Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1915 del 25/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1915 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BOGHETICH ELENA

SENTENZA

sul ricorso 20718-2015 proposto da:
MARMORA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
UGO OJETTI 401, presso lo studio dell’avvocato ANNA
SCARPONI, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE FONTANAROSA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
3438

TELECOM

ITALIA S.P.A.,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 25/01/2018

difende unitamente agli avvocati FRANCO RAIMONDO
BOCCIA, ROBERTO ROMEI, ENZO MORRICO, giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1356/2015 della CORTE

1843/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 13/09/2017 dal

Consigliere Dott. ELENA

BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato CESIRA TERESINA SCANU per delega
verbale Avvocato ARTURO MARESCA.

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/02/2015 R.G.N.

n. 20718/2015 R.G.

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 26.2.2015 la Corte d’appello di Napoli, confermando la pronuncia del
giudice di primo grado, respingeva l’impugnazione proposta da Mario Marmora avente ad
oggetto l’illegittimità del procedimento di collocamento in mobilità e del successivo
licenziamento (adottato con nota del 30.6.2009) ed accoglieva la domanda, proposta in via
riconvenzionale, della società Telecom Italia s.p.a. di restituzione dell’importo indebitamente

2. La Corte, per quel che interessa – escluso ogni vizio formale concernente la comunicazione
di avvio della procedura di mobilità effettuata dalla società con lettera del 26.6.2008, da
ritenersi “precisa e complesta”

riteneva legittima la collocazione in mobilità del Marmora,

effettuata sulla scorta del primo dei due criteri concordati in sede sindacale (maturazione dei
requisiti per la pensione durante il periodo di mobilità) e inefficace l’accordo individuale di
esodo incentivato stipulato ai sensi del secondo criterio di scelta (accordo causalmente
collegato alla sottoscrizione di un accordo transattivo in sede sindacale), con conseguente
condanna del lavoratore alla restituzione dell’importo percepito.
3. Contro questa sentenza ricorre per cassazione il lavoratore sulla base di due motivi e la
società resiste con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del
1991, avendo trascurato, la Corte territoriale, che la comunicazione di avvio della procedura
ometteva di indicare l’elenco completo di tutti i dipendenti, limitandosi ad indicare i profili
professionali in eccedenza ed i relativi settori ed impediva la comparazione delle diverse
posizioni presenti in azienda, omettendo, per giunta le esigenze tecniche, organizzative e
produttive che imponevano la riduzione di personale nonché le eventuali misure alternative.
2. Con il secondo motivo il ricorrente “impugna” la sentenza della Corte distrettuale con
riguardo “all’accordo sottoscritto ed alla domanda riconvenzionale” in quanto “gravemente

contraddittoria”.
3. Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente, va rilevato che il ricorrente non ha indicato quali vizi, tra quelli
enunciati nel primo comma dell’art. 360 cod.proc.civ., ha inteso denunciare, in
quanto ha lamentato l’ingiustizia della sentenza della Corte distrettuale senza
parametrare la critica a qualcuno dei motivi enunciato nella citata norma, in tal modo
violando il criterio di tassatività dei motivi dettato dal combinato disposto degli artt.
375 e 360 cod.proc.civ.
1

percepito a titolo di incentivo all’esodo.

n. 20718/2015 R.G.

In ogni caso, se anche si ritenesse ricondurre le argomentazioni illustrate in due punti,
rispettivamente alle ipotesi di cui al n. 3 e al n. 5 del primo comma dell’art. 360
cod.proc.civ., il ricorso appare comunque inammissibilmente formulato.
In tema di ricorso per cessazione, il vizio di violazione di legge consiste nella
deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della
fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un

ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna
all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del
giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del
vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in
senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa,
ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria
ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima
censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze
di causa, ex aliis: (Cass. nn. 17529/2016, n. 16698/2010, 7394/2010).
Nella specie è evidente che il ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge in
ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e
dunque un vizio motivo da valutare alla stregua del novellato art. 360, primo comma
n. 5 .p.c., che lo circoscrive all’omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul
punto Cass. Sez. Un. 22 aprile 2014, n. 19881), riducendo al “minimo costituzionale”
il sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014, n. 8053.
La sentenza impugnata ha ampiamente esaminato i fatti controversi, esponendo
sinteticamente tutte le fasi della procedura che hanno condotto all’accordo sindacale
del 19.9.2008 ed accertando, in particolare, che la comunicazione di avvio del
procedimento di mobilità era “pienamente rispettosa dei canoni contenutistici previsti
dalla legge, essendo precisa e completa: la stessa indica i motivi, che avevano
determinato la situazione di esubero del personale, precisando che le eccedenze
riguardavano tutti gli ambiti organizzativi e tutto il territorio nazionale. Risulta inoltre
specificato il motivo dell’inevitabilità della procedura nonostante l’operatività di altri
strumenti alternativi, non sufficienti ad evitare la misura in oggetto. Risultano infine
specificati nei prospetti allegati alla comunicazione il numero, la collocazione aziendale
ed i profili professionali dei lavoratori eccedenti. Del tutto non condivisibile risulta,
pertanto, la doglianza dell’odierno appellante [il Marmora], che ha dedotto la mancata
2

problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea

n. 20718/2015 R.G.

individuazione dell’ambito di operatività della riduzione di personale, che invece è
specificato, e che pretende addirittura l’indicazione, nella comunicazione iniziale, dei
nominativi dei dipendenti in esubero, non richiesta dalla legge, dal momento che
l’individuazione concreta, in base ai criteri di scelta previsti dalla legge o dall’accordo
sindacale, è demandata necessariamente ad un momento successivo. La completezza
già iniziale della comunicazione emerge con chiarezza dalla circostanza che la

Il primo dei due motivi di ricorso appare, pertanto, inammissibile per avere ricondotto
sotto l’archetipo della violazione di legge censure che, invece, attengono alla tipologia
del difetto di motivazione. Ma valutati secondo tale ultima tipologia di censura
entrambi i motivi di ricorso sono del pari inammissibili in quanto la motivazione della
sentenza impugnata non è – come richiesto dal nuovo testo dell’art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ., introdotto dall’art. 5 del d.l. n. 83 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, trattandosi di sentenza di appello
depositata dopo 1’11.9.2012 – assente o meramente apparente, né gli argomenti
addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici
o contraddittori.
4. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese sono liquidate secondo il
principio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
5. Il ricorso è stato notificato il 25.8.2015, dunque in data successiva a quella
(31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore:

“Quando

l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel
provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria)
integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.
P.Q.M.

3

procedura si è anche conclusa con un accordo sindacale sulla mobilità.”

n. 20718/2015 R.G.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di
lite a favore della controricorrente, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro
4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 1 5 % ed accessori come di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore

comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 settembre 2017

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del

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