Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1915 del 28/01/2010
Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 15/06/2009, dep. 28/01/2010), n.1915
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13292-2007 proposto da:
F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO
TANGORRA 8, presso lo studio dell’avvocato MARAZZITA ANTONINO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALVARO DOMENICO, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO COOPERATIVA ORIENTE UNO in persona dell’amministratore
pro-
tempore T.F. nella sua qualità di amministratore del
Condominio Cooperativa Oriente Uno;
– intimati –
avverso la sentenza n. 66/2007 del TRIBUNALE di PALMI del 22.1.07,
depositata il 24/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere, accolto.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
All’udienza camerale la Procura Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso de consigliere relatore che di seguito si riporta integralmente:
” F.C. impugna la sentenza n. 66 del 2007 del Tribunale di Palmi, depositata il 24 gennaio 2007, che dichiarava inammissibile, per tardività, il suo appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palmi n. 195 del 2004, depositata il 22 aprile 2004, che aveva rigettato la sua domanda proposta nei confronti del Condominio Cooperativa Oriente Uno per la ripetizione di somme indebitamente pagate in forza di delibera condominiale dichiarata nulla dalla Corte di appello di Reggio Calabria.
Il Tribunale di Palmi dichiarava inammissibile l’appello, perchè tardivo. La sentenza del Giudice di Pace di Palmi era stata deposita il 22 aprile 2004 e notificata il 7 maggio 2004 e l’atto di appello era stato notificato il 7 giugno 2004, oltre i 30 giorni.
L’odierno ricorrente lamenta l’errore in cui è incorso il Tribunale, che non ha considerato che l’atto di appello era tempestivo, in quanto il trentesimo giorno scadeva il 6 giugno 2004, giorno festivo, con conseguente proroga del termine al giorno successivo 7 giugno 2004, ai sensi dell’art. 155 c.p.c..
Il ricorso appare fondato. Il termine di 30 giorni scadeva il 6 giugno 2004, domenica. Conseguentemente la notifica, avvenuta il giorno successivo, 7 giugno 2004 rendeva tempestivo l’appello”.
Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato del Tribunale di Palmi, che deciderà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010