per
sottrarre al giudice la cognizione della controversia. Parimenti non è

pubblico) nella quale, dopo aver disposto in ordine al tempo della
notifica della procura irrevocabile all’incasso e in ordine alla
ripartizione di eventuali somme residue, si concorda di devolvere ogni
eventuale controversia ad arbitri, ma con chiaro riferimento alle
controversie relative alla suddivisione delle somme residue, che è
problematica del tutto estranea al presente giudizio.
Quanto al merito, la Corte d’appello ha rigettato il gravame non
avendo i convenuti assolto l’onere di dimostrare di aver adempiuto la
loro obbligazione di pagamento del prezzo.
2. — Il sig. Carmine Valle ha proposto ricorso per cassazione
articolando due motivi di censura, cui gli intimati non hanno resistito.
3. — Va preliminarmente rilevata la mancanza in atti degli avvisi
di ricevimento delle raccomandate con cui è stata eseguita la notifica
del ricorso a mezzo del servizio postale. Ove a tale mancanza non
verrà posto rimedio in tempo utile il ricorso andrà dichiarato
inammissibile (per tutte, Cass. Sez. Un. 627/2008).
4. — Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione di
norme di diritto e vizio di motivazione, si sostiene che con le scritture
private dell’I 1 giugno 1999 e del 7 settembre 2000 le parti avevano
inteso devolvere ad arbitri tutte le controversie nascenti dal contratto
di cessione.
4.1. — Il motivo è inammissibile perché il riferimento che il
ricorrente fa alle scritture private è generico, e anche il richiamo di uno
Ric. 2011 n. 26823 sez. M1 – ud. 24-09-2013
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dirimente la scrittura privata del 7 settembre 2000 (coeva all’atto

Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione, dato
atto che la documentazione della notifica del ricorso è stata
successivamente perfezionata;
che pertanto il ricorso va respinto;
che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre
2013

occorre provvedere sulle spese processualt;

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